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Ricorso per decreto ingiuntivo del conduttore per la restituzione del deposito cauzionale

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RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DEL CONDUTTORE PER LA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE

TRIBUNALE CIVILE DI ….

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

(EX art. 663 c.p.c.)

Per il Sig. …., nato il …. a …. (C.F. ….), residente in …., via …. n. …., rappresentato e difeso dall’Avv. …., (C.F. ….), che lo rappresenta e difende, giusta procura redatta su documento separato e da intendersi in calce al presente atto, ed elettivamente dom.to presso il suo studio in ….. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax …. o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ….,

-ricorrente-

CONTRO

il Sig. …., nato il …. a …. (C.F. ….), residente in …., via …. n. ….,

-ingiunto-

PREMESSO

– che, l’istante è stato conduttore dell’appartamento sito a …. in via …. n. …., concesso in locazione in forza di contratto del …. registrato a …. il …. (doc. 1);

— che, l’obbligo di restituire il deposito cauzionale unitamente agli eventuali interessi non corrisposti annualmente sorge una volta che il contratto di locazione si sia risolto e il conduttore abbia integralmente adempiuto le sue obbligazioni;

— che, come da verbale del …., l’immobile è stato riconsegnato nello stato di fatto in cui si trovava all’inizio della locazione e senza alcun danno;

— che, una volta terminato il rapporto locatizio e riconsegnato l’immobile, il deposito cauzionale non assolve più la funzione di garanzia prevista dalla legge, il locatore è quindi gravato dall’obbligo restitutorio della cauzione a suo tempo incassata;

— che, in data …. il locatore …. è stato sollecitato alla restituzione del deposito cauzionale a mezzo di raccomandata a/r senza sortire alcun esito (doc. 2) ;

Tanto premesso,

RITENUTO

che, nella specie, ricorrono gli estremi per farsi luogo ad emissione di decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, ex art. 633 ss. c.p.c., sussistendo, in base all’univoco portato della documentazione prodotta, la prova scritta del credito della ricorrente nonché, per quanto riguarda la richiesta di provvisoria esecuzione , pericolo di grave pregiudizio nel ritardo vista l’entità del credito azionato e la perdurante morosità; il locatore utsupra rappresentato e difeso

RICORRE

alla S.V. III.ma affinché, sulla base dei fatti illustrati nella premessa del presente ricorso e dei documenti allegati e prodotti, voglia ingiungere al Sig. …. residente in …., alla via …. n. …. di pagare all’odierno ricorrente la somma di € …. oltre agli interessi dovuti sull’importo versato all’inizio del rapporto di locazione in oggetto a titolo di deposito cauzionale, competenze ed onorari del presente procedimento, come da notula che si allega, autorizzando l’esecuzione provvisoria dell’emanando decreto ingiuntivo di pagamento.

Si producono:

1)contratto di locazione registrato del ….

2) raccomandata A/R del …. n. ….;

3) ….;

4) …..

Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è pari a € …..

Luogo e data ….

In seguito alla soppressione della figura del Pretore ad opera della I. 51/1998, la competenza in materia di controversie relative a rapporti di locazione di immobili urbani, di comodato di immobili urbani e di affitto, rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale del luogo in cui risulta situato l’immobile locato, o oggetto di affitto o di comodato.

È quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 30 luglio 2019, n. 20554, mediante la quale ha accolto il ricorso e affermato la competenza del Tribunale di Salerno a decidere la controversia insorta.

La vicenda

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che Plinio Rossi richiedeva al Tribunale di Salerno di emettere un decreto ingiuntivo nei confronti di Tizio e Sempronia Bianchi per il pagamento della somma di euro 2.000, per avere concesso, quale locatore, un immobile ad uso abitativo a Sempronia, con garanzia dell’altro intimato.

Il contratto di locazione del 15 gennaio 2013 prevedeva un canone annuale di euro 6000 da corrispondere in 12 rate eguali. Plinio lamentava la morosità nel pagamento di quattro mensilità.

Con atto d’intimazione di sfratto del 20 giugno 2016 il locatore aveva precedentemente intimato lo sfratto per morosità ottenendo il rilascio dell’immobile dalla conduttrice.

Avverso il decreto ingiuntivo gli intimati proponevano atto di opposizione notificato nel 2017 eccependo, tra l’altro, l’incompetenza per valore del Tribunale di Salerno.

