Quanti cfu servono per passare al secondo anno unina

Progetto "e-Government per l’e-Community" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea.
Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

Quanti cfu servono per passare al secondo anno unina

Emanato con DR/2021/1782 del 27/04/2021

Titoli del regolamento

Definizioni - Articolo 1

  • 1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
    • a) per Università, l'Università degli Studi di Napoli Federico II;
    • b) per Statuto, il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;
    • c) per Regolamento sull'Autonomia didattica, di seguito denominato RAD, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509 come modificato e sostituito dal D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270;
    • d) per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master universitario, come individuati dal successivo art. 2;
    • e) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master, come individuati dal successivo art. 2;
    • f) per ulteriori iniziative didattiche, le attività indicate al successivo art. 15;
    • g) per Decreti ministeriali, di seguito denominati DD.MM., i Decreti M.U.R. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi delle lauree magistrali;
    • h) per Classi di Corsi di studio, l'insieme dei Corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili come definite dai DD. MM.;
    • i) per SUA-CdS (Scheda Unica Annuale riferita al singolo Corso di Studio) la documentazione prevista dal DM 47 del 30 gennaio 2013 per l'istituzione dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale e successive modificazioni;
    • j) per RAR il rapporto annuale di riesame;
    • k) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui alla vigente normativa ministeriale;
    • l) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, come definiti dai DD. MM. di cui alla precedente lettera g;
    • m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato;
    • n) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
    • o) per curriculum, l'insieme delle attività formative, previste dalla SUA-Cds, che configurano il percorso formativo finalizzato al conseguimento del titolo di studio o più percorsi formativi, differenziati ed alternativi, ciascuno con specifica e diversa denominazione ma all'interno dello stesso ordinamento didattico e nel rispetto dei medesimi obiettivi formativi qualificanti generali;
    • p) per piano di studio o carriera l'insieme delle attività formative scelte dallo studente al fine del conseguimento del titolo di studio ed approvate dalla competente struttura didattica, o comunque previste dalla SUA-Cds;
    • q) per Crediti Formativi Universitari, di seguito denominati CFU, le unità di misura dell'impegno formativo complessivo dello studente come stabilito all'art. 5 del RAD.

Titolo I – Strutture didattiche e Corsi di Studio

  • Strutture didattiche e Corsi di Studio

    • Articolo 2 - Strutture didattiche e Corsi di studio
    • Articolo 3 - Le Scuole
    • Articolo 4 - I Dipartimenti e le Commissioni di Coordinamento Didattico
    • Articolo 5 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio
    • Articolo 6 - Crediti Formativi Universitari
    • Articolo 7 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative
    • Articolo 8 - Orientamento e tutorato
    • Articolo 9 - Commissione paritetica docenti-studenti
    Articolo 2 - Strutture didattiche e Corsi di studio
    • 1. Le Strutture per la didattica istituite ed attivate dall'Università sono le Scuole, i Dipartimenti ed i Centri speciali per la didattica.
    • 2. I Corsi di Studio che possono essere istituiti presso l'Università sono: i Corsi di Laurea, i Corsi di Laurea Magistrale (biennali e a ciclo unico), le Scuole di Specializzazione, i Corsi di Dottorato di Ricerca, i Corsi di Master universitario di I e di II livello.
    • 3. Gli obiettivi, le finalità e l'organizzazione dei Corsi di Studio istituiti ed attivati presso l'Università, ivi compresi i requisiti di ammissione, sono disciplinati dai relativi ordinamenti e regolamenti didattici.
    • 4. Le denominazioni dei Corsi di Studio, ai sensi del D.M. 270/2004, sono indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali congruenti con gli obiettivi formativi delle classi cui appartengono i corsi, come stabiliti ai sensi dei DD.MM. I titoli di studio rilasciati dall'Università a conclusione dei corsi recano oltre alla denominazione anche il riferimento alla classe di appartenenza. Le denominazioni dei corsi e i relativi titoli di studio non possono fare riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei corsi.
    • 5. I Corsi di Studio in convenzione con altri Atenei sono disciplinati dall'art. 17 del presente Regolamento.
    • 6. I titoli di studio rilasciati dall'Università al completamento dei Corsi di Studio, appartenenti alla medesima Classe, sono sotto tutti gli aspetti giuridici equivalenti.
    • 7. In sede di formulazione dei programmi triennali di attività, l'Università, sulla base degli esiti della valutazione interna, opera una periodica revisione dell'offerta formativa con interventi tesi alla sua qualificazione e razionalizzazione. La valutazione dei docenti da parte degli studenti è organizzata secondo criteri di trasparenza, responsabilità e pubblicità dei risultati.
    • 8. Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 10,11,12,13 e 14 del presente Regolamento, a completamento dei Corsi di Studio di cui al comma 2, l'Università rilascia, rispettivamente, la Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di ricerca, il Master universitario di I e di II livello.
    • 9. L'Università può istituire ed attivare i Corsi di Studio di cui sopra anche in collaborazione tra più Dipartimenti. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 10 del RAD, sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare i titoli di studio di cui al comma 2 anche congiuntamente con altri Atenei italiani ed esteri e/o attivare propri Corsi di Studio presso altri Atenei o in sedi distaccate con le modalità di cui al successivo art.17.
    • 10. Oltre ai Corsi di Studio di cui al comma 2, l'Università può attivare i servizi didattici propedeutici o integrativi di cui al successivo art. 15 nonché corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici, corsi di aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento, di cui al successivo art. 15, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, con i quali sottoscrive convenzioni.
    • 11. I Dipartimenti istituiti ed attivati presso l'Ateneo sono riportati nella tabella A che si intende automaticamente adeguata a seguito di provvedimenti successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.
    Articolo 3 - Le Scuole
    • 1. Le Scuole possono essere istituite ed attivate in base alla normativa di Ateneo vigente. L'organizzazione ed il funzionamento delle Scuole sono disciplinati dal quadro normativo e regolamentare vigente.
    • 2. La Scuola, per ciò che concerne il coordinamento delle attività didattiche relative ai Dipartimenti che ne fanno parte, esplica le seguenti funzioni:
      • a. coordina la gestione dell'offerta formativa e la tutela della qualità della didattica, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione e con il Presidio di Qualità di Ateneo. Ove l'istituzione di un corso di studio sia proposta al Consiglio di Amministrazione da più Dipartimenti associati, il corso, ancorché incardinato in uno dei Dipartimenti proponenti, sarà coordinato dalla Scuola cui appartengono i Dipartimenti che concorrono alla sua attivazione, ovvero, qualora i Dipartimenti appartengano a scuole diverse, dalla Scuola individuata di comune accordo o dal Senato Accademico;
      • b. coordina l'istituzione di Scuole di Dottorato, anche in collaborazione con Dipartimenti esterni alla Scuola, con altre Scuole e altri Atenei, e l'istituzione di Scuole di Specializzazione;
      • c. coordina la distribuzione dei carichi didattici al personale di ruolo e le proposte di conferimento a docenti esterni di contratti per attività di insegnamento ed attività didattiche integrative, definite dai Dipartimenti. Tale azione di coordinamento si basa su criteri ispirati al soddisfacimento dei fabbisogni di docenza, al rispetto dei requisiti per l'accreditamento, alla gestione ottimale delle risorse;
      • d. esercita la gestione dei servizi comuni ad essa affidati dai Dipartimenti e/o dal Consiglio di Amministrazione;
      • e. ai soli fini del complessivo equilibrio didattico, le Scuole esprimono al Consiglio di Amministrazione parere, limitatamente all'attività didattica, in ordine alle richieste di risorse in punti organico formulate dai Dipartimenti afferenti per l'eventuale successiva attivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori da parte degli stessi;
      • f. al fine di realizzare economie di scala e di scopo e migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse e delle strutture didattiche, le Scuole formulano proposte organizzative ed esprimono pareri sulle richieste di strutture, grandi attrezzature didattiche e personale tecnico-amministrativo per il loro funzionamento avanzate dai Dipartimenti, esprimendosi, tenendo conto dell'attività di ricerca svolta e programmata su tali grandi attrezzature, circa la possibilità della loro utilizzazione anche per i servizi di supporto alla didattica. Per i Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è svolta dal Senato accademico.
      • Le Scuole sovrintendono al patrimonio edilizio di pertinenza, di concerto con i Servizi centrali di Ateneo, e gestiscono i relativi servizi comuni. Ai fini di una maggiore efficienza possono essere stipulati accordi per la gestione dei servizi comuni fra Scuole e fra Scuole e Dipartimenti non afferenti ad esse.
    • 3. La Scuola di Medicina e Chirurgia, oltre a quanto previsto dal comma precedente, svolge le seguenti funzioni:
      • a. coordina l'integrazione dell'offerta didattica di tutti i Dipartimenti ad essa afferenti, nel rispetto dei vincoli normativi;
      • b. garantisce l'integrazione delle attività formative con le politiche di programmazione e di formazione poste in essere dal Servizio Sanitario Nazionale;
      • c. garantisce il principio di inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca;
      • d. realizza la piena integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale;
      • e. favorisce l'accesso e lo svolgimento dell'attività assistenziale dei professori e ricercatori sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica ed assistenziale, nel rispetto del loro stato giuridico, al fine di salvaguardare l'espletamento dei doveri di insegnamento e di ricerca;
      • f. interagisce con l'Azienda ospedaliera universitaria per la gestione dei servizi comuni di sua competenza.
      • g. coordina le attività formative svolte in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale per le Lauree delle Professioni Sanitarie.
    Articolo 4 - I Dipartimenti e le Commissioni di Coordinamento Didattico
    • 1. I Dipartimenti possono essere istituiti ed attivati in base alla normativa vigente di Ateneo. L'organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti sono disciplinati dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti di Ateneo.
    • 2. I Corsi di Studio di cui all'art. 2 comma 2 sono retti di norma dalle Commissioni di Coordinamento Didattico. Più corsi di Laurea e Laurea Magistrali culturalmente affini possono essere retti da una unica Commissione di Coordinamento Didattico.
    • 3. La Commissione di Coordinamento Didattico è presieduta dal Coordinatore che viene eletto dal Consiglio di Dipartimento in cui è incardinato il Corso di Studio tra i professori di ruolo a tempo pieno responsabili di un insegnamento nel relativo Corso di Studio, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti di Ateneo. Nel caso in cui un Corso di Studio risulti proposto da un insieme di Dipartimenti (Dipartimento di incardinamento e Dipartimenti associati) ed incardinato su uno dei Dipartimenti proponenti che non assicura la copertura di più del 50% dei Crediti Formativi Universitari delle materie caratterizzanti, la Commissione di coordinamento didatticoa è istituita dal Dipartimento in cui il corso è incardinato, mentre l'elezione del Coordinatore compete congiuntamente a tutti i Dipartimenti proponenti.
