E reato far morire una pianta ad un vicino

Cosa si può fare se gli alberi del nostro vicino sporgono sul nostro fondo? Quali azioni ci consente il legislatore?

E’ necessario riferirsi all’art. 896 cod. civ. il quale prevede che: “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però, in ambedue i casi, i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.”

Dunque il codice civile stabilisce che il vicino, sul cui giardino si protendono i rami dell’albero piantato nell’altrui proprietà, può chiedere al proprietario di tagliarli in qualsiasi momento. Di conseguenza, il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, in quanto il codice civile implicitamente lo esclude.

La facoltà di chiedere la recisione dei rami può essere esercitata in qualunque tempo, è imprescrittibile, e può essere esercitata sia dal proprietario del fondo che da qualsiasi altro titolare di diritto, quale l’affittuario o l’usufruttuario.

Se dai rami cadono frutti sul giardino del vicino, appartengono a quest’ultimo che, quindi, se ne può legittimamente impossessare senza dovere alcunché. Tale diritto può essere esercitato anche se gli alberi sono posti a distanza di legge dal fondo del vicino.

Il vicino può tagliare autonomamente le radici che si addentrano nel suo fondo, trattandosi di una sorta di illegittima invasione del proprio fondo dalle radici altrui. Poiché è illegittima, le relative spese incombono, in ogni caso, in capo al confinante proprietario degli alberi; in caso di sua inottemperanza, il vicino “invaso” potrà chiedere al tribunale eventuali provvedimenti di urgenza.

Inoltre, il proprietario degli alberi sarà sempre tenuto al risarcimento dei danni nei confronti del vicino, anche quando quest’ultimo non si sia avvalso della facoltà di recidere le radici.

Si pensi ad esempio al caso in cui la caduta di foglie sul terreno vicino sporca o intasa le condutture fognarie. E’ noto il principio sulla cui base il proprietario di un bene risponde dei danni che siano conseguenza diretta e prevedibile in ragione della natura del bene stesso e degli obblighi di manutenzione che vi sono connessi. Se quindi la situazione dannosa si crea in correlazione alla mancata regolare potatura dell’albero si può incorrere in responsabilità per le cose in custodia ex art. 2051 cod. civ.

La norma, dunque, impone al proprietario del fondo di tenere gli alberi e le siepi in modo tale da non farli sconfinare nella proprietà altrui. Se ciò si verifica, invece, si possono creare due differenti situazioni:

  • se lo sconfinamento nel fondo del vicino riguarda i rami, il proprietario del terreno che subisce l’invasione può rivolgersi al giudice al fine di ottenere un provvedimento che obblighi il titolare dell’albero a tagliarlo;
  • se, invece, a sconfinare sull’altrui fondo sono le radici, il proprietario di quest’ultimo può tagliarle autonomamente, salvo che non dispongano diversamente i regolamenti locali.

Quali azioni giudiziarie intraprendere per ottenere la potatura dei rami sporgenti?


Come sopra detto, l’art. 896 cod. civ. dispone che il proprietario del terreno ha il diritto di costringere il vicino alla potatura dei rami che invadono la proprietà del primo.

Naturalmente prima di agire giudizialmente è opportuno inviare una richiesta bonaria. Se la domanda bonaria o la diffida non sortiscono esito, deve essere promossa un’azione giudiziale volta ad ottenere la condanna del vicino alla potatura. Infatti non essendo lecito farsi ragione da sé, l’unico strumento è il provvedimento con cui il Giudice ordina la potatura in questione.

Se la situazione crea un grave e imminente danno, si può agire depositando in tribunale il ricorso in via d’urgenza. Il giudice, dopo aver sentito le parti e espletata l’istruttoria ritenuta necessaria, emette l’ordinanza in cui ordina al vicino di tagliare i rami in questione. In questa sede non si può chiedere il risarcimento del danno che deve essere domandato con un autonomo giudizio di merito.

Occorre ricordare che il giudizio d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è un procedimento eccezionale e residuale. Se quindi il nostro ordinamento prevede per la fattispecie posta in esame una diversa procedura, deve promuoversi quest’ultima, pena l’improcedibilità del ricorso d’urgenza. Si pensi ad esempio all’azione di denuncia di danno temuto prescritta dall’art. 1172 cod.civ.

Questa norma così dispone: “Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo. L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali”.

Ove non ricorrano gli estremi di un danno grave e imminente, l’azione da promuovere è un atto di citazione per l’instaurazione di un giudizio ordinario, sede in cui si può chiedere anche il risarcimento del danno.

Quando le piante del vicino invade la mia proprietà?

Dunque il codice civile stabilisce che il vicino, sul cui giardino si protendono i rami dell'albero piantato nell'altrui proprietà, può chiedere al proprietario di tagliarli in qualsiasi momento.

Cosa fare se il vicino non taglia le piante?

Ovviamente se l'atteggiamento del vicino continua a essere di totale indifferenza e non provvede in piena autonomia a tagliare alberi e siepi sul confine, allora ci si può rivolgere al giudice di competenza e spetta a lui poi intimare al vicino di tagliare alberi e siepi che sconfinano nella proprietà altrui.

Cosa fare se le piante del vicino sporcano?

Ramo invade l'altrui proprietà: che fare se sporca Se invece la pianta è posta a distanza regolamentare dal confine, il vicino danneggiato può solo rivolgersi a un giudice affinché ordini al vicino di tagliare il ramo sconfinato. È necessario, insomma, iniziare una normale causa civile mediante un avvocato.

Come far tagliare le piante al vicino?

Pertanto, come prima mossa, si può chiedere al vicino, amichevolmente, di provvedere al taglio dei rami che arrecano fastidio e, subito dopo, se il tentativo è stato vano, fargliene richiesta formale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, assegnandogli un termine di alcuni giorni per provvedere.