Superbonus 110 senza impianto di riscaldamento 2022

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Data Pubblicazione: 08.09.2021

Agenzia delle Entrate: niente Superbonus 110% per gli interventi su un'unità immobiliare accatastata C/2 sprovvista di riscaldamento

Tra le recenti risposte del Fisco in materia di Superbonus, la n.557/2021 si riferisce a un 'paletto' che dovrebbe essere ormai consolidato, nella testa di operatori e contribuenti, ma che - evidentemente - crea ancora qualche dubbio.

L'Agenzia delle Entrate si trova di fronte al caso di una richiesta relativa al Superbonus per alcuni interventi di efficientamento energetico in un'unità immobiliare accatastata C/2 sprovvista di riscaldamento.

Superbonus 110 senza impianto di riscaldamento 2022

Senza riscaldamento non si prende il Superbonus 110

Le Entrate precisano che “la mancanza del riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento di ristrutturazione rappresentata dall'Istante, risulta essere una condizione preclusiva all'ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell'ecobonus”.

Ai fini dell'Ecobonus, infatti, per gli edifici nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 192/2005 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.

A nulla rileva l'introduzione, con la Legge di Bilancio 2021, del comma 1-quater, dell'art.119 del DL Rilancio che prevede, in determinati casi, il solo esonero dal produrre l'APE iniziale.

Con riferimento al caso di specie, l'unità immobiliare C/2 descritta nell'istanza, non essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, non può accedere agli interventi trainanti di efficientamento energetico previsti dall'art.119, comma 1, lettere a) e b) del DL 34/2020, di conseguenza non può fruire del regime agevolato neanche gli interventi trainati previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

Quindi, non si può accedere al Superbonus né per i lavori trainanti di isolamento termico delle superfici opache verticali (richiamati nel primo quesito) né per i lavori trainati illustrati nel secondo quesito, punti da 1 a 6.

LA RISPOSTA 557/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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Superbonus 110 senza impianto di riscaldamento 2022

Cos’è il Superbonus?

Il Decreto Rilancio del luglio 2020 ha introdotto il Superbonus. Nello specifico, si tratta di una detrazione del 110% per spese sostenute su interventi di efficientamento energetico (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) ed antisismico (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) nei propri condomini o nelle abitazioni singole. 

In questo articolo, vediamo quali misure comprende e quali sono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio del 2022.


Gli interventi previsti dal Superbonus 110 si riassumono in due macro aree: trainanti e trainati. 

  • Interventi trainanti:  
  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare, situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. 
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 a pompa di calore (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari). La detrazione è riconosciuta inoltre per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria con riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto.
  • Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. 

Inoltre, secondo la Legge di Bilancio 2022, tra gli interventi ammissibili, è compresa anche la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

  • Interventi trainati: 

Questi sono ammissibili se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli trainanti e comprendono: 

  • Interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti per la legislazione.
  • Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di ascensori e montacarichi o la realizzazione di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata che possa agevolare la mobilità interna ed esterna alla propria abitazione delle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, o delle persone di età superiore a sessantacinque anni. 
  • Installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. 

È possibile usufruire delle detrazioni del Superbonus solo per gli interventi trainati, senza eseguire necessariamente un intervento trainante, qualora vi siano delle limitazioni derivanti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

Gli interventi rientranti nel Superbonus 110, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA. Nella CILA, sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Chi sono i beneficiari del Superbonus 110: 

  • Condomìni;
  • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
    Gli interventi di riqualificazione energetica si applicano su un massimo di due unità immobiliari. Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8  (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli) e A9 (ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici) ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico; 
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ovvero un bene la quale titolarità spetta a due o più persone;
  • Enti del Terzo settore: onlus, associazioni di volontariato e di promozione sociale. 
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, per gli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 

Per gli interventi in condominio e negli immobili di uno stesso proprietario, con un massimo di quattro appartamenti, l’aliquota resterà al 110% fino al 31 dicembre 2023. L’aliquota scalerà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Le stesse aliquote e le stesse scadenze saranno applicate anche per i lavori trainati negli appartamenti.

Per le villette, l’aliquota è al 110% fino al 30 giugno 2022, prorogata al 31 dicembre 2022 se a giugno è stato completato almeno il 30% dei lavori. 

Per condomini e villette in zone terremotate la detrazione sarà al 110% fino al 2025.

Superbonus 110 senza impianto di riscaldamento 2022

Ristrutturazione edilizia:

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, è stata prorogata al 31 dicembre 2024 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro. 

Nello specifico, questi interventi riguardano: 

  • manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • adozione di misure antisismiche;
  • bonifica dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Bonus verde:

È stata prorogata fino al 2024 l’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. L’agevolazione prevede una detrazione lorda del 36%, con un tetto di spesa fissato a 5.000 euro. 

Superbonus 110 senza impianto di riscaldamento 2022

Barriere architettoniche:

Per la realizzazione di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, è stata fissata una detrazione al 75%, fino al 31 dicembre 2022, da utilizzare in cinque anni con limiti di spesa differenziati: 

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Superbonus 110 senza impianto di riscaldamento 2022

Interventi di efficienza energetica: 

La riqualificazione energetica degli edifici consiste in una detrazione d’imposta al 65% delle spese sostenute. In particolare, si tratta di riduzioni Irpef e Ires concesse per interventi che possano aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici, che riguardano le spese sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;
  • il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;
  • a sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: detrazione massima 30.000 euro.

Bonus mobili:

Vi è una detrazione del 50% per l’acquisto di arredi finalizzati alla ristrutturazione edilizia. In particolare, si tratta di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, forni di classe non inferiore ad A, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Il tetto di spesa è di 10.000 euro per il 2022; 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. 

Bonus facciate: 

La Legge di Bilancio 2022 proroga per l’intero anno 2022 il cosiddetto Bonus facciate, con la detrazione che scende dal 90 al 60%, senza un tetto di spesa prefissato.  

Sconto in fattura:

In alternativa alle detrazioni elencate, è possibile richiedere lo sconto in fattura per le spese sostenute dal 2020 al 2025. Accordandosi con il fornitore, sarà possibile avere uno sconto di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che lo stesso fornitore potrà recuperare sotto forma di credito d’imposta.
È possibile optare anche per la cessione del credito a terzi (persone fisiche, banche e finanziarie). 

Le pratiche sulla cessione del credito che riguardano l’anno 2021 devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo del 2022. 

L’opzione del credito d’imposta è praticabile fino al 2024 per i seguenti lavori:

  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • riqualificazione energetica;
  • interventi antisismici;
  • rifacimento delle facciate;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. 

Quando non viene concesso il Superbonus 110?

10 si legge che “ il Superbonus, inoltre, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili, i quali, non possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”, ed è caos.

Come dimostrare impianto di riscaldamento esistente 110?

Per dimostrare l'esistenza dell'edificio basterà fornire il certificato di accatastamento o se in via di accatastamento la richiesta di accatastamento in alternativa il pagamento IMU.

Cosa rientra nel Superbonus 110 2022?

Il Superbonus spetta in caso di: interventi di isolamento termico sugli involucri. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti.

Cosa rischia il proprietario con l ecobonus 110?

Il rischio è una sanzione del 30% del credito utilizzato, con conseguente perdita parziale del beneficio, nelle ipotesi di utilizzo di un'eccedenza o di un credito di imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigente.