Lavoratori fragili in smart working fino al 31 dicembre

Ritorna lo smart working per lavoratori fragili e genitori con figli under 14 fino alla scadenza del 31 dicembre: la novità è in arrivo con la conversione in legge del DL Aiuti bis, di cui si attende l'approvazione definitiva. Si confermano le regole già previste in passato.

Dopo lo stop estivo, i lavoratori e le lavoratrici fragili e i genitori con figli under 14 potranno tornare a lavorare in smart working: fino alla scadenza del 31 dicembre 2022 vengono introdotte le tutele previste dalla prima emergenza Covid.

Per l’ufficialità bisognerà attendere l’approvazione della legge di conversione del DL Aiuti bis: arrivato ieri, 13 settembre, il via libera del Senato, ora si attende quello della Camera.

La notizia era stata già anticipata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando.

Lavoratori fragili in smart working fino al 31 dicembre

Smart working per lavoratori fragili fino alla scadenza del 31 dicembre 2022

Per quanto riguarda la proroga che riguarda le lavoratrici e i lavoratori fragili, si agisce indirettamente sull’articolo 26 del Decreto Cura Italia che, fin dai primi mesi della pandemia, regola le tutele previste per coloro che risultano esposti a un maggior rischio per la salute in caso di contagio.

In particolare, per chi si trova in una condizione di fragilità la norma prevede lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, anche prevedendo una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o dei percorsi di formazione professionale.

La possibilità di beneficiare di questa tutela, più volte oggetto di proroga, era stata confermata fino al 30 giugno scorso.

Ma, in linea con quanto aveva già anticipato Andrea Orlando, lo smart working per le lavoratrici e i lavoratori fragili tornerà in vigore fino alla scadenza del 31 dicembre 2022.

La misura, infatti, trova spazio nel testo della legge di conversione del DL Aiuti bis che dovrà essere approvato in Senato e alla Camera.

Prorogato fino al 31 dicembre lo #smartworking per i lavoratori fragili e per i genitori di figli con meno di 14 anni. In diverse occasioni, negli scorsi mesi, avevo proposto la proroga e mi ero impegnato affinché fosse approvata: promessa mantenuta. pic.twitter.com/V4y7eZgXcD

— Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) September 13, 2022

Smart working per genitori con figli under 14 fino alla scadenza del 31 dicembre 2022

Allo stesso modo ritorna fino a fine anno la possibilità, prevista fino al 31 luglio scorso, di svolgere l’attività lavorativa in maniera agile per i genitori dipendenti del settore privato con figlie e figli fino ai 14 anni.

Con una serie di rimandi, in questo caso si interviene sul Decreto Rilancio e in particolare sull’articolo 90 che, fin dai primi mesi dell’emergenza sanitaria, ha stabilito le regole di accesso allo smart working per i genitori.

Fino alla scadenza del 31 dicembre 2022, sarà possibile svolgere l’attività lavorativa in maniera agile anche in assenza degli accordi individuali ma in presenza delle seguenti condizioni:

  • lo smart working deve essere compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
  • nel nucleo familiare non deve esserci un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o un genitore non lavoratore.

La norma specifica:

“La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro”.

La proroga delle due misure a tutela di lavoratrici e lavoratori fragili e genitori con figli under 14 dovrà in ogni caso essere confermata in via ufficiale con l’approvazione definitiva del Decreto Aiuti bis anche da parte della Camera, il Senato ha dato il via libera il 13 settembre.

Il decreto Aiuti bis, definitivamente convertito in legge e pubblicato in Gazzetta il 21 settembre 2022, ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il diritto allo smart working semplificato, per cui è ancora possibile modificare le modalità di lavoro in maniera unilaterale senza l’accordo individuale che la legge n. 81/2017 di norma prevede debba essere prima stipulato tra il datore e il lavoratore. Ma vediamo come si applicano le nuove regole. La legge n. 142 del 21 settembre 2022, di conversione, con modificazioni, del c.d. decreto Aiuti-bis introduce alcune novità in materia di lavoro agile. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le misure semplificate del lavoro agile, già in essere durante l’emergenza sanitaria. I datori di lavoro privati, dunque, continuano ad essere esonerati dalla sottoscrizione dell’accordo individuale, obbligo che tornerà solo dal 1° gennaio 2023.

La procedura del lavoro agile semplificato

Sino al 31 dicembre 2022 è prorogato il termine entro cui è possibile usufruire della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile e per fare ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione anche in assenza degli accordi individuali. In particolare, si applicano le seguenti regole: i datori di lavoro comunicano al Ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile; la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro anche in assenza di accordi individuali, che la legge prevede debbano essere preventivamente stipulati tra il datore di lavoro e il lavoratore. Gli obblighi di informativa sulla sicurezza previsti dalla legge sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Inail. Con tale procedura potranno essere inviate esclusivamente le comunicazioni per periodi di lavoro agile che terminano il 31 dicembre 2022.

