D lgs 81 08 valutazione dei rischi

DVR: Documento di Valutazione dei Rischi (art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è quel documento che la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha imposto a tutte le aziende con almeno un lavoratore, anche socio, come mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e dimostrare agli organi di controllo l'avvenuta Valutazione dei Rischi  per tutelare la salute dei lavoratori.
Si tratta, quindi, di un documento obbligatorio che deve essere conservato presso la sede dell'azienda e serve principalmente a delineare tutti gli interventi che devono essere attuati per eliminare o ridurre i rischi e pericoli presenti all'interno dei luoghi di lavoro. Per la sua redazione è necessario analizzare la struttura aziendale e le attività operative al fine di individuare i rischi e valutare i pericoli che gravano sulla sicurezza interna. Presso la nostra struttura è presente un team di esperti che seguono in ogni step la predisposizione del documento comunicando costantemente con figure quali il medico competente, il datore di lavoro (DDL) ed eventuali consulenti esterni. Per la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi esistenti sui luoghi di lavoro in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/08).

Si procederà come segue:

- Eventuale sopralluogo presso l’insediamento produttivo / sede operativa, per esperire l’indagine preliminare alla valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro

- analisi della documentazione disponibile, relativamente agli adempimenti di sicurezza e discipline collegate

- predisposizione del documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro in conformità a  quanto previsto, ed in particolare:

  • descrizione dei luoghi di lavoro, delle attività esercitate, delle attrezzature e macchinari, del personale presente e delle relative mansioni;
  • individuazione dei fattori di pericolo sui luoghi di lavoro, analisi e valutazione dei rischi connessi;
  • analisi e valutazione dei rischi operativi;
  • elaborazione di apposite schede di valutazione dei rischi collegati alle mansioni;
  • definizione del programma degli interventi di adeguamento e/o miglioramento necessari.
    • Consegna e spiegazione del documento al DDL
    • Mantenimento del documento DVR aggiornato in base ai cambiamenti aziendali e/o legislativi.

Al termine della valutazione è previsto un ulteriore approfondimento dei rischi aziendali residui, con esclusione di valutazioni specifiche quali:

Macchine, esplosioni, Apparecchi di sollevamento, Agenti chimici, cancerogeni o mutageni, Agenti da Radiazioni e campi elettromagnetici, Valutazione del rischio incendio (D.M. 10/3/98), Rumore, Vibrazioni, Stress, etc.

Per detti rischi specifici si effettuerà una valutazione sulla scorta della documentazione presente in azienda; in caso contrario sarà ns. cura segnalare eventuali inadempienze e proporre un’eventuale offerta (integrativa alla presente) di consulenza specifica.

Cosa è la valutazione del rischio?

La valutazione dei rischi è uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro (art.li 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08). Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno.

A quale sanzione incorre il Datore di Lavoro che non effettua la valutazione dei rischi?

La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,37 euro.

Cosa è il DVR?

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”.

Quanto costa effettuare la valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR?

Il costo del documento è variabile a seconda della natura dell’azienda e delle attività svolte.

Il Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto DVR, non si deve limitare a riportare l’anagrafica aziendale, l’organigramma della sicurezza e tutti i pericoli relativi all’attività svolta, suggerendo semplicemente alcuni consigli per la gestione dei vari pericoli, ma deve calarsi nella realtà valutata. Occorre analizzare tutte le fasi lavorative interne all’azienda, individuando tutti i pericoli connessi a ciascuna fase e quantificando tutti i rischi derivati. E’ necessario dunque misurare ciascun rischio, non è sufficiente solo menzionarlo del documento. Nel DVR deve essere inoltre presente un programma di miglioramento della sicurezza nel tempo, dove vengono riportate tutte le misure di prevenzione predisposte, il soggetto responsabile dell’attuazione ed una programmazione temporale. Per poter redigere un DVR è indispensabile un sopralluogo da parte di un Tecnico della Sicurezza, che effettuando le registrazioni e le misurazioni necessarie, sarà in grado di valutare quantitativamente tutti i rischi. E’ per questi motivi che non è possibile redigere un DVR senza il sopralluogo tecnico. I cosiddetti “DVR on line”, ossia che vengono redatti senza la visita del professionista in azienda, risultano gravemente incompleti ed in caso di visita ispettiva da parte degli organi di controllo generano immancabilmente prescrizioni e sanzioni.