A questo punto, avendo il giudice del Tribunale di Salerno, con ordinanza del 2018, dichiarato l’incompetenza per valore del Tribunale, ritenendo competente il Giudice di pace, Plinio Rossi ha proposto azione per il regolamento di competenza lamentando che, per qualunque controversia derivante da rapporti di locazione avrebbe dovuto ritenersi funzionalmente competente il Tribunale.

Il motivo di ricorso

Con l’unico motivo si lamenta la violazione delle norme sulla competenza e, in particolare, degli articoli 7, 9, 38 e 50 c.p.c. e la nullità dell’ordinanza di incompetenza anche in ordine alla condanna dell’opposto al rimborso degli onorari di difesa in favore degli opponenti.

Secondo il ricorrente la competenza per materia o funzionale ha carattere inderogabile e prevale su quella per valore e, nel caso di specie, la controversia, riguardando la materia delle locazioni sarebbe di competenza esclusiva del Tribunale, indipendentemente dal valore.

La materia cui fa riferimento l’articolo 447 bis c.p.c. comprende qualunque pretesa collegata ad un contratto di locazione.

La decisione

La Corte di Cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 20554/2019, ha ritenuto il motivo fondato e ha accolto il ricorso dichiarando la competenza a decidere la questione del Tribunale di Salerno.

Sul punto la Suprema Corte ha osservato che l’art. 447 bis c.p.c. prevede al primo comma: “le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende(1)(2) sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma , 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436 bis, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili”.

In seguito alla soppressione della figura del Pretore ad opera della I. 51/1998, la competenza in materia di controversie relative a rapporti di locazione di immobili urbani, di comodato di immobili urbani e di affitto, rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale del luogo in cui risulta situato l’immobile locato, o oggetto di affitto o di comodato.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C. (Corte di Cassazione, Sez. VI n.6811/2015; Corte di Cassazione, 31.1.2006 n. 2143), a seguito della soppressione dell’ufficio del Pretore, con la conseguente abrogazione dell’art. 8 c.p.c. ad opera del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 49, e l’istituzione del Giudice unico di primo grado, disposte dalla stessa fonte normativa, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani (unitamente a quelle di comodato e di affitto di azienda) sono devolute alla competenza del Tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al Pretore, cioè ratione materiae.

La controversia in esame rientra nel novero di quelle devolute alla competenza per materia del Tribunale, poiché le questioni oggetto del giudizio riguardanti la restituzione, anche in parte, del deposito cauzionale al conduttore nel quadro di un cessato rapporto di locazione immobiliare ad uso abitativo, ove fatte valere – come nel caso di specie – in via giudiziale, non possono che rientrare nel novero di quelle cause relative ai rapporti di locazione di immobili urbani di cui si è detto.

Inoltre, si consideri che dalla Relazione ministeriale non si traggono elementi per contrastare la tesi secondo cui l’oggetto della disposizione di trasferimento sia stata assunta così come era qualificato dal legislatore nelle norme oggetto di rinvio.

Vai al testo integrale

Ecco il link a: Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza del 30 luglio 2019, n. 20554

Decreto ingiuntivo per restituzione deposito cauzionale competenza

Decreto ingiuntivo per restituzione deposito cauzionale competenza

Come ottenere la restituzione del deposito cauzionale?

Per ottenere la restituzione del deposito cauzionale è necessario: aver già riconsegnato l'alloggio e le relative pertinenze libere da persone e cose. non aver arrecato danni, se non quelli dovuti all'età dell'immobile. non avere debiti nel pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.

Quanto tempo ha il proprietario per restituire la cauzione?

Se l'appartamento è in buone condizioni e il locatore non ha avuto nulla da recriminare al momento del riacquisto del possesso, la cauzione va restituita immediatamente, ossia nel giorno stesso della riconsegna delle chiavi.

Quando il locatore deve restituire la cauzione?

Di solito per la restituzione della cauzione dell'affitto, si procede, dopo l'ultimazione del contratto e dopo che il conduttore abbia riconsegnato le chiavi al locatore, alla restituzione della cauzione. Il proprietario dell'abitazione ha l'obbligo della restituzione della caparra di affitto.

Come si calcolano gli interessi legali sul deposito cauzionale?

È fissata allo 0,01% – a decorrere dall'1 gennaio 2021 – la misura del saggio degli interessi legali, che si applica, fra l'altro, per la corresponsione degli interessi sui depositi cauzionali nei contratti di locazione.