Casa al 50 in caso di separazione

Nel caso di separazione di una coppia senza figli, quali sono le sorti della casa coniugale?

In via preliminare chiariamo subito che in assenza di figli minorenni, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la casa coniugale non viene assegnata.

Occorre evidenziare che l’assegnazione della casa coniugale risponde all’unica esigenza di tutelare i figli (minorenni o maggiorenni che non siano indipendenti dal punto di vista economico) affinché restino nel loro habitat.

Secondo la Cassazione, infatti,  in materia di separazione e di divorzio, l’assegnazione della casa familiare deve essere finalizzata solo alla tutela della prole alla quale deve essere  assicurato il diritto di  permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta.

SE LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI SONO SPORPORZIONATE?

Anche in  questo caso dobbiamo chiarire che mai l’assegnazione della casa può essere disposta a titolo di integrazione dell’assegno di mantenimento eventualmente dovuto  .

In caso di evidente e oggettiva disparità di condizioni economiche (pensiamo alla moglie che non lavora e non abbia un “tetto”) si potrà stabilire eventualmente  un assegno di importo maggiore ma non si potrà espropriare l’immobile al legittimo proprietario.

Da ciò deriva quindi che in caso di separazione tra i coniugi in assenza di figli la casa coniugale resta nella disponibilità piena del legittimo proprietario (che può essere il marito o la moglie).

Come ha più volte ribadito la giurisprudenza la richiesta di assegnazione della casa familiare può essere avanzata unicamente in caso di «presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti al fine di garantire loro una continuità di vita nel medesimo ambiente e, dunque, al fine di evitare ulteriori traumi oltre a quello conseguente alla disgregazione del nucleo familiare. Di conseguenza, detta domanda va rigettata qualora dall’unione coniugale non sono nati figli e, pertanto, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda» [Trib. Salerno, sentenza  n. 908/2020.].

Ricapitolando dunque, sulla base di quello che è l’orientamento prevalente della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, l’assegnazione della casa coniugale – in favore del genitore cosiddetto collocatario dei figli – è prevista solo nel caso in cui vi siano figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente

Ne deriva che in assenza dei suddetti presupposti, non si darà luogo ad alcuna assegnazione della casa coniugale.

LE SORTI DELLA CASA CONIUGALE COINTESTATA AD ENTRAMBI I CONIUGI  IN ASSENZA DI FIGLI

Esaminiamo per ultimo anche il caso della coppia senza figli che decide di separarsi e  che sia anche comproprietaria della casa coniugale.

Dobbiamo in questo caso distinguere due ipotesi:

  1. Se  la coppia è sposata in regime di comunione dei beni, la comproprietà del  bene si scioglie al momento della separazione In questo caso, i coniugi dovranno decidere  tra l’attribuzione esclusiva del bene a uno dei due ( che dovrà liquidare all’altro la metà del controvalore dell’immobile), o la vendita a terzi con divisione al 50% del ricavato al netto di oneri e spese eventualmente ancora gravanti sull’immobile al momento della vendita.  Oppure procedere  una divisione in natura dell’immobile  ove possibile.
  2. Se la coppia, in regime di separazione dei beni, ha acquistato nel corso del matrimonio  un immobile con cointestazione dello stesso ad entrambi, in tal caso la separazione non comporterà lo scioglimento della comunione e l’immobile – anche nel caso di separazione – resterà comunque in comproprietà anche successivamente alla separazione (o divorzio). Anche in questo caso le soluzioni sono quelle sopra elencate.

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Premessa.

Quanto di seguito trattato riguarda la separazione di coppie unite in matrimonio secondo la legge italiana, quindi regolarmente sposate, e non la convivenza di fatto (o more uxorio).
Altra premessa concerne il fatto che in questa sede verranno utilizzati come sinonimi i termini “casa coniugale” e “casa familiare”.

Il contesto.

È fatto notorio che nel nostro Paese una elevata percentuale di famiglie è proprietaria dell’immobile nel quale vive (tra il 69 ed il 74% ).

Casa al 50 in caso di separazione

Ciò pare connesso al fatto che tradizionalmente molti degli sforzi economici degli italiani sono rivolti all’acquisto della prima casa, ritenuta una bene fondamentale sul quale investire a tutela della famiglia e delle generazioni successive.
Relativamente alla proprietà, possiamo trovare situazioni nelle quali la casa familiare è di proprietà di entrambi i coniugi (in tal caso si parla di cointestazione), oppure di uno solo dei due.
Una terza ipotesi concerne il fatto che nessuno dei coniugi sia proprietario dell’immobile, che è invece di proprietà di un familiare e che viene ceduto alla coppia in comodato d’uso.

Cosa succede alla casa familiare quando una coppia si separa?

