Art 20 comma 1 legge 3 agosto 2009 n 102

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)

(GU n.179 del 04-08-2009 - Suppl. Ordinario n. 140)

28 Febbraio 2022

Con proprio messaggio (n. 926 del 25 febbraio 2022) INPS ha rivisto regole e soprattutto le proprie modalità operative relative alle visite di revisione. Ci si riferisce esclusivamente ai verbali di invalidità o di handicap (legge 104/1992) nei quali sia espressamente indicata una data di revisione.

Per comprendere al meglio il senso di questo messaggio è opportuno conoscere alcuni elementi.

Il primo: dal 2014 (articolo 25, comma 6-bis, della legge 11 agosto 2014, n. 114) la competenza di effettuare le visite nei casi in cui i verbali prevedano la rivedibilità spetta ad INPS. È INPS che convoca a visita senza che sia necessario che l’interessato presenti domanda.

Il secondo: secondo la stessa norma appena citata tutti i benefici, le prestazioni, le agevolazioni in essere rimangono effettivi fino alla nuova visita. Questo è un principio importante per il cittadino che in tal modo non subisce gli effetti di ritardi amministrativi, ma è anche una premessa che comporta possibili oneri aggiuntivi per lo Stato nel caso di ritardi e nel contemporaneo caso in cui non vi sia una effettiva permanenza degli “stati invalidanti”. È quindi comprensibile il tentativo di accelerare i procedimenti di revisione che traspare in modo evidente dal nuovo messaggio.

Il terzo elemento: una norma recente (articolo 29-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120) ha codificato la possibilità per le commissioni mediche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. Sul punto INPS ha fornito indicazioni operative con il messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021 e ha attivato il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”. Già dallo scorso anno gli interessati possono richiedere la valutazione sugli atti (usando quel sistema) indicandolo nelle domanda di accertamento (o di aggravamento), evitando così la visita diretta “in presenza” sempre che la documentazione lo consenta.

Il nuovo procedimento

Ma veniamo ai contenuti operativi del nuovo messaggio 926/2022. Cosa succede quando in un verbale di handicap (legge 104/1992) o di invalidità è indicata espressamente la data di revisione.

1. Quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate. Il cittadino riceve una lettera, con posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” di cui si è detto sopra.

2. Se la documentazione sanitaria viene ritenuta idonea la revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente INPS procede a fissare  la visita di revisione “in presenza”. Il messaggio INPS precisa che questa documentazione deve essere inviata “entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera”. Non quindi dalla data di ricezione.

INPS però precisa anche che per tutte le comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è attivo anche il servizio di chiamata (outbound) all’interessato – sempre che l’Istituto conosca il relativo contatto telefonico – il quale sarà avvisato di persona della visita già programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della visita di revisione. Segue, inoltre, ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l’appuntamento. Chi usa il servizo MyINPS può completare il proprio profilo aggiungendo o aggiornando il proprio numero telefonico.

3. Qualora INPS non possa procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta (alla quale è comunque sempre opportuno presentarsi con idonea documentazione sanitaria). Il cittadino riceve, a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’INPS competente per territorio. La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale. Anche in questo caso sul sito INPS (www.inps.it), nella sezione MyInps, è possibile monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta. Oltre alla raccomandata viene contestualmente trasmesso all’interessato l’invito tramite messaggio SMS sul recapito cellulare, sempre se noto all’Istituto.

4. In caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, all’Inps territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita.

5. tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita precisano che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e degli altri eventuali benefici correlati. Sono inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione. Decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.

Neomaggiorenni

Merita qui ricordare che questo nuovo messaggio non riguarda i neomaggiorenni, a meno che nei relativi verbali non sia indicata formalmente la data di revisione che coincida con la maggiore età.

Per i neomaggiorenni continua ad essere vigente il comma 6 dell’articolo 25 della legge 114/2014 che stabilisce al minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità “sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.”

Il comma 5 interessa invece i minori titolari di indennità di frequenza precisando che costoro, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

I primi (indennità di accompagnamento) non vengono sottoposti a nuova visita e possono ottenere anche la pensione presentando al compimento della maggiore età il modello AP70 (situazione economica).

I secondi (indennità di frequenza) possono presentare la domanda di accertamento di invalidità entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età usando i moduli online e la consueta procedura. Solo in tal caso già al compimento della maggiore età vengono erogate le provvidenze economiche. Segue comunque la visita e, nel caso di conferma dei requisiti, va compilato il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali) ed altri dati. Anche per loro è possibile chiedere la valutazione sugli atti.

Su questi aspetti INPS ha fornito indicazioni operative con messaggio 8 agosto 2014, n. 6512 e con messaggio INPS 1 ottobre 2014, n. 7382. (Carlo Giacobini, direttore generale dell’Agenzia Iura)

Per approfondimenti

Messaggio INPS 25 febbraio 2022 n. 926 del 25 febbraio 2022  – “Nuove modalità organizzative e procedurali per la gestione delle revisioni di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”

Messaggio INPS 1° ottobre 2021, n. 3315 –  “Rilascio nuovo servizio per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria, ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”

A cosa si ha diritto con la legge 102?

REQUISITI PENSIONE QUOTA 102 Con la pensione Quota 102 hanno diritto ad andare in pensione anticipata i lavoratori subordinati e autonomi del settore pubblico e del settore privato che hanno almeno: 64 anni di età compiuti entro il 31 dicembre 2022; 38 anni di contributi maturati sempre entro il 31 dicembre 2022.

Cosa vuol dire la commissione medica riconosce l interessato portatore di handicap comma 1 articolo 3?

LA CONDIZIONE RICONOSCIUTA “Persona con handicap (articolo 3 comma 1, Legge 104/1992)”: indica la presenza di uno stato di handicap senza connotazione di gravità, che dà diritto comunque ad alcune prestazioni e benefici, mentre non è sufficiente per altri, primo fra tutti l'accesso ai permessi e ai congedi lavorativi.

Quali sono i benefici della legge 104 art 3 comma 1?

3 comma 1 queste agevolazioni consistono nell'applicazione dell'IVA al 4% al momento dell'acquisto, nella detraibilità del 19% della spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi e nell'esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET).

Come capire se è stato riconosciuto l'accompagnamento?

Ecco i requisiti, come riportato anche sul sito Inps:.
riconoscimento di totale inabilità (quindi il 100 per cento) per affezioni fisiche o psichiche;.
impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita. ... .
avere cittadinanza italiana;.