    • 4. La commissione di coordinamento didattico ha le seguenti competenze:
      • a) coordina l'attività didattica;
      • b) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti;
      • c) esamina ed approva le pratiche didattiche relative a riconoscimenti di crediti, stage e/o tirocini formativi e l'internazionalizzazione all'interno dei programmi europei attivi;
      • d) valuta l'idoneità di Lauree non europee ai fini dell'ammissione ai Corsi di Studio;
      • e) istituisce al proprio interno il gruppo del riesame che elabora il RAR. Nel caso di commissione di coordinamento unica composta come previsto al comma 2 del presente articolo, è necessario istituire un gruppo del riesame per ciascun corso di studio. Il RAR è esaminato ed approvato dalla Commissione di Coordinamento Didattico e poi trasmesso alla Commissione paritetica docenti studenti;
      • f) sperimenta nuove modalità didattiche;
      • g) espleta tutte le funzioni istruttorie;
      • h) formula proposte e pareri in merito all'Ordinamento didattico, al Regolamento didattico e al Manifesto degli Studi dei Corsi di Studio, che il coordinatore trasmette per l'approvazione al Consiglio di Dipartimento;
      • i) esprime parere su richieste di Nulla Osta per Anno Sabbatico o per insegnamenti presso altri Atenei;
      • j) intrattiene i rapporti con la Segreteria Studenti in ordine alle carriere degli studenti;
      • k) esamina e approva le proposte di cultori della materia;
      • l) propone la composizione delle commissioni di esami di profitto e degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio;
      • m) svolge tutte le altre funzioni a essa delegate dal Consiglio del Dipartimento di incardinamento;
      • n) può istituire una o più sottocommissioni con specifici compiti istruttori. Il Consiglio del Dipartimento di incardinamento del Corso può eventualmente attribuire alle sub commissioni poteri deliberanti limitatamente ai punti b), c) e d).
    Articolo 5 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio
    • 1. L'Università istituisce, attiva e disattiva i Corsi di Studio nel rispetto delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti.
    • 2. La proposta di istituzione e di attivazione di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale, conformemente alle procedure previste dal D.M. 47 del 30 gennaio 2013, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo la procedura stabilita all'art. 29 comma 8 dello Statuto di Ateneo in conformità alla normativa vigente.
    • 3. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca e dei Master Universitari sono disposte in conformità alla normativa vigente ed a specifici Regolamenti di Ateneo.
    • 4. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 del RAD un Corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
    Articolo 6 - Crediti Formativi Universitari
    • 1. Il Credito Formativo Universitario è l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa (lezioni, esercitazioni, laboratorio, tirocinio o stage, seminari, altro) prescritta dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio per conseguire un titolo di studio universitario.
    • 2. Al Credito Formativo Universitario corrispondono, ai sensi della vigente normativa, 25 ore di impegno formativo complessivo. Il Regolamento Didattico del Corso di Studio determina la quota da destinare alle singole attività formative di cui al comma 1 nonché la quota, non inferiore al 50 % del totale, che deve rimanere riservata allo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, tenendo fermo che delle 25 ore complessive, per ogni CFU, sono riservate alla lezione frontale dalle 5 alle 10 ore, o in alternativa sono riservate alle attività seminariali dalle 6 alle 10 ore o dalle 8 alle 12 ore alle attività di laboratorio, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, e fatte salve differenti disposizioni di legge.
    • 3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del RAD, la quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 CFU. Il numero dei CFU da attribuire complessivamente ad ogni tipologia di attività formativa prevista dalla classe di appartenenza è stabilito dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, nel rispetto dei minimi stabiliti dai DD.MM. La distribuzione sulle singole attività formative del totale dei CFU necessari per il conseguimento del titolo di studio è stabilita dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, con l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di CFU, evitando la parcellizzazione delle attività formative nel rispetto delle normative vigenti.
    • 4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica finale del profitto stabilita dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
    • 5. Le competenti strutture didattiche possono riconoscere in termini di CFU conoscenze ed abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, nonché altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post secondario, alla cui progettazione e realizzazione abbiano concorso Università statali o legalmente riconosciute. Tali riconoscimenti sono possibili esclusivamente nei limiti e con le modalità stabilite dai Regolamenti Didattici dei corsi di Studio, nel rispetto della legislazione vigente.
    • 6. Il riconoscimento di CFU nel caso di trasferimenti di studenti da altro Ateneo e di passaggi tra Corsi di Studio attivati nell'Università è disciplinato dall'articolo 16 del presente Regolamento. Il riconoscimento di CFU nel caso di studi compiuti all'estero è disciplinato dall'art. 16 del presente Regolamento.
    Articolo 7 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative
    • 1. Costituiscono requisiti di ammissione ai Corsi di Studio – insieme al titolo di studio prescritto dalla normativa vigente - il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.
    • 2. Per l'ammissione ai Corsi di Laurea il Regolamento Didattico del Corso di Studio definisce le conoscenze richieste per l'accesso e ne determina le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche e/o integrative, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
    • 3. Per l'ammissione ai Corsi di laurea magistrale il Regolamento Didattico del Corso di Studio stabilisce gli specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione.
    • 4. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione ai Corsi di Studio attivati presso l'Università è deliberato dalle competenti Strutture didattiche.
    • 5. L'Università adotta la programmazione degli accessi ai Corsi di Studio nei limiti e sotto le condizioni previste dalla legislazione vigente, consentendo, laddove possibile, l'accesso libero alle immatricolazioni, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti in ordine ai requisiti di ammissione.
    Articolo 8 - Orientamento e tutorato
    • 1. Al fine di rendere consapevole la scelta degli studi universitari, di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione alla vita universitaria in tutte le sue forme, l'Università assicura servizi ed attività di orientamento, di tutorato ed assistenza per l'accoglienza e il sostegno degli studenti. Tali servizi devono altresì favorire, per quanto possibile, l'accesso dei laureati al mondo del lavoro.
    • 2. I servizi con le attività di cui al comma 1 sono organizzati da un Centro di Ateneo in collaborazione con le singole Strutture Didattiche, le quali individuano un congruo numero di tutor da assegnare agli studenti.
    • 3. Possono collaborare alle attività di cui sopra gli istituti di istruzione secondaria superiore ed enti pubblici e privati, nell'ambito di specifici accordi.
    • 4. In particolare le attività di orientamento, tutorato ed assistenza, possono essere rivolte agli studenti degli ultimi due anni di scuola superiore anche ai fini delle procedure di pre-iscrizione.
    Articolo 9 - Commissione paritetica docenti-studenti
    • 1. Presso ogni Dipartimento ovvero presso le Scuole, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti. La Commissione è composta in egual numero tra professori e ricercatori, di cui almeno un professore ed almeno un ricercatore, e studenti di cui un dottorando. I componenti della Commissione paritetica docenti-studenti sono eletti nell'ambito delle categorie di appartenenza tra i componenti del Consiglio di Dipartimento ovvero del consiglio di Scuola.
    • 2. La Commissione didattica paritetica svolge i seguenti compiti:
      • a. monitora l'offerta formativa, la qualità della didattica e quella dei servizi erogati agli studenti nell'ambito del Dipartimento o della Scuola;
      • b. individua indicatori per la valutazione della qualità e dell'efficacia dell'attività didattica e di servizio agli studenti, proponendoli al Nucleo di Valutazione;
      • c. formula pareri sull'attivazione e soppressione dei Corsi di Studio e sul Rapporto Annuale di Riesame;
      • d. svolge funzioni di osservatorio permanente sulle attività di orientamento, di tutorato e di mobilità studentesca.