La separazione di una coppia comporta, salvo rari casi, anche la cessazione della convivenza tra i coniugi.
Quando la casa non è venduta, capita sovente che uno dei due resti a vivere nella casa coniugale mentre l’altro coniuge si rechi altrove.
Se è necessario l’intervento di un Giudice, egli stabilirà chi sarà il “coniuge assegnatario” della casa coniugale e chi il “coniuge non assegnatario”.
Considerato che la casa familiare ha non solo un valore economico ma anche affettivo, l'assegnazione della stessa rappresenta una delle variabili di maggiore conflitto tra i coniugi, e dunque costituisce una delle più importanti e delicate questioni che il Giudice è chiamato a trattare.
Per ciò che attiene al tema della proprietà dell’immobile, va specificato che in caso di separazione non è detto che il coniuge proprietario dell’immobile sia anche colui al quale viene assegnata la casa.
I criteri che il Giudice adotta per assegnare la casa riguardano altri aspetti.

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Rispetto alla assegnazione della casa, i coniugi separati hanno quasi sempre esigenze contrastanti: sussiste infatti da un lato l’esigenza del coniuge assegnatario di continuare ad abitare dove ha vissuto durante il matrimonio e parallelamente vi è l’esigenza del coniuge proprietario ma non assegnatario di vedere comunque tutelato il proprio diritto di proprietà.
Come contemperare questi due opposti interessi?

1. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CON PROLE

Casa al 50 in caso di separazione
In caso di separazione il Giudice assegna la casa familiare al coniuge a cui sono affidati i figli (minorenni certamente, ma anche maggiorenni non autosufficienti economicamente).
Questa scelta è dettata dalla necessità di preservare la continuità delle abitudini domestiche del nucleo familiare residuo, ossia di uno dei coniugi ma soprattutto dei figli, al fine di limitare, per quanto possibile, il disagio derivante dalla separazione dei genitori.
Dunque il Giudice, nell'assegnare la casa coniugale, tiene conto primariamente degli interessi dei figli.
Vi sono casi nei quali il Giudice può disporre la suddivisione dell’immobile tra i coniugi, che quindi continuano ad abitarvi entrambi. Ciò è possibile quando l'immobile sia di adeguate dimensioni e la coabitazione sia valutata in modo positivo rispetto al benessere dei figli.
In tal modo infatti questi ultimi, a patto come detto che la soluzione sia valutata positivamente, si troverebbero nella condizione di mantenere rapporti significativi e paritari con entrambi i genitori.

1.1 Rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi

Il Giudice nell'assegnare la casa coniugale tiene conto anche dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi.
Ciò significa che il beneficio economico derivante dall'assegnazione della casa coniugale da parte del coniuge assegnatario deve essere preso in considerazione ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento e di divorzio, in modo tale che la soluzione non ricada in modo sproporzionato sul coniuge non assegnatario.
In altra parole se per esempio la casa coniugale rimane alla ex moglie e ai figli, l’assegno di mantenimento dovuto dal marito alla moglie, che ha lo scopo di permettere a quest’ultima di mantenere il medesimo tenore di vita che aveva durante il matrimonio, può essere diminuito in relazione non solo alla situazione economica di entrambi i coniugi, ma anche al fatto che alla moglie è stata assegnata la casa familiare, nel caso in cui questa assegnazione le apporti un maggiore beneficio in termini economici (per esempio perché non deve pagare un canone di locazione).
Come è evidente, questo orientamento sancisce un importante principio di equità e giustizia.

1.2 Casi di revoca dell’assegnazione della casa coniugale.

Il coniuge assegnatario perde il diritto al godimento della casa familiare in determinate occasioni: qualora non abiti o cessi di abitare stabilmente nell’immobile, o conviva more uxorio, o ancora contragga nuovo matrimonio.
La revoca dell'assegnazione della casa familiare può verificarsi anche in caso di raggiungimento della maggiore età dei figli e della loro indipendenza economica, nonché naturalmente in caso di decesso dell’assegnatario della casa.
È importante segnalare che l'estinzione del diritto all'abitazione non è automatica, ma deve essere dichiarata dal Giudice dopo avere valutato gli interessi dei figli.
Ciò significa che il coniuge non assegnatario (proprietario o comproprietario che sia) qualora si verifichi una delle condizioni sopra descritte, dovrà rivolgersi al Giudice per chiedere la revoca dell’assegnazione della casa, attribuita con precedente provvedimento all'altro coniuge.
La revoca dell’assegnazione della casa coniugale può però avere effetto solo nel caso in cui il Giudice valuti che la nuova situazione del coniuge assegnatario della casa sia a palese detrimento del benessere dei figli.
Risulta quindi importante la valutazione dello stato psicologico dei figli a seguito delle mutate condizioni del loro assetto di vita (nuova convivenza o altro matrimonio del genitore assegnatario della casa, cessazione della permanenza nella casa coniugale).

2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA SENZA PROLE

In mancanza di prole ci si è posti il problema se la casa coniugale possa essere assegnata al coniuge non proprietario, nel caso in cui sia necessario equilibrare i rapporti economici tra i coniugi.
Sotto questo profilo la giurisprudenza maggioritaria si e' pronunciata sancendo il principio secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare può essere assunto

Casa al 50 in caso di separazione
esclusivamente nell'interesse dei figli, dovendosi, nel caso di separazione o divorzio senza prole, utilizzare l'assegno di mantenimento quale unica modalità prevista dalla legge per conferire al coniuge economicamente svantaggiato lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.
In altre parole la separazione senza figli non può prevedere l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non proprietario, e quindi la casa andrà di diritto al legittimo proprietario.

