Ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo fac simile

Come e quando è possibile procedere con un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di poter ottenere il pagamento di un credito vantato nei confronti di un condominio.

Sei l’amministratore di una società o il titolare di una ditta incaricata da un condominio di eseguire determinati lavori in favore dello stesso. Eseguiti i lavori, hai emesso la fattura e l’hai inviata all’amministratore del condominio, chiedendone il pagamento. Nonostante sia passato qualche tempo, però, il condominio non ha ancora provveduto ad effettuare il pagamento ed ogni richiesta fatta in tal senso è rimasta priva di riscontro. Come fare per recuperare il tuo credito? Qual è l’azione giudiziaria più rapida che ti permette di soddisfare la tua pretesa creditoria?

Con il presente articolo cercheremo di rispondere a queste domande, proponendo anche un fac simile ricorso decreto ingiuntivo contro condominio.

Indice

  • 1 Ricorso per decreto ingiuntivo e procedimento
    • 1.1 Esempio pratico
  • 2 Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
    • 2.1 Esempio pratico

Ricorso per decreto ingiuntivo e procedimento

Al fine di recuperare un credito vantato nei confronti di un altro soggetto la legge prevede la possibilità di esperire, con l’assistenza di un avvocato, più tipi di azioni giudiziarie. Tra queste, quella del ricorso per decreto ingiuntivo è sicuramente la più diretta e ti consente di soddisfare il tuo credito in tempi più rapidi. Questo tipo di azione, infatti, ti permette di ottenere un provvedimento con il quale il giudice, solamente sulla base delle prove da te presentate, ingiunge e, quindi, ordina al debitore di pagare il proprio debito entro 40 giorni dalla notifica del ricorso e del provvedimento.

Non tutti i crediti possono essere tutelati mediante tale tipo di azione. La legge, infatti, sottopone il ricorso per decreto ingiuntivo a determinate condizioni di ammissibilità, condizioni senza le quali il decreto ingiuntivo non può essere emesso. Il credito per cui si procede, infatti, deve essere certo (fondato su prova scritta come ad esempio una fattura), liquido (determinato nel suo ammontare) ed esigibile (scaduto) [1] e [2]. Ove ricorrano le suddette condizioni potrai servirti di questo tipo di azione giudiziaria e, in caso contrario, potrai comunque ricorrere ad altri tipi di azione.

Il procedimento per decreto ingiuntivo si instaura mediante il deposito di un ricorso presso la cancelleria del giudice competente sia per territorio che per valore. In materia di competenza per valore si ricorda che per i crediti di valore fino ad €. 30.000,00 è competente il Giudice di Pace mentre per i crediti di valore superiore a tale importo il tribunale. Il ricorso va redatto nei confronti del condominio in persona del suo amministratore. Una volta emesso il decreto ingiuntivo da parte del giudice competente, il creditore/ricorrente dovrà notificarlo, unitamente al ricorso, al condominio presso lo studio dell’amministratore o all’indirizzo Pec di quest’ultimo.

A partire dal giorno di perfezionamento della notifica del ricorso e del provvedimento di ingiunzione, il condominio avrà 40 giorni di tempo per decidere se pagare il proprio debito o, ove contestato, se fare opposizione [3]. In caso di inerzia da parte del condominio, il decreto ingiuntivo diverrà esecutivo senza la possibilità per il debitore di fare opposizione e il ricorrente potrà procedere con il recupero coattivo del credito.

Esempio pratico

Tramite la tua ditta, hai eseguito dei lavori in favore di un condominio e, terminati i lavori, hai emesso una fattura per €. 36.000,00 intestata al condominio che, tuttavia, nonostante il decorre del tempo e i tuoi solleciti, non ha provveduto a pagare.

A questo punto, tramite l’assistenza di un avvocato, al fine di recuperare il tuo credito, puoi depositare presso la cancelleria del tribunale un ricorso per decreto ingiuntivo allegando la suddetta fattura. Esaminando la tua fattura e accertando l’esistenza di un credito fondato su prova scritta, determinato nel suo ammontare e scaduto, il giudice emetterà un decreto ingiuntivo, ovvero un provvedimento con cui ordina al condominio di pagare €. 36.000,00 entro 40 giorni dalla notifica del ricorso e del provvedimento.

Ricevuti gli atti, il condominio avrà due possibilità: estinguere il proprio debito oppure, ritenendo il lavoro eseguito solo in parte o mal eseguito, potrà fare opposizione dando inizio ad un vero e proprio contenzioso.