Titolo II - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di Studio e delle attività didattiche

  • Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

    • Articolo 10 - Corsi di Laurea
    • Articolo 11 - Corsi di Laurea magistrale
    • Articolo 12 - Corsi di Specializzazione
    • Articolo 13 - Scuola e Corsi di Dottorato di Ricerca
    • Articolo 14 - Master universitari
    • Articolo 15 - Ulteriori iniziative didattiche dell'Università
    • Articolo 16 - Trasferimenti, passaggi di Corso di studio, iscrizione a corsi singoli
    • Articolo 17 - Cooperazione interuniversitaria, internazionalizzazione, titoli congiunti
    • Articolo 18 - Calendario accademico e calendario didattico
    • Articolo 19 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti
    • Articolo 20 - Esami di profitto
    • Articolo 21 - Studenti impegnati a tempo pieno, studenti a contratto, studenti fuori corso e interruzione degli studi
    • Articolo 22 - Doveri didattici dei Professori di ruolo e dei Ricercatori
    • Articolo 23 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica
    • Articolo 24 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
    Articolo 10 - Corsi di Laurea
    • 1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
    • 2. Per essere ammessi a un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle strutture didattiche competenti. Occorre inoltre essere in possesso degli altri requisiti formativi e culturali previsti dall'art. 6 del presente Regolamento.
    • 3. I percorsi formativi previsti nei regolamenti didattici di corsi di laurea appartenenti alla medesima classe si devono differenziare per il numero minimo di CFU previsto dalla normativa vigente e devono assicurare che gli studenti iscritti abbiano in comune le stesse attività di base e caratterizzanti per un minimo di 60 CFU prima della differenziazione dei percorsi formativi orientati all'acquisizione delle specifiche conoscenze professionali.
    • 4. La laurea si consegue dopo avere acquisito 180 CFU con il superamento degli esami, in numero non superiore a 20, e lo svolgimento delle altre attività formative, secondo quanto disposto dai regolamenti didattici dei Corsi di Studio. La durata normale del corso di laurea è di tre anni. Fatta salva diversa disposizione dell'ordinamento giuridico degli studi universitari, ai fini del conteggio degli esami vanno considerate le attività di base, le caratterizzanti, le affini o integrative e quelle autonomamente scelte dallo studente. Per queste ultime lo studente ha libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Università, purché coerenti con il progetto formativo; gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste attività possono essere considerate nel computo complessivo corrispondenti ad una unità secondo le modalità previste dai singoli corsi di studio. Restano escluse dal conteggio le prove che costituiscono un accertamento di idoneità relativamente alle attività di cui all'art. 10 comma 5 lettere c), d) ed e) del RAD.
    • 5. Nel caso di corsi di laurea istituiti come appartenenti a due classi differenti (ai sensi dell'art. 1 comma 3 dei DD.MM.), lo studente consegue il titolo di studio nella classe da lui prescelta.
    • 6. I corsi di laurea appartenenti alle classi delle professioni sanitarie si conformano alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano questo tipo di formazione, anche in deroga alle norme del presente Regolamento.
    • 7. A coloro che hanno conseguito la laurea compete la qualifica di dottore.
    Articolo 11 - Corsi di Laurea magistrale
    • 1. Il Corso di Laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
    • 2. Per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o di Diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle strutture didattiche competenti. Occorre inoltre essere in possesso dei requisiti curriculari e di una adeguata preparazione personale come previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.
    • 3. In deroga al comma 2, di norma per i Corsi di Laurea Magistrale regolati da normative dell'Unione Europea e/o da specifiche disposizioni legislative e/o regolamentari, che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello, l'ammissione è consentita con il possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle strutture didattiche competenti, fatti salvi gli altri requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
    • 4. I percorsi curriculari dei corsi di laurea magistrale afferenti alla medesima classe si devono differenziare per il numero minimo di CFU previsto dalla normativa vigente. Il regolamento didattico di un Corso di Laurea Magistrale può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale.
    • 5. Fatta salva la diversa disciplina dei Corsi di Laurea magistrale regolati da normative dell'Unione Europea e/o da specifiche disposizioni legislative e/o regolamentari, che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello, la Laurea magistrale si consegue dopo avere acquisito 120 CFU con il superamento degli esami, in numero non superiore a 12, e lo svolgimento delle altre attività formative previste dal regolamento didattico. La durata del Corso di Laurea Magistrale è di norma di due anni.
    • 6. La Laurea magistrale a ciclo unico di durata di 5 anni si consegue dopo aver acquisito 300 CFU con il superamento degli esami in numero non superiore a 30, e lo svolgimento delle altre attività formative previste dal Regolamento Didattico. La Laurea magistrale a ciclo unico di durata di 6 anni si consegue dopo aver acquisito 360 CFU con il superamento degli esami in numero non superiore a 36, e lo svolgimento delle altre attività formative previste dal Regolamento Didattico.
    • 7. Fatte salve diverse disposizioni dell'ordinamento giuridico degli studi universitari, ai fini del conteggio degli esami vanno considerate le attività di base, caratterizzanti, affini o integrative e quelle autonomamente scelte dallo studente; per l'attribuzione dei CFU previsti per queste ultime (attività di cui all'art. 10 comma 5 lettera a) del RAD) lo studente ha libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Università, purché coerenti con il progetto formativo; gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste attività possono essere considerate nel computo complessivo corrispondenti ad una unità. secondo le modalità previste dai singoli corsi di studio. Restano escluse dal conteggio degli esami le prove che costituiscono un accertamento di relativamente alle attività di cui all'art. 10 comma 5 lettere d) ed e); l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale rientra nel computo del numero massimo di esami.
    • 8. Nel caso di corsi istituiti come appartenenti a due classi differenti (ai sensi dell'art. 1 comma 3 dei DD.MM.), lo studente consegue il titolo di studio nella classe da lui prescelta.
    • 9. I corsi di Laurea magistrale appartenenti alle classi delle professioni sanitarie si conformano alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano questo tipo di formazione, anche in deroga alle norme del presente Regolamento.
    • 10. A coloro che hanno conseguito la Laurea magistrale compete la qualifica di dottore magistrale.
    Articolo 12 - Corsi di Specializzazione
    • 1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
    • 2. Per essere ammessi a un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle strutture didattiche competenti. Gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali CFU aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, sono stabiliti dai Decreti ministeriali di definizione delle classi di specializzazione. Detti decreti determinano altresì il numero di CFU che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione e la durata in anni della scuola, anche in attuazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
