Nel caso di separazione di una coppia senza figli, quali sono le sorti della casa coniugale? Show
In via preliminare chiariamo subito che in assenza di figli minorenni, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la casa coniugale non viene assegnata. Occorre evidenziare che l’assegnazione della casa coniugale risponde all’unica esigenza di tutelare i figli (minorenni o maggiorenni che non siano indipendenti dal punto di vista economico) affinché restino nel loro habitat. Secondo la Cassazione, infatti, in materia di separazione e di divorzio, l’assegnazione della casa familiare deve essere finalizzata solo alla tutela della prole alla quale deve essere assicurato il diritto di permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta. SE LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI SONO SPORPORZIONATE?Anche in questo caso dobbiamo chiarire che mai l’assegnazione della casa può essere disposta a titolo di integrazione dell’assegno di mantenimento eventualmente dovuto . In caso di evidente e oggettiva disparità di condizioni economiche (pensiamo alla moglie che non lavora e non abbia un “tetto”) si potrà stabilire eventualmente un assegno di importo maggiore ma non si potrà espropriare l’immobile al legittimo proprietario. Da ciò deriva quindi che in caso di separazione tra i coniugi in assenza di figli la casa coniugale resta nella disponibilità piena del legittimo proprietario (che può essere il marito o la moglie). Come ha più volte ribadito la giurisprudenza la richiesta di assegnazione della casa familiare può essere avanzata unicamente in caso di «presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti al fine di garantire loro una continuità di vita nel medesimo ambiente e, dunque, al fine di evitare ulteriori traumi oltre a quello conseguente alla disgregazione del nucleo familiare. Di conseguenza, detta domanda va rigettata qualora dall’unione coniugale non sono nati figli e, pertanto, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda» [Trib. Salerno, sentenza n. 908/2020.]. Ricapitolando dunque, sulla base di quello che è l’orientamento prevalente della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, l’assegnazione della casa coniugale – in favore del genitore cosiddetto collocatario dei figli – è prevista solo nel caso in cui vi siano figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente Ne deriva che in assenza dei suddetti presupposti, non si darà luogo ad alcuna assegnazione della casa coniugale. LE SORTI DELLA CASA CONIUGALE COINTESTATA AD ENTRAMBI I CONIUGI IN ASSENZA DI FIGLIEsaminiamo per ultimo anche il caso della coppia senza figli che decide di separarsi e che sia anche comproprietaria della casa coniugale. Dobbiamo in questo caso distinguere due ipotesi:
Scarica l'articolo in formato PDF Premessa.Quanto di seguito trattato riguarda la separazione di coppie unite in matrimonio secondo la legge italiana, quindi regolarmente sposate, e non la convivenza di fatto (o more uxorio). Il contesto.È fatto notorio che nel nostro Paese una elevata percentuale di famiglie è proprietaria dell’immobile nel quale vive (tra il 69 ed il 74% ). Ciò pare connesso al fatto che tradizionalmente molti degli sforzi economici degli italiani sono rivolti all’acquisto della prima casa, ritenuta una bene fondamentale sul quale investire a tutela della famiglia e delle generazioni successive. Relativamente alla proprietà, possiamo trovare situazioni nelle quali la casa familiare è di proprietà di entrambi i coniugi (in tal caso si parla di cointestazione), oppure di uno solo dei due. Una terza ipotesi concerne il fatto che nessuno dei coniugi sia proprietario dell’immobile, che è invece di proprietà di un familiare e che viene ceduto alla coppia in comodato d’uso. Cosa succede alla casa familiare quando una coppia si separa?La separazione di una coppia comporta, salvo rari casi, anche la cessazione della convivenza tra i coniugi. *** Rispetto alla assegnazione della casa, i coniugi separati hanno quasi sempre esigenze contrastanti: sussiste infatti da un lato l’esigenza del coniuge assegnatario di continuare ad abitare dove ha vissuto durante il matrimonio e parallelamente vi è l’esigenza del coniuge proprietario ma non assegnatario di vedere comunque tutelato il proprio diritto di proprietà. 1. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CON PROLEIn caso di separazione il Giudice assegna la casa familiare al coniuge a cui sono affidati i figli (minorenni certamente, ma anche maggiorenni non autosufficienti economicamente).Questa scelta è dettata dalla necessità di preservare la continuità delle abitudini domestiche del nucleo familiare residuo, ossia di uno dei coniugi ma soprattutto dei figli, al fine di limitare, per quanto possibile, il disagio derivante dalla separazione dei genitori. Dunque il Giudice, nell'assegnare la casa coniugale, tiene conto primariamente degli interessi dei figli. Vi sono casi nei quali il Giudice può disporre la suddivisione dell’immobile tra i coniugi, che quindi continuano ad abitarvi entrambi. Ciò è possibile quando l'immobile sia di adeguate dimensioni e la coabitazione sia valutata in modo positivo rispetto al benessere dei figli. In tal modo infatti questi ultimi, a patto come detto che la soluzione sia valutata positivamente, si troverebbero nella condizione di mantenere rapporti significativi e paritari con entrambi i genitori. 1.1 Rapporti patrimoniali tra gli ex coniugiIl Giudice nell'assegnare la casa coniugale tiene conto anche dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi. 1.2 Casi di revoca dell’assegnazione della casa coniugale.Il coniuge assegnatario perde il
diritto al godimento della casa familiare in determinate occasioni: qualora non abiti o cessi di abitare stabilmente nell’immobile, o conviva more uxorio, o ancora contragga nuovo matrimonio. 2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA SENZA PROLEIn mancanza di prole ci si è posti il problema se la casa coniugale possa
essere assegnata al coniuge non proprietario, nel caso in cui sia necessario equilibrare i rapporti economici tra i coniugi. In altre parole la separazione senza figli non può prevedere l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non proprietario, e quindi la casa andrà di diritto al legittimo proprietario. 3. COMPROPRIETÀNell'ipotesi in cui i coniugi senza figli siano
comproprietari dell'immobile e abbiano adeguati redditi, il Giudice non può assegnare la casa in modo esclusivo ad uno di essi, e sono le parti a dover decidere in modo autonomo. 4. UN CASO PARTICOLARE: LA CASA FAMILIARE DI PROPRIETÀ DEI GENITORI DI UNO DEI CONIUGINel caso in cui la casa familiare sia di proprietà dei genitori di uno dei due coniugi e questi l'abbiano
data in comodato al figlio/a affinché diventasse la casa coniugale, ci si chiede, in caso di separazione, se l'immobile possa essere assegnato all'altro coniuge. 5. OPPONIBILITA' AI TERZI DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE.Nel caso in cui il coniuge proprietario della casa voglia vendere il proprio immobile, che però è assegnato dal Giudice all’altro coniuge, che cosa succede? Dott.ssa Edith Tracogna Come vendere il 50% di un immobile al coniuge separato?Potreste, in altri termini, trovare un accordo per procedere alla divisione amichevole dell'appartamento (con atto notarile). La divisione amichevole può prevedere o che lei acquisti il 50% dell'immobile dalla sua ex moglie o che sia la sua ex moglie ad acquistare da lei il suo 50%.
Chi lascia la casa in caso di separazione?In caso di separazione il Giudice assegna la casa familiare al coniuge a cui sono affidati i figli (minorenni certamente, ma anche maggiorenni non autosufficienti economicamente).
Come dividere la casa in caso di separazione senza figli?A chi va la casa se la coppia è senza figli? Se la casa è di proprietà esclusiva di un solo coniuge o partner convivente, l'immobile ritorna al relativo titolare il quale potrà mandare via l'altro. Non potrà farlo dall'oggi al domani ma dovrà comunque garantirgli un tempo congruo per trovare una nuova sistemazione.
Cosa spetta a una donna nella separazione?Oltre ad avere diritto all'eredità, anche a titolo di legittimario nel caso in cui fosse stato escluso da un testamento a suo sfavore, il coniuge separato ha diritto a ricevere la pensione di reversibilità. Al coniuge separato spetta il 60% della pensione percepita dal pensionato.
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