Nel caso di assoluta inerzia da parte del condominio, passati i 40 giorni di cui sopra, il decreto ingiuntivo diverrà esecutivo e, al fine di soddisfare la tua pretesa creditoria, potrai procedere al recupero coattivo del credito, ad esempio pignorando il conto corrente del condominio.

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

In alcuni casi particolari, la legge consente al creditore/ricorrente di chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In questo caso, il giudice emetterà un provvedimento con cui ingiunge e, quindi, ordina al debitore di pagare immediatamente il proprio debito.

Mettendo a confronto il decreto ingiuntivo e il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, si può notare come, in caso di mancato pagamento del debito, nel primo caso il creditore debba attendere 40 giorni prima di poter procedere coattivamente per recuperare il proprio credito; nel secondo caso, invece, si può constatare come il creditore possa procedere immediatamente con la riscossione coattiva del proprio credito e senza, quindi, dover attendere il termine di 40 giorni.

In altre parole, in caso di emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il creditore potrà ottenere il pagamento immediatamente e senza dover attendere i l termine di 40 giorni, termine che invece è previsto nel caso di emissione di decreto ingiuntivo.

Affinché il giudice possa accogliere tale richiesta, però, il credito, oltre ad essere certo, liquido ed esigibile, deve essere fondato su cambiale o su assegno bancario o circolare o su certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

La provvisoria esecuzione può essere richiesta anche quando vi è pericolo di grave pregiudizio per il creditore nel ritardo della riscossione del credito oppure quando il debito è stato riconosciuto dal debitore o, in generale, quando vi è documentazione sottoscritta dal debitore e comprovante il diritto di credito [4]. Come già detto, anche in questo caso, il creditore dovrà provvedere alla notifica del decreto ingiuntivo unitamente al ricorso e, una volta eseguita la notifica, il condominio avrà 40 giorni di tempo solo per decidere se fare opposizione o meno. In caso di mancata opposizione nel predetto termine, il decreto ingiuntivo diverrà definitivamente esecutivo senza la possibilità per il debitore di fare opposizione.

Esempio pratico

Tramite la tua ditta hai eseguito dei lavori in favore di un condominio e, terminati i lavori, hai emesso una fattura per €. 36.000,00 intestata al condominio che, tuttavia, nonostante il passaggio di diverso tempo e tuoi solleciti, non ha provveduto a pagare. L’amministratore ti ha inviato una lettera firmata da lui in cui ammette e riconosce espressamente l’esistenza del suddetto debito da parte del condominio.

A questo punto, tramite l’assistenza di un avvocato, al fine di recuperare il tuo credito, potrai depositare presso la cancelleria del tribunale un ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo che lo stesso venga emesso provvisoriamente esecutivo. A tal fine, ti basterà allegare al ricorso, oltre alla fattura, anche la comunicazione in cui l’amministratore del condominio ha riconosciuto l’esistenza del debito nei confronti della tua ditta.

Il giudice, vista la tua fattura comprovante l’esistenza di un credito fondato su prova scritta, determinato nel suo ammontare è scaduto, e visto il riconoscimento del debito da parte del condominio, emetterà un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ovvero un provvedimento con cui ingiungerà e, quindi, ordinerà al condominio di pagare €. 36.000,00 immediatamente.

Dopo aver notificato al condominio il ricorso ed il provvedimento di ingiunzione, potrai procedere subito alla riscossione coattiva del tuo credito, ad esempio, pignorando il conto corrente del condominio. In questo caso, il condominio avrà 40 giorni di tempo a partire dalla notifica del ricorso e del provvedimento per decidere se fare opposizione o meno e, in caso di mancata opposizione, il decreto ingiuntivo diverrà definitivamente esecutivo.

Di Filippo Singlitico

Fac simile ricorso per decreto ingiuntivo contro condominio

Qui di seguito viene riportato un fac simile di ricorso per decreto ingiuntivo contro condominio.