    • 3. Alle norme dei Decreti ministeriali si conformano gli ordinamenti ed i regolamenti didattici delle scuole di specializzazione istituite e attivate presso l'Università.
    • 4. I corsi di specializzazione delle scuole di area sanitaria si conformano alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano questo tipo di formazione, anche in deroga alle norme del presente Regolamento.
    Articolo 13 - Scuola e Corsi di Dottorato di Ricerca
    • 1. Le Scuole di Dottorato di Ricerca ed i Corsi di Dottorato di Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione e sono disciplinati dalle norme vigenti.
    • 2. L'istituzione delle Scuole di Dottorato di Ricerca e dei Corsi di Dottorato di Ricerca, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studio, la durata, il conferimento e l'importo delle borse di studio, l'affidamento di attività didattica sussidiaria o integrativa ed attività assistenziale sono disciplinati dal regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca conformemente alla normativa vigente.
    • 3. Per essere ammessi a un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della Laurea magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti. Il riconoscimento del titolo di studio conseguito presso una Università straniera, qualora non sia stata già dichiarata l'equipollenza del titolo stesso, potrà essere disposto, ai soli fini dell'ammissione al concorso relativo ai dottorati, con le modalità stabilite dal regolamento di ateneo di disciplina del dottorato di ricerca.
    • 4. L'Università può istituire, in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale, Corsi di Dottorato di Ricerca congiunti e Corsi di Dottorato internazionale.
    Articolo 14 - Master universitari
    • L'Università può organizzare corsi di Master universitari di I e di II livello. L'istituzione e l'attivazione dei Master sono disciplinate dai regolamenti vigenti e dallo specifico regolamento adottato dall'Università.
    Articolo 15 - Ulteriori iniziative didattiche dell'Università
    • 1. L'Università può organizzare corsi di perfezionamento post-lauream, corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, corsi di preparazione ai concorsi pubblici, corsi per l'apprendimento permanente, corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti delle Scuole secondarie e quanto altro previsto dalle norme vigenti in materia di istruzione superiore. Tali iniziative possono essere organizzate anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, sulla base di idonei accordi o convenzioni.
    • 2. L'organizzazione ed il funzionamento delle attività di formazione di cui al comma 1 sono definiti con appositi regolamenti.
    Articolo 16 - Trasferimenti, passaggi di Corso di studio, iscrizione a corsi singoli
    • 1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i termini di scadenza per la presentazione delle domande di passaggio da un Corso di studio ad altro corso di studio attivato nell'Ateneo e delle domande di trasferimento ad altro Ateneo; determina, inoltre, il termine entro il quale devono pervenire le pratiche di trasferimento da altro Ateneo.
    • 2. Le domande di trasferimento presso l'Università di studenti provenienti da altro Ateneo e le domande di passaggio di Corso di studio sono sottoposte all'approvazione delle competenti strutture didattiche.
    • 3. Le strutture didattiche competenti assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU acquisiti dallo studente presso il corso di studio di provenienza, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dal regolamento didattico e dalle norme vigenti. Il mancato riconoscimento di CFU deve essere adeguatamente motivato. Esclusivamente nel caso in cui iltrasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Studio appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già conseguiti.
    • 4. La struttura didattica competente consente l'iscrizione dello studente proveniente da altro corso di studio o da altro Ateneo ad un anno di corso successivo al primo, in conformità a quanto stabilito dal regolamento didattico ed in rapporto al numero dei CFU riconosciuti.
    • 5. Il riconoscimento da parte dell'Università di CFU acquisiti presso altri Atenei italiani o stranieri può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle strutture didattiche competenti, nel rispetto del principio di reciprocità.
    • 6. L'iscrizione, dietro pagamento dei contributi prescritti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di Studio dell'Università, è disciplinata da specifico regolamento di ateneo. In caso di successiva immatricolazione ad un corso di studio dell'Ateneo, lo studente potrà chiedere il riconoscimento dei corsi singoli superati i quali, in caso di approvazione da parte delle strutture didattiche competenti, entreranno in carriera con la votazione conseguita.
    Articolo 17 - Cooperazione interuniversitaria, internazionalizzazione, titoli congiunti
    • 1. Nel rispetto del principio di reciprocità, l'Università aderisce ai programmi di internazionalizzazione e ad altri programmi di cooperazione interuniversitaria previsti da convenzioni; queste ultime, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del RAD, di norma sono finalizzate al rilascio di titoli di studio congiunti o doppi titoli.
    • 2. I programmi e le convenzioni di cui al comma 1, sono approvati dagli Organi di Governo dell'Ateneo per quanto di rispettiva competenza, su proposta dei Dipartimenti corredata del parere della Scuola interessata e delle strutture didattiche cui compete il riconoscimento delle attività formative e dei relativi CFU.
    • 3. Ai fini del rilascio di titoli di studio congiunti o doppi titoli, l'Università istituisce Corsi di Studio interateneo, con le procedure di cui al precedente articolo 5, sottoscrivendo le convenzioni di cui al comma 1.
    • 4. Le convenzioni disciplinano l'utilizzazione in termini di docenza, strutture didattiche e scientifiche degli Atenei, italiani e/o stranieri, interessati alla cooperazione. In particolare esse regolano: le forme della cooperazione interuniversitaria; l'organismo misto da costituirsi con funzioni di Commissione di Coordinamento Didattico; l'organizzazione degli studi, ivi compresa la distribuzione delle attività didattiche e dei relativi CFU tra le sedi universitarie convenzionate; gli oneri di contribuzione e le modalità di iscrizione e di frequenza a carico degli studenti; gli oneri finanziari, organizzativi ed assicurativi a carico di ciascun Ateneo, precisando quale di essi è sede amministrativa del corso di studio e pertanto, se in Italia, competente per le procedure di attivazione annuale del corso stesso di cui al precedente articolo 5.
    • 5. In ogni caso, il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, degli esami e dei CFU conseguiti da parte di studenti dell'Ateneo, è disciplinato dal Regolamento Didattico del Corso di Studio e dalle convenzioni approvate con le procedure di cui ai commi precedenti.
    • 6. Di norma le convenzioni che disciplinano Corsi di Studio attivati con la collaborazione, tra gli altri, di un Ateneo che ha sede in uno Stato estero prevedono, a conclusione del corso di studi interateneo, il rilascio del doppio titolo, ovvero il contestuale rilascio dei titoli, in lingua originale, previsti rispettivamente a conclusione del corso di studio interateneo da ciascuno degli Atenei firmatari. Quando la cooperazione interuniversitaria è circoscritta ad Atenei italiani le convenzioni prevedono, alla conclusione del corso di studio interateneo, il rilascio del titolo congiunto, ovvero sottoscritto congiuntamente dai Rettori delle Università convenzionate.
    • 7. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione ai Corsi di Studio attivati presso l'Università, nel quadro della cooperazione e della mobilità di cui al presente articolo, è nella competenza dei Consigli di Dipartimento, che deliberano previo parere delle Strutture didattiche interessate.