La nuova procedura ordinaria di comunicazione

Qualora si estendano temporalmente oltre il 31 dicembre e laddove siano stati sottoscritti accordi individuali, i datori di lavoro utilizzeranno la (nuova) procedura ordinaria di cui al Dm 149 del 22 agosto 2022. Il ministero del Lavoro, infatti, con il Dm 149 del 22 agosto 2022, ha chiarito le modalità di comunicazione obbligatoria, statuendo che a decorrere dal 1° settembre è attivo il modulo aggiornato all’interno del portale dei servizi on-line del ministero del Lavoro, accessibile tramite autenticazione con credenziali Spid o Carta d’identità elettronica (Cie). La nuova modalità di comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro potrà essere utilizzata esclusivamente per gli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre. Il datore di lavoro non dovrà allegare, alla comunicazione, l’accordo individuale di smart working, ma dovrà comunque conservarlo per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione. Quanto ai termini per procedere all’adempimento, il 26 agosto il ministero del Lavoro ha diffuso un comunicato con il quale ha precisato che la comunicazione deve essere effettuata entro il termine di cinque giorni. Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

Genitori con figli under 14 e soggetti a rischio Covid

Viene disposta la proroga del lavoro agile per i genitori lavoratori dipendenti che abbiamo almeno un figlio minore di 14 anni. Sono comunque da rispettare le seguenti condizioni: nel nucleo familiare non deve esserci un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (es. cassa integrazione o Naspi); all’interno del nucleo familiare non ci deve essere un genitore non lavoratore; il lavoro da remoto deve essere compatibile con le caratteristiche della prestazione. I lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus Sars-Cov-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria. I suddetti lavoratori, fino al 31 dicembre 2022, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, senza che il datore di lavoro possa opporre un qualche rifiuto.

Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili

Viene disposta la proroga del lavoro agile per i c.d. lavoratori fragili, ossia: i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da grave compromissione del sistema immunitario o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita; i lavoratori in possesso di riconoscimento di disabilità grave ai sensi della Legge n. 104/1992. Con il Decreto del ministero della Salute del 4 febbraio 2022 è stata pubblicata la lista delle patologie e delle condizioni croniche che, di fatto, danno diritto allo smart working. I suddetti lavoratori fragili, fino al 31 dicembre 2022 hanno diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale da remoto.

Legge n. 142 del 21 settembre 2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/21/22G00152/sg
Decreto legge 9 agosto 2022, n. 115:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/09/22G00128/sg
Decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022:
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Lavoro-agile-DM-149-2022-modalita-di-
comunicazione-telematica-dal-1-settembre-2022.aspx
Decreto del ministero della Salute del 4 febbraio 2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/11/22A01023/sg

Lavoratori fragili in smart working fino al 31 dicembre

Giuseppe Berretta & Viviana Giuffrida

Giuseppe Berretta, Avvocato cassazionista, Docente di diritto del lavoro e salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro presso l’Università “Kore” di Enna. Esperto presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Fondatore dello Studio Legale “Avvocati Associati” Catania-Roma-Siracusa. Autore di molteplici pubblicazioni scientifiche. Presidente del collegio sindacale di GSE S.p.A.. Componente del Collegio sindacale di Banca del Fucino S.p.A.. Esperto di responsabilità amministrativa degli Enti, e componente di organismi di vigilanza. Viviana Giuffrida, PhD Student all’Università degli Studi di Enna “Kore" in scienze economiche, aziendali e giuridiche. Svolge il tirocinio presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Catania e la pratica forense presso lo Studio legale Avvocati Associati, occupandosi di Diritto Sindacale e del Lavoro.

Chi ha diritto allo smart working fino al 31 agosto 2022?

È prorogato dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 il diritto allo smart working per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia non ci sia ...

Chi può continuare a fare smart working?

Lo smart working può essere richiesto e deve essere concesso dall'azienda ad alcune categorie anche quando questo non sia previsto dal datore di lavoro stesso: tra queste, rientrano i lavoratori fragili, dipendenti con figli disabili o con minori di 14 anni.

Quali sono le categorie fragili per smart working?

Si tratta dei lavoratori fragili, dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità grave, dei genitori di figli minori di anni 14 e dei lavoratori del settore privato maggiormente esposti a rischio di contagio da COVID.

Quando si può lavorare in smart working?

Accordo smart working: come fare dopo il 31 agosto 2022 Questo significa che a partire dal prossimo 1° settembre 2022 tutti i dipendenti privati potranno svolgere la prestazione lavorativa secondo le modalità “da remoto” previa stipula di un accordo individuale, in forma scritta, con il datore di lavoro.