TRIBUNALE DI …

Ricorso per decreto ingiuntivo

La Società (CF/P.Iva ) in persona del legale rappresentante con sede in , rappresentata e difesa dall’Avv. (CF: ) con studio in , come da mandato allegato al presente atto con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche a mezzo PEC al seguente indirizzo con telefax n.

premesso

– che la Società   in data stipulava con il Condominio di un contratto per servizio di manutenzione dell’impianto di ascensore concordando un compenso mensile di €. (doc. 1);

– che, in virtù del suddetto contratto, la Società ricorrente eseguiva il servizio di manutenzione periodica in favore di tale Condominio;

– che il Condominio di non ha pagato le fatture emesse dalla Società e precisamente le nn. e entrambe del per un importo complessivo di €. (doc. 2);

– che nonostante vari solleciti, anche a mezzo di lettera raccomandata (doc. 3), il debitore non ha ancora provveduto a corrispondere quanto dovuto;

– che il credito per cui si procede è certo, liquido ed esigibile ed è fondato su prova scritta, costituita dalle fatture sopra citate e allegate al presente ricorso;

tanto premesso

Chiede

che l’Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di voglia emettere ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. decreto ingiuntivo contro il Condominio di in persona del suo amministratore pro tempore con studio in , per il pagamento a favore della ricorrente e per i titoli di cui al ricorso dell’importo di €. oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo oltre le spese e compensi del presente procedimento, rimborso spese generali, Cap, Iva, spese di registrazione e conseguenziali.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore è di €.   ed il contributo dovuto nella misura di €. .

Si produce:

Procura alle liti;

1) Contratto per servizio di manutenzione del ;

2) Fatture nn. e dell’anno ;

3) Copia raccomandata ar;

Luogo e data

Avv.

Fac simile ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro condominio

Qui di seguito viene riportato un fac simile di ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro condominio.

TRIBUNALE DI

Ricorso per decreto ingiuntivo

Immediatamente esecutivo

La Signora quale titolare dell’omonima ditta (CF: – P.Iva ) con sede in , rappresentata e difesa dall’Avv. (CF: ) con studio in come da mandato a margine del presente atto con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche a mezzo Pec al seguente indirizzo con telefax n.

premesso

– che la ditta ha effettuato dei lavori e fornito materiali al Condominio di , a fronte dei quali ha emesso la fattura n. del (doc. 1);

-che per tali titoli la ricorrente è creditrice nei confronti del suddetto condominio di €. ;

-che a nulla sono valsi i solleciti inviati anche a mezzo lettera raccomandata (doc. 2);

– che l’amministratore del condominio ha riconosciuto espressamente il debito verso la ricorrente (doc. 3) ma, nonostante il lungo tempo trascorso, non ha ancora provveduto al pagamento del dovuto;

-che il credito per cui si procede è certo, liquido ed esigibile ed è fondato su prova scritta costituita dall’espresso riconoscimento di debito;

– che, pertanto, l’emanando decreto potrà essere dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.;

tanto premesso

Chiede

che il Tribunale di Giudice designato voglia emettere ai sensi degli artt. 633 e ss. e 642 c.p.c. decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo contro il Condominio di (CF: ) in persona del suo amministratore pro tempore con studio in , per il pagamento immediato e senza dilazione, in favore della ricorrente, dell’importo di €. oltre gli interessi legali dalla data di emissione della fattura n. del al saldo, le spese ed i compensi del presente procedimento, oltre il rimborso spese generali, CAP, IVA, spese di registrazione e conseguenziali.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è pari ad €. ed il contributo dovuto nella misura di €. .

Si produce:

Procura alle liti

1) Copia Fattura n. del ;

2) Raccomandata a/r ;

3) Riconoscimento di debito;

Luogo e data

Avv.

note

[1] Art. 633 cod. proc. civ.

[2] Art. 634 cod. proc. civ.

[3] Art. 641 cod. proc. civ.

[4] Art. 642 cod. proc. civ.

Cosa fare in caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo?

Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, il giudice ingiunge al debitore di pagare senza dilazione, fermo restando il diritto di proporre opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica.

Quando si può chiedere la provvisoria esecutività?

Nei casi previsti dalla legge (art. 642 c. 1 c.p.c.), il decreto può essere provvisoriamente esecutivo, ossia il giudice ingiunge il pagamento non già entro 40 giorni ma immediatamente, cioè entro 10 giorni dalla notifica titolo esecutivo e del precetto.

Quanto costa un avvocato per un decreto ingiuntivo?

Contributo unificato decreto ingiuntivo.

Quando un decreto ingiuntivo passato in giudicato?

DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO: il passaggio in giudicato avviene solo quando è dichiarato esecutivo. Necessario porre in essere le attività ex art. 647 c.p.c. In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato solo quando il giudice lo dichiari esecutivo ex art.