    • 8. Nel rispetto delle norme vigenti e secondo principi di reciprocità l'Ateneo aderisce, a qualsiasi livello di Corsi di Studio, ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea ed ad altri programmi di scambi. Per il riconoscimento del programma di studi effettuato all'estero e dei relativi crediti formativi, è necessario che ci sia stata l'approvazione preventiva da parte della competente Commissione di Coordinamento Didattico del Corso di Studi. L'intera procedura è disciplinata dai vigenti regolamenti di Ateneo.
    Articolo 18 - Calendario accademico e calendario didattico
    • 1. Il Senato Accademico fissa le date di inizio e di fine dell'anno accademico. Il Senato Accademico approva altresì il calendario accademico definendo, con riguardo alle festività civili e religiose, i giorni di sospensione delle attività ovvero di vacanza accademica.
    • 2. Le Strutture didattiche competenti possono stabilire di articolare l'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, altro), distinguendo preliminarmente i periodi dedicati alla didattica e quelli di norma dedicati agli esami.
    • 3. I Dipartimenti, di concerto con la Scuola, definiscono il calendario didattico che, in coerenza con quanto previsto dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, stabilisce i periodi e gli orari di svolgimento delle attività didattiche, il numero e l'articolazione delle sedute degli esami di profitto e degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio; gli eventuali appelli straordinari riservati agli studenti fuori corso e a contratto. Le attività didattiche ed il calendario sono organizzati secondo modalità idonee a consentire il massimo accesso degli studenti.
    Articolo 19 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti
    • 1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 in merito alla corrispondenza tra le ore di impegno didattico ed il numero di CFU attribuiti, un corso di insegnamento può anche essere articolato in moduli coordinati di diversa durata. In questo caso il corso si qualifica come corso integrato e l'accertamento del profitto si effettua mediante un unico esame finale alla cui valutazione partecipano i docenti titolari dei moduli, con le procedure di cui al successivo articolo 20.
    • 2. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, di cui al comma 1, l'attività formativa può comprendere seminari, esercitazioni in laboratorio o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica, attività di campo e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
    • 3. Nel regolamento didattico di ciascun corso di studio, per ciascuna tipologia di insegnamento dovranno essere indicati il settore scientifico-disciplinare, l'ambito di afferenza, il numero di CFU (ore) corrispondenti ed il tipo di esame previsto.
    • 4. Avvalendosi di adeguati supporti tecnici possono essere organizzate attività didattiche a distanza, che prevedano opportune modalità di verifica dell'apprendimento secondo i regolamenti vigenti di ateneo.
    Articolo 20 - Esami di profitto
    • 1. Nel regolamento didattico di ciascun corso di studio sono stabiliti il numero degli esami e le altre modalità di valutazione del profitto che determinano l'acquisizione dei CFU. Gli esami sono individuali e possono consistere in prove scritte e/o orali e/o pratiche e/o grafiche, in tesine, in colloqui.
    • 2. La valutazione degli esami è espressa in trentesimi. Gli esami sono superati con la votazione minima di diciotto trentesimi; la votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata dalla lode per voto unanime della Commissione.
    • 3. Le prove orali di esame sono pubbliche, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
    • 4. Le Commissioni di esame sono nominate dalle competenti Strutture Didattiche e sono composte da almeno tre membri, uno dei quali è il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente; gli altri sono professori di ruolo o ricercatori del medesimo settore o di settore scientifico-disciplinare affine o cultori della materia secondo le norme di Ateneo vigenti. Alla valutazione collegiale complessiva del profitto, a conclusione di un corso integrato partecipano i docenti titolari dei moduli coordinati di insegnamento. La Commissione delibera validamente in presenza di almeno due membri.
    • 5. Il verbale di esame viene redatto in forma elettronica ed è firmato digitalmente solo dal Presidente della Commissione esaminatrice. Nel caso in cui il verbale di esame sia redatto in forma cartacea è firmato dai membri della Commissione che hanno effettuato la valutazione. I Presidenti delle Commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie studenti entro 48 ore dalla conclusione di ciascuna seduta di esame.
    • 6. Gli appelli degli esami di profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dalle Strutture Didattiche competenti che dovranno verificare che ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.
    • 7. Le Strutture didattiche competenti, anche ai fini dell'approvazione del calendario didattico di cui al precedente articolo 18, definiscono all'inizio dell'anno accademico le date degli esami, curando che esse siano rese tempestivamente note e che sia previsto un adeguato periodo di tempo per l'iscrizione all'esame che deve essere di norma obbligatoria.
    • 8. In ciascuna sessione lo studente in regola con gli adempimenti amministrativi può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal regolamento didattico di ciascun corso di studio. I candidati che sostengono un esame di profitto possono ritirarsi nel corso dello svolgimento della prova. Il tempo che deve intercorrere tra un esame non superato e l'ammissione dello studente ad una successiva seduta dello stesso di norma è stabilito dalla Struttura didattica competente.
    • 9. Gli esami sostenuti sono annullati, con decreto del Rettore, esclusivamente nei seguenti casi:
      • a) se corrispondono ad insegnamenti non previsti dal piano di studio ovvero dal curriculum seguito dallo studente;
      • b) se sono anticipati rispetto all'anno o al semestre di corso in cui sono previsti, fatto salvo quanto previsto all'art. 21 per gli studenti a contratto;
      • c) se non rispettano i vincoli di propedeuticità;
      • d) se sostenuti dopo che lo studente ha presentato domanda di trasferimento o di passaggio.
    Articolo 21 - Studenti impegnati a tempo pieno, studenti a contratto, studenti fuori corso e interruzione degli studi
    • 1. Il regolamento didattico dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea magistrale può prevedere forme di contratto offerte agli studenti che chiedano di seguire gli studi in tempi più lunghi o più brevi di quelli normali. Tali contratti possono essere stipulati all'inizio del corso di studio o all'inizio di ogni anno successivo al primo. Il contratto definisce i tempi in cui lo studente compirà i suoi studi, la ripartizione annuale delle attività formative e dei relativi CFU, le modalità di frequenza dove questa sia prescritta come obbligatoria dal regolamento didattico del Corso di studio. La qualità di studente a contratto deve essere annotata nella carriera personale dello studente. Lo studente può successivamente rinunciare in forma scritta al contratto da lui stipulato chiedendo di proseguire gli studi nel rispetto della durata normale prevista per il corso di studio.
    • 2. Si considera fuori corso lo studente che, in rapporto alla durata normale o contrattuale degli studi, non abbia superato tutti gli esami di profitto previsti dal proprio piano di studio o comunque dal regolamento didattico del corso di studio per il curriculum da lui prescelto e quindi non abbia acquisito, entro la durata normale o contrattuale del Corso medesimo, il numero di CFU necessario al conseguimento del titolo di studio.