3. COMPROPRIETÀ

Nell'ipotesi in cui i coniugi senza figli siano comproprietari dell'immobile e abbiano adeguati redditi, il Giudice non può assegnare la casa in modo esclusivo ad uno di essi, e sono le parti a dover decidere in modo autonomo.
Nel caso di un disaccordo non altrimenti sanabile, possono chiedere al Giudice la divisione dell'immobile.

4. UN CASO PARTICOLARE: LA CASA FAMILIARE DI PROPRIETÀ DEI GENITORI DI UNO DEI CONIUGI

Nel caso in cui la casa familiare sia di proprietà dei genitori di uno dei due coniugi e questi l'abbiano data in comodato al figlio/a affinché diventasse la casa coniugale, ci si chiede, in caso di separazione, se l'immobile possa essere assegnato all'altro coniuge.
In altre parole, che rapporto esiste tra il diritto di godimento della casa in capo al coniuge assegnatario e il diritto del proprietario comodante (ossia nel caso indicato i suoceri)?
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale il vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative della famiglia non può venire meno in caso del sopraggiungere della crisi coniugale.
Il comodante (ovvero il proprietario, nel nostro caso i suoceri) è perciò tenuto a consentire la continuazione del godimento della casa coniugale per l'uso previsto dal contratto di comodato.
Ciò significa che il coniuge affidatario dei figli a cui è assegnata la casa può continuare a vivere nell'immobile di proprietà dei suoceri.
L'unica eccezione e' che sopraggiunga un bisogno urgente e imprevedibile in capo ai questi ultimi.
Un secondo e più recente orientamento della giurisprudenza ha cambiato rotta, ritenendo possibile il diritto alla restituzione della casa coniugale concessa in comodato: nel caso in cui infatti la casa familiare sia di proprietà dei suoceri, questi ultimi possono chiedere all’ex coniuge del figlio/a di lasciare l'immobile anche qualora all’ex coniuge sia stata assegnata la casa coniugale con provvedimento del Giudice.
Ciò può avvenire nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato concesso in comodato precario, ossia senza la specificazione del termine di scadenza del contratto di comodato.

5. OPPONIBILITA' AI TERZI DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE.

Nel caso in cui il coniuge proprietario della casa voglia vendere il proprio immobile, che però è assegnato dal Giudice all’altro coniuge, che cosa succede?
In questo caso troviamo che da un lato esiste l’esigenza del coniuge assegnatario di continuare a vivere nella casa familiare con i figli, mentre dell’altro esiste l’esigenza del coniuge proprietario di vendere l’immobile.
L’attuale normativa prevede che il provvedimento di assegnazione della casa familiare e quello di revoca siano trascrivibili e opponibili ai terzi (ossia agli acquirenti dell’immobile).
Ciò significa che nell’ipotesi in cui il coniuge proprietario della casa coniugale decida di venderla, l’altro coniuge, se assegnatario, può fare valere nei confronti dell’acquirente il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa (a sé).
Secondo un’interpretazione della Cassazione a Sezioni Unite, il diritto di abitare la casa coniugale da parte del coniuge assegnatario può essere opposto ai terzi entro i nove anni dalla pronuncia giudiziale, poiché questa ha “data certa”.
Oltre i nove anni dalla data di assegnazione della casa, tale diritto può essere fatto valere nei confronti dei terzi (ossia degli acquirenti dell’immobile), solo nel caso in cui il provvedimento sia stato precedentemente trascritto.
In sostanza, quindi, gli acquirenti divenuti proprietari non potranno, verosimilmente, abitare nell’immobile, poiché già vi abitano il coniuge assegnatario della casa con i figli, e questi ultimi potranno abitarvi per un tempo che può anche essere superiore ai nove anni.

Dott.ssa Edith Tracogna

Come vendere il 50% di un immobile al coniuge separato?

Potreste, in altri termini, trovare un accordo per procedere alla divisione amichevole dell'appartamento (con atto notarile). La divisione amichevole può prevedere o che lei acquisti il 50% dell'immobile dalla sua ex moglie o che sia la sua ex moglie ad acquistare da lei il suo 50%.

Chi lascia la casa in caso di separazione?

In caso di separazione il Giudice assegna la casa familiare al coniuge a cui sono affidati i figli (minorenni certamente, ma anche maggiorenni non autosufficienti economicamente).

Come dividere la casa in caso di separazione senza figli?

A chi va la casa se la coppia è senza figli? Se la casa è di proprietà esclusiva di un solo coniuge o partner convivente, l'immobile ritorna al relativo titolare il quale potrà mandare via l'altro. Non potrà farlo dall'oggi al domani ma dovrà comunque garantirgli un tempo congruo per trovare una nuova sistemazione.

Cosa spetta a una donna nella separazione?

Oltre ad avere diritto all'eredità, anche a titolo di legittimario nel caso in cui fosse stato escluso da un testamento a suo sfavore, il coniuge separato ha diritto a ricevere la pensione di reversibilità. Al coniuge separato spetta il 60% della pensione percepita dal pensionato.