Se il datore di lavoro non risponde alla richiesta ferie

Se il datore di lavoro non risponde alla richiesta ferie

Il licenziamento per assenza ingiustificata sorretto dalle clausole della contrattazione collettiva non esime il giudice dall’obbligo di accertare in concreto la reale entità e gravità delle infrazioni addebitate al dipendente. Questo il pensiero della Corte di Cassazione espresso con sentenza n. 9339/2018 pubblicata lo scorso 16 aprile.

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La Suprema Corte si è pronunciata sul licenziamento di un dipendente reo di essersi assentato dal lavoro senza giustificazioni per un periodo superiore a tre giorni, condotta che secondo il contratto collettivo applicato integra la sanzione espulsiva.

Vincente in primo grado, soccombente nel secondo, il dipendente ricorreva in Cassazione lamentando l’omessa valutazione da parte della Corte d’Appello sulla proporzionalità del licenziamento rispetto alla condotta contestatagli. In particolare, rileva la Suprema Corte, il datore avrebbe dapprima omesso di fornire riscontro alla richiesta di un periodo di ferie inoltrata dal dipendente, motivata da gravi e improrogabili esigenze familiari cui ha fatto seguito, dopo pochi giorni, il decesso del padre. Inoltre, l’azienda avrebbe formulato la contestazione disciplinare senza che fosse preceduta da un semplice richiamo con lo scopo quantomeno, secondo la Cassazione, di rendere edotto il soggetto “che la sua mancata presenza era da considerarsi ingiustificata, non potendo egli esser collocato in ferie per rilevanti esigenze aziendali da soddisfare senza indugio”.

Nell’accogliere le doglianze del lavoratore e nel rinviare la sentenza alla Corte d’Appello in diversa composizione, il giudice di legittimità sottolinea che in secondo grado non si è proceduto alla valutazione “della gravità del licenziamento in un necessario giudizio di comparazione delle reciproche condotte alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede”.

Secondo la Cassazione, non è automaticamente legittimo il licenziamento intimato a seguito di una condotta che il contratto collettivo cita tra quelle potenzialmente in grado di giustificare il recesso datoriale, dal momento che si deve valutare non solo l’inadempienza del dipendente ma il comportamento tenuto dall’azienda, in un’ottica di correttezza e buona fede.

E’ utile ricordare che le ferie sono un diritto costituzionalmente garantito (articolo 36), pertanto sono vietati gli accordi individuali finalizzati a impedirne la fruizione. Non solo, la legge (Dlgs. 66/2003) fissa in quattro settimane il periodo annuo di ferie cui il dipendente ha comunque diritto. Queste ore di riposo, utili al recupero delle energie psico-fisiche, devono essere obbligatoriamente godute dal lavoratore, dal momento che se ne vieta la monetizzazione in busta paga.

Il potere di stabilire le ferie spetta al datore di lavoro il quale a norma dell’articolo 2109 codice civile deve tener conto oltre che delle esigenze dell’impresa anche degli interessi dei dipendenti. Sempre l’articolo 2109 stabilisce che l’azienda deve “preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”.

In precedenti sentenze la Cassazione ha sottolineato che il dipendente non può scegliere arbitrariamente il periodo feriale “trattandosi di evento dell’attività aziendale, che va coordinato con l’attività produttiva e, come tale, è subordinato alla valutazione del datore di lavoro” (Cassazione n. 9816/2008) in quanto prerogativa riconducibile al suo potere organizzativo.

Sulle modalità di richiesta delle ferie, la legge non fornisce alcuna indicazione. I contratti collettivi o i regolamenti aziendali possono imporre l’uso della forma scritta. In mancanza, la richiesta può avvenire anche in forma orale. Sempre la Cassazione ha ritenuto legittima la comunicazione inviata via e-mail al capo del personale e al presidente (sentenza n. 7863/2012).

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I lavoratori dipendenti (a tempo determinato e indeterminato) hanno diritto alle ferie annuali. Tale diritto é sancito, oltre che nei rispettivi CCNL di riferimento, anche nella stessa Costituzione, la quale, all’art. 36, 3° comma, sancisce il diritto a godere non solo del riposto settimanale, ma che di un periodo di ferie annuali, retribuite.

Il codice civile, nell’articolo 2109, sancisce il diritto come insopprimibile e irrinunciabile e la cui durata è fissata dalla legge, dal CCNL, dagli usi e secondo equità. Ma come chiedere le ferie al proprio datore di lavoro? E’ meglio chiederle al capo di persona, oppure inviare una mail? Se sì, come strutturarla?

Se il datore di lavoro non risponde alla richiesta ferie

Come chiedere le ferie al datore di lavoro

Le ferie possono essere chieste via email, ma è preferibile che vengano prima accennate al proprio superiore diretto per voce o per telefono, in modo da potersi accordare meglio. Dopodichè, la richiesta di ferie deve essere formalizzata e, a questo scopo, si può inviare una email. Ecco di seguito un fac simile lettera richiesta di ferie.

Gent.li ____
Indirizzo

Tuo Nome e cognome
Indirizzo

Oggetto: richiesta ferie maturate

Gent.le _________,

alla data _______ il sottoscritto ha accumulato ferie maturate e non godute per un numero di giorni pari a ____.

La presente, per chiedere formalmente di usufruire delle suddette ferie per il periodo che va dal ______ al_______, quindi per un totale di ____ giorni di ferie.

Rimango in attesa di riscontro e mi rendo disponibile a trovare una soluzione alternativa, qualora il periodo richiesto non fosse possibile per esigenze d’impresa.
Cordiali saluti

Data e firma

Cosa fare ora?

Dopo aver consegnato questa lettera, dovrai attendere la risposta da parte del datore di lavoro o delle risorse umane. Fin quando l’autorizzazione non ti è concessa, non prenotare le tue vacanze, perchè finchè il tuo datore di lavoro non risponde, le ferie si intendono non autorizzate. Piuttosto, se passa troppo tempo, sollecita il datore di lavoro con una mail, una telefonata, o di persona.

Se l’autorizzazione ti viene concessa, la stessa potrà essere revocata (anche all’ultimo momento purtroppo), ma solo per gravi ed eccezionali esigenze aziendali (in questo caso dovrà però rimborsare le spese delle vacanze prenotate dal lavoratore).

Passaggi successivi:

Cosa fare se il datore di lavoro non risponde a una richiesta di ferie?

Il datore di lavoro che rifiuta illegittimamente la richiesta di ferie avanzata dal dipendente può subire una sanzione amministrativa ed è tenuto a risarcire il danno non patrimoniale eventualmente sofferto dall'interessato.

Quanto tempo prima il datore di lavoro deve confermare le ferie?

In definitiva, non esiste un periodo massimo per ottenere risposta alla richiesta di ferie. Tuttavia, in assenza di una prescrizione di legge sul punto, si può far riferimento o al contratto collettivo oppure alla prassi aziendale.

Quante volte possono essere negate le ferie?

Sebbene possano esistere ferie imposte dal datore di lavoro, non ci possono essere invece ferie negate in quanto si tratta di un diritto fondamentale del lavoratore, sancito anche nella Costituzione italiana.

Cosa succede se non ti danno le ferie?

Se il datore di lavoro non permette le ferie e permessi, deve pagare i ratei residui alla cessazione del rapporto. Delle quattro settimane di ferie, due devono essere godute entro l'anno di maturazione, le altre entro i 18 mesi successivi.