    • 3. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza e al maturare del numero dei CFU previsti per il conseguimento del titolo di studio può sostenere la prova finale indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
    • 4. Gli studenti che non hanno soddisfatto le condizioni richieste dal regolamento didattico del Corso di studio per il passaggio ad anni successivi devono nuovamente iscriversi allo stesso anno di corso in qualità di ripetente.
    • 5. Lo studente decade dal suo status qualora non abbia sostenuto esami per otto anni accademici consecutivi, a meno che il suo contratto non stabilisca condizioni diverse. In ogni caso, la decadenza va comunicata allo studente a mezzo posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo che ne attesti la ricezione. (come modificato con DR/2021/1782 del 27/04/2021)
    • 6. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento di rinunciare al proseguimento degli studi intrapresi. La dichiarazione di formale rinuncia, presentata secondo le procedure prescritte, comporta la perdita di ogni diritto sulle tasse, sui contributi versati e sugli esami superati fermo restando il diritto a ricevere attestazione degli studi compiuti e la restituzione di documenti eventualmente depositati all'atto dell'immatricolazione con l'annotazione della intervenuta rinuncia. Tale rinuncia non preclude il riconoscimento degli esami superati in una successiva eventuale immatricolazione.
    • 7. Agli iscritti ai Corsi di Specializzazione ammessi a frequentare un Corso di Dottorato di Ricerca si applica la normativa vigente in materia di sospensione degli studi.
    Articolo 22 - Doveri didattici dei Professori di ruolo e dei Ricercatori
    • 1. I Professori di ruolo e i Ricercatori a tempo indeterminato prendono parte alle Commissioni di Coordinamento del Corso di studio in cui sono responsabili di attività didattica.
    • 2. I ricercatori a tempo determinato prendono parte alla Commissione di Coordinamento del corso di studio dove svolgono l'attività didattica prevista dal contratto.
    • 3. I Consigli di Dipartimento, in sede di attribuzione dei compiti didattici ai professori di ruolo ed ai ricercatori a tempo indeterminato, applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di obblighi didattici dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato.
    • 4. I docenti responsabili dell'insegnamento così come incardinati all'interno della scheda unica annuale del corso di studio devono garantire nel corso dell'intero anno accademico l'assolvimento dei compiti didattici assegnati.
    • 5. Le strutture didattiche competenti stabiliscono le modalità di sostituzione dei docenti responsabili di corsi di insegnamento o di altre attività formative per i casi di assenza giustificata. La comunicazione motivata delle assenze deve giungere con congruo anticipo, salvo i casi di impedimento giustificato, al Direttore del Dipartimento il quale provvede alla sostituzione del docente assicurando la continuità dell'attività didattica nel rispetto di quanto previsto dal calendario delle lezioni. Il docente non può modificare gli orari fissati per i corsi e per il ricevimento degli studenti senza preventiva autorizzazione del Direttore del Dipartimento. Ogni ora di lezione e di ricevimento non effettuata deve essere recuperata.
    • 6. Le strutture didattiche competenti stabiliscono i termini di presentazione dei programmi di insegnamento cui si attengono i docenti responsabili degli insegnamenti e delle altre attività formative ai fini della loro pubblicazione nel sito docente.
    • 7. I docenti responsabili degli insegnamenti e delle altre attività formative hanno l'obbligo di tenere il registro delle attività didattiche che deve essere consegnato alla struttura didattica competente entro la fine dell'anno accademico di riferimento.
    • 8. I docenti responsabili degli insegnamenti e delle altre attività formative hanno l'obbligo di tenere aggiornato il proprio sito docente pubblicando il programma di esame, il proprio curriculum vitae, l'orario di ricevimento degli studenti nonché ogni altro adempimento previsto ai fini dei requisiti di trasparenza.
    • 9. docenti responsabili di insegnamento possono proporre alla struttura didattica competente programmi di attività seminariali o conferenze tenute da esperti di riconosciuta competenza scientifica ad integrazione o in sostituzione di parti specifiche del proprio corso di insegnamento, ma comunque alla loro presenza.
    • 10. Le Strutture didattiche competenti disciplinano le modalità di assegnazione ai docenti, che ne saranno relatori, delle tesi o delle prove finali previste per il conseguimento dei titoli di studio, assicurando una equilibrata ripartizione tra le discipline previste dal regolamento del corso di studio. È in ogni caso escluso che vengano richieste condizioni particolari per l'assegnazione delle tesi o delle prove finali, quali la media riportata negli esami di profitto o conoscenze extracurricolari.
    Articolo 23 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica
    • 1. L'offerta didattica dell'Università è pubblica. L'Università assicura la pubblicità della propria offerta formativa.
    • 2. Per ogni attività didattica offerta dall'Università vengono rese pubbliche la Struttura e la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.
    • 3. Il percorso formativo, il calendario didattico e l'organizzazione didattica dei Corsi di Studio sono resi pubblici dalle competenti strutture didattiche con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività didattiche secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
    Articolo 24 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
    • 1. Per accedere alla prova finale, lo studente deve aver superato gli esami e acquisito il numero di CFU previsti a tal fine dal regolamento didattico del corso di studio.
    • 2. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico. Le modalità della prova e i criteri di valutazione, che dovranno tener conto dell'intera carriera dello studente, sono specificati nel regolamento didattico del corso di studio. Le modalità, i termini e gli adempimenti amministrativi per l'assegnazione e la consegna delle tesi sono resi noti dalle Strutture Didattiche competenti.
    • 3. La laurea è conferita a seguito del superamento di una prova finale che prevede la discussione di una tesi, predisposta sotto la guida di uno o più relatori.
    • 4. La Laurea Magistrale è conferita a seguito del superamento della prova finale che prevede la discussione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente, sotto la guida di uno o più relatori. Le Commissioni giudicatrici della prova finale per il conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale sono nominate dal Rettore o, su sua delega, dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente della Scuola quando previsto dal Regolamento della stessa, e sono composte da almeno 5 membri scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori, di cui almeno 4 professori di ruolo. Le Commissioni sono presiedute dal direttore del Dipartimento o dal Presidente della Commissione per il Coordinamento Didattico del Corso di Studio, o dal più anziano in ruolo dei professori di prima fascia presenti o dal più anziano in ruolo dei professori di seconda fascia presenti.
    • 5. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono concedere, all'unanimità, la lode al candidato che consegue il massimo dei voti. Il voto minimo per il superamento della prova finale è sessantasei centodecimi.
    • 6. Il calendario didattico deve prevedere almeno cinque appelli per le prove finali, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.
    • 7. Le modalità per il rilascio di titoli congiunti o doppi titoli nel caso dei Corsi di Studio interateneo sono regolate dalle convenzioni che si sottoscrivono.

