QUESITI DEL GRUPPO 33006
ARGOMENTO: Responsabilit� civile, penale, amministrativa; assicurazione R.C.A.; altre forme assicurative legate al veicolo
NOTA BENE: Le domande del gruppo vengono, di volta in volta, presentate in ordine casuale al fine di consentire una ripetizione dell'esercitazione.
La procedura di risarcimento diretto non � applicabile se vi sono pi� di due veicoli coinvoltiVERO
FALSO
L'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni subiti dai terzi trasportati se il veicolo � autorizzato al trasporto di personeVERO
FALSO
Il risarcimento diretto � escluso se nel sinistro � coinvolto un motocicloVERO
FALSO
L'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni subiti da persone e/o cose che si trovano in aree pubbliche o aperte al pubblicoVERO
FALSO
In caso di sinistro con danni al veicolo, la richiesta di risarcimento diretto deve essere obbligatoriamente corredata di fotografieVERO
FALSO
Il risarcimento diretto nei sinistri stradali si applica se vi sono danni al veicolo e lesioni di lieve entit� al conducenteVERO
FALSO
L'assicurazione obbligatoria copre i danni subiti solo da terzi trasportati sui taxiVERO
FALSO
Grande novità in tema di indennizzo diretto ovvero per la procedura liquidativa per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale tra due veicoli introdotta dal Decreto Bersani. La Terza Sezione Civile della Suprema Corte ha ritenuto applicabile il risarcimento diretto di cui all’art 149
del D.Lgs. 209/05 anche ai sinistri stradali che coinvolgono più di due veicoli, a condizione che il responsabile sia uno solo. Si tratta di una reinterpretazione che modifica la prassi introdotta dieci anni fa con il regolamento di esecuzione della procedura di liquidazione, che normalmente veniva applicato solo agli incidenti fra due vetture. Ricordiamo che la procedura del risarcimento diretto (che prevede l’inoltro della pratica alla
propria assicurazione e non a quella del responsabile del sinistro) scattava unicamente in presenza di determinati requisiti: incidente avvenuto in Italia tra due veicoli a motore identificati e regolarmente assicurati, lesioni riportate dal conducente di lieve entità (ovvero non superiori al 9% di invalidità) e assenza di coinvolgimento di altri veicoli. La decisione della Cassazione ha invece modificato in parte queste prerogative, stabilendo che il
risarcimento diretto dei danni si può applicare anche agli incidenti stradali che vedono coinvolti più di due veicoli (comprese le moto), a patto che il responsabile sia uno solo.Indennizzo diretto con più di due veicoli?
Ora si può!
La pronuncia della Suprema Corte prende spunto da una nuova interpretazione letterale della norma in questione, secondo cui la procedura di risarcimento diretto è applicabile in caso di “collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati … senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”. Quindi, non “altri veicoli” e basta (come veniva interpretato finora), ma più specificatamente “altri veicoli responsabili”. Di conseguenza, si legge nel provvedimento della Corte, “il risarcimento diretto è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno”.
La procedura di indennizzo diretto è ammissibile anche in caso di collisione tra più di due veicoli
La procedura di indennizzo diretto prevista dall’art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola
ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno.
Ciò emerge chiaramente dalla lettera dall’art. 1, comma primo, lettera d), del regolamento emanato ai sensi dell’art. 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254), e che
prevede che la suddetta procedura sia applicabile in caso di “collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”.
La conclusione è coerente del resto con la ratio della disposizione di cui all’art. 149 del codice delle assicurazioni private, che ha
introdotto la speciale procedura dell’indennizzo diretto per semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest’ultima attraverso una stanza di
compensazione.
Il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di
assicurazione.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 7 febbraio 2017 n. 3146
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