Data Pubblicazione: 08.09.2021 Agenzia delle Entrate: niente Superbonus 110% per gli interventi su un'unità immobiliare accatastata C/2 sprovvista di riscaldamento Tra le recenti risposte del Fisco in materia di Superbonus, la n.557/2021 si riferisce a un 'paletto' che dovrebbe essere ormai consolidato, nella testa di operatori e contribuenti, ma che - evidentemente - crea ancora qualche dubbio. L'Agenzia delle Entrate si trova di fronte al caso di una richiesta relativa al Superbonus per alcuni interventi di efficientamento energetico in un'unità immobiliare
accatastata C/2 sprovvista di riscaldamento. Senza riscaldamento non si prende il Superbonus 110Le Entrate precisano che “la mancanza del riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento di ristrutturazione rappresentata dall'Istante, risulta essere una condizione preclusiva all'ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell'ecobonus”. Ai fini dell'Ecobonus, infatti, per gli edifici nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 192/2005 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile. A nulla rileva l'introduzione, con la Legge di Bilancio 2021, del comma 1-quater, dell'art.119 del DL Rilancio che prevede, in determinati casi, il solo esonero dal produrre l'APE iniziale. Con riferimento al caso di specie, l'unità immobiliare C/2 descritta nell'istanza, non essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, non può accedere agli interventi trainanti di efficientamento energetico previsti dall'art.119, comma 1, lettere a) e b) del DL 34/2020, di conseguenza non può fruire del regime agevolato neanche gli interventi trainati previsti dal comma 2 del medesimo articolo. Quindi, non si può accedere al Superbonus né per i lavori trainanti di isolamento termico delle superfici opache verticali (richiamati nel primo quesito) né per i lavori trainati illustrati nel secondo quesito, punti da 1 a 6. LA RISPOSTA 557/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE Per scaricare l’articolo devi essere iscritto. Iscriviti Accedi Cos’è il Superbonus? Il Decreto Rilancio del luglio 2020 ha introdotto il Superbonus. Nello specifico, si tratta di una detrazione del 110% per spese sostenute su interventi di efficientamento energetico (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) ed antisismico (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) nei propri condomini o nelle abitazioni singole. In questo articolo, vediamo quali misure comprende e quali sono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio del 2022.
Inoltre, secondo la Legge di Bilancio 2022, tra gli interventi ammissibili, è compresa anche la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Questi sono ammissibili se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli trainanti e comprendono:
È possibile usufruire delle detrazioni del Superbonus solo per gli interventi trainati, senza eseguire necessariamente un intervento trainante, qualora vi siano delle limitazioni derivanti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Gli interventi rientranti nel Superbonus 110, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA. Nella CILA, sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Chi sono i beneficiari del Superbonus 110:
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 Per gli interventi in condominio e negli immobili di uno stesso proprietario, con un massimo di quattro appartamenti, l’aliquota resterà al 110% fino al 31 dicembre 2023. L’aliquota scalerà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Le stesse aliquote e le stesse scadenze saranno applicate anche per i lavori trainati negli appartamenti. Per le villette, l’aliquota è al 110% fino al 30 giugno 2022, prorogata al 31 dicembre 2022 se a giugno è stato completato almeno il 30% dei lavori. Per condomini e villette in zone terremotate la detrazione sarà al 110% fino al 2025.
Ristrutturazione edilizia: Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, è stata prorogata al 31 dicembre 2024 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro. Nello specifico, questi interventi riguardano:
Bonus verde: È stata prorogata fino al 2024 l’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. L’agevolazione prevede una detrazione lorda del 36%, con un tetto di spesa fissato a 5.000 euro.
Barriere architettoniche: Per la realizzazione di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, è stata fissata una detrazione al 75%, fino al 31 dicembre 2022, da utilizzare in cinque anni con limiti di spesa differenziati:
Interventi di efficienza energetica: La riqualificazione energetica degli edifici consiste in una detrazione d’imposta al 65% delle spese sostenute. In particolare, si tratta di riduzioni Irpef e Ires concesse per interventi che possano aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici, che riguardano le spese sostenute per:
Bonus mobili: Vi è una detrazione del 50% per l’acquisto di arredi finalizzati alla ristrutturazione edilizia. In particolare, si tratta di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, forni di classe non inferiore ad A, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Il tetto di spesa è di 10.000 euro per il 2022; 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. Bonus facciate: La Legge di Bilancio 2022 proroga per l’intero anno 2022 il cosiddetto Bonus facciate, con la detrazione che scende dal 90 al 60%, senza un tetto di spesa prefissato. Sconto in fattura: In alternativa alle detrazioni elencate, è
possibile richiedere lo sconto in fattura per le spese sostenute dal 2020 al 2025. Accordandosi con il fornitore, sarà possibile avere uno sconto di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che lo stesso fornitore potrà recuperare sotto forma di credito d’imposta. Le pratiche sulla cessione del credito che riguardano l’anno 2021 devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo del 2022. L’opzione del credito d’imposta è praticabile fino al 2024 per i seguenti lavori:
Quando non viene concesso il Superbonus 110?10 si legge che “ il Superbonus, inoltre, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili, i quali, non possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”, ed è caos.
Come dimostrare impianto di riscaldamento esistente 110?Per dimostrare l'esistenza dell'edificio basterà fornire il certificato di accatastamento o se in via di accatastamento la richiesta di accatastamento in alternativa il pagamento IMU.
Cosa rientra nel Superbonus 110 2022?Il Superbonus spetta in caso di: interventi di isolamento termico sugli involucri. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti.
Cosa rischia il proprietario con l ecobonus 110?Il rischio è una sanzione del 30% del credito utilizzato, con conseguente perdita parziale del beneficio, nelle ipotesi di utilizzo di un'eccedenza o di un credito di imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigente.
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