Titolo III - Diritti e doveri degli studenti

  • Diritti e doveri degli studenti

    • Articolo 25 - Immatricolazioni e iscrizioni
    • Articolo 26 - Supplemento dell'attestazione del titolo di studio
    • Articolo 27 - Tutela dei diritti degli studenti
    • Articolo 28 - Sanzioni disciplinari
    • Articolo 29 - Tasse e contributi
    • Articolo 30 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo
    Articolo 25 - Immatricolazioni e iscrizioni
    • 1. Le immatricolazioni e le iscrizioni ad anni successivi al primo di studenti in corso e fuori corso di norma hanno luogo dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno. Eventuali deroghe sono disposte dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione. Tempi, modalità e adempimenti amministrativi ad esse relative sono resi noti in conformità all'art. 23.
    • 2. Eventuali limitazioni in materia di accesso ai Corsi di Studio vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta delle Strutture Didattiche competenti, e devono risultare nel regolamento didattico del corso di studio.
    • 3. Alle limitazioni di cui al comma precedente ed alle eventuali subordinazioni delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni successivi a normative di selezione o di propedeuticità previste dal regolamento didattico del corso di studio sarà data adeguata pubblicità.
    • 4. Coloro che sono già in possesso di Laurea o di Laurea Magistrale e intendono conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello possono chiedere al Rettore l'iscrizione a un anno di Corso successivo al primo ed il riconoscimento di esami e CFU relativi alla carriera già conclusa. La struttura didattica competente delibera nel merito di tali istanze al fine di consentire la partecipazione dello studente alle attività didattiche del corso di studio.
    • 5. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio, fatto salvo il diritto alla sospensione di uno dei due corsi nonché quanto previsto al comma successivo.
    • 6. L'ammissione a un corso di Dottorato di ricerca comporta il diritto per lo studente iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di specializzazione di chiedere la sospensione della iscrizione in corso, con riserva di chiedere la riammissione al corso di studio sospeso all'atto del conseguimento del titolo di Dottorato.
    • 7. In deroga a quanto stabilito dal comma 6, l'ammissione a un corso di Dottorato di ricerca comporta il diritto per lo studente iscritto ad un corso di Master universitario di chiedere che le attività formative del Master possano essere concluse ed essere riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come percorso formativo sostitutivo del primo anno di attività del corso di Dottorato.
    Articolo 26 - Supplemento dell'attestazione del titolo di studio
    • Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del RAD, gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. In questo certificato sono trascritti in forma sintetica i contenuti formativi di ciascuna attività didattica, prevista dal regolamento didattico del corso di studi. Tale certificato potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, in lingua italiana e inglese.
    Articolo 27 - Tutela dei diritti degli studenti
    • 1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è rimessa al Rettore, coadiuvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
    • 2. L'Università assicura agli studenti diversamente abili i diritti previsti dalla legge.
    Articolo 28 - Sanzioni disciplinari
    • 1. Il potere disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, al Senato Accademico ed ai Consigli di Dipartimento e si esercita senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. Nelle more dell'adozione di un regolamento che individui specifiche figure di addebito disciplinare, le sanzioni applicabili agli studenti sono:
      • a. l'ammonizione;
      • b. l'interdizione temporanea alla frequenza ad uno o più corsi di insegnamento ed alle relative prove di verifica del profitto;
      • c. la sospensione temporanea, con conseguente esclusione dalle prove di verifica del profitto previste in quel periodo.
    • 2. L'ammonizione, sentite le giustificazioni dello studente, viene comminata per le sanzioni più lievi ed è fatta verbalmente dal Rettore.
    • 3. Per infrazioni di media gravità, il Rettore, mediante apposita relazione, inoltra la proposta di interdizione al Consiglio di Dipartimento competente o al Senato Accademico, nel caso di fatti che riguardino studenti di più Corsi di studio afferenti a differenti Dipartimenti. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare aperto a suo carico almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio di Dipartimento e gli deve essere concesso un termine entro cui possa presentare le sue difese per iscritto ovvero richiedere di essere ascoltato dal Consiglio. Avverso le decisioni del Consiglio è ammesso ricorso al SenatoAccademico.
    • 4. Per infrazioni più gravi, il Rettore, mediante apposita relazione, inoltra la proposta di sospensione temporanea al Senato Accademico. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare aperto a suo carico almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta del Senato Accademico e gli deve essere concesso un termine entro cui possa presentare le sue difese per iscritto ovvero richiedere di essere ascoltato dal Senato. La sospensione non può avere una durata superiore a due anni.
    • 5. In nessun caso si applica sospensione cautelare agli studenti sottoposti a procedimento penale. Tutte le sanzioni disciplinari sono applicate con decreto del Rettore. Esse vengono registrate nella carriera scolastica dello studente e sono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo. Le sanzioni comminate da altri Atenei sono applicate per la parte residua dall'Università, qualora lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.
    • 6. Tutte le procedure relative a quanto previste dai comma precedenti sono disciplinate dal regolamento vigente di Ateneo.
    Articolo 29 - Tasse e contributi
    • 1. Gli studenti, per immatricolarsi o iscriversi all'Università, sono tenuti al pagamento di tasse e contributi nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.
    • 2. Tasse e contributi sono corrisposti in due rate, la prima delle quali va versata entro il termine previsto per l'immatricolazione o l'iscrizione.
    • 3. Sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi all'Università gli studenti con disabilità riconosciuta di almeno il 66%.
    • 4. Sono previsti rimborsi totali o parziali di tasse e contributi pagati dagli studenti in corso o fuori corso, secondo la disciplina degli esoneri per merito e per condizione economica stabilita dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della legislazione in materia.
    • 5. Nel caso di rinunzia al proseguimento degli studi o di decadenza dallo status di studente non sussiste alcun diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati.
    Articolo 30 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo
    • Le modifiche al presente Regolamento didattico di Ateneo sono deliberate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dei Consigli di Scuola o dei Consigli di Dipartimento.

Tabella A: lista dei Dipartimenti istituiti ed attivati presso l'Ateneo

  • Dipartimenti istituiti ed attivati presso l'Ateneo

    • Dipartimento di Agraria
    • Dipartimento di Architettura
    • Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni
    • Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
    • Dipartimento di Farmacia
    • Dipartimento di Giurisprudenza
    • Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura
    • Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
    • Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
    • Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione
    • Dipartimento di Ingegneria Industriale
    • Dipartimento di Studi Umanistici
    • Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali
    • Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche
    • Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia
    • Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche
    • Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate
    • Dipartimento di Sanità Pubblica
    • Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali
    • Dipartimento di Biologia
    • Dipartimento di Fisica
    • Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli"
    • Dipartimento di Scienze Chimiche
    • Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse
    • Dipartimento di Scienze Politiche
    • Dipartimento di Scienze Sociali

N.B.: Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrali a Ciclo Unico sono disponibili al seguente link Ordinamenti Corsi di Studio

Scarica il Regolamento Didattico di Ateneo in formato pdf accessibile.


Quanti crediti sono necessari per passare al secondo anno?

Gli studenti devono acquisire almeno 25 crediti per l'iscrizione al secondo anno e 60 crediti per l'iscrizione al terzo anno.

Quando si va fuori corso Federico II?

Si considera fuori corso lo studente che, in rapporto alla durata normale o contrattuale degli studi, non abbia superato tutti gli esami di profitto previsti dal proprio piano di studio o comunque dal regolamento didattico del corso di studio per il curriculum da lui prescelto e quindi non abbia acquisito, entro la ...

Quanti CFU servono per passare al secondo anno Unife?

Per gli iscritti al II anno di corso è sufficiente sostenere almeno 24 crediti. Per gli anni successivi al II, è sufficiente sostenere almeno 40 crediti.

Come funzionano i CFU unina?

Un credito (CFU) corrisponde di norma a 25 ore di lavoro che comprendono lezioni, esercitazioni, etc., ma anche lo studio a casa. Per ogni anno accademico, ad uno studente impegnato a tempo pieno nello studio è richiesta una quantità media di lavoro fissata in 60 crediti, ossia 1500 ore.