E’ il Documento di Valutazione dei Rischi redatto partendo da un modello di riferimento di base approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con il decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno (Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012). Può essere utilizzato da tutti quei Datori di Lavoro di aziende che contano fino a 50 lavoratori con esclusione delle seguenti: aziende industriali, impianti o installazioni con i lavoratori esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e connessi all’esposizione ad amianto.

Una delle domande più frequenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda, senz’altro, i termini, entro cui il datore di lavoro deve produrre il Documento di Valutazione dei Rischi. Il metodo migliore per rispondere adeguatamente a tale quesito è, sicuramente, quello di fare ricorso alla normativa.

Le indicazioni relative alla tempistica per l’elaborazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi vengono riportate negli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08. Entrambi questi articoli furono fin da subito oggetto di discussione, cosicché il Legislatore decise di modificarne ed integrarne il contenuto già con il successivo D.Lgs. 106/09. All’articolo 28 fu aggiunto un nuovo comma: il 3-bis che riportiamo di seguito:

“In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.

Secondo quanto riportato nella norma, il titolare di una nuova impresa doveva, pertanto, effettuare la valutazione dei rischi immediatamente (quindi subito), provvedendo ad elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) al massimo entro 90 giorni dall’avvio dell’attività.

Questi termini sono stati validi fino allo scorso anno, quando, in seguito ad una procedura di infrazione comminata all’Italia dalla Comunità Europea, è stata varata la Legge 161/14, che ha integrato il contenuto degli articoli 28 comma 3-bis e 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08. Per quanto riguarda l’articolo 28 comma 3-bis è stato aggiunto il seguente periodo:

“Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b),c),d),e), f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” […].

Con questa nuova integrazione il datore di lavoro, che avvia una nuova attività deve immediatamente (quindi prima dei 90 giorni) provvedere ad elaborare idonea documentazione, al cui interno siano riportate:

  • le misure di protezione e prevenzione adottate e i DPI utilizzati;
  • le indicazioni inerenti il programma delle misure di miglioramento;
  • le procedure da attuare e le figure aziendali che devono occuparsene;
  • le mansioni maggiormente esposte a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
  • il nominativo del RSPP, del RLS ed, eventualmente, del Medico competente, che hanno partecipato alla valutazione dei rischi.

In pratica ciò equivale a dire che, il datore di lavoro di una nuova impresa deve provvedere subito, e non entro 90 giorni, alla redazione di gran parte del Documento di Valutazione dei Rischi, dandone immediata comunicazione al RLS.

Per quanto riguarda gli obblighi di aggiornamento del DVR sono riportati all’articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08, anch’esso modificato dalla già citata Legge 161/14. Secondo quanto riportato nella norma, il datore di lavoro deve provvedere all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in presenza di:

  • modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica
  • a seguito di infortuni significativi
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

Tale aggiornamento va effettuato entro 30 giorni dal verificarsi di una delle occorrenze appena riportate e dandone immediata evidenza, attraverso la produzione di adeguata documentazione, ed informando repentinamente il RLS.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (anche quello standardizzato) deve avere data certa, ossia si deve poter provare che il documento sia stato redatto con un preciso riferimento temporale. A tal fine è sufficiente che il documento sia sottoscritto dal RSPP, dal medico competente (se nominato) e dal RLS. In mancanza del medico competente o del RLS, si rende necessario documentare la data semplicemente inviandosi il documento in formato pdf tramite PEC. Per coloro che non avessero la PEC è possibile ricorrere all’apposizione del timbro di un ufficio postale sul documento avente “corpo unico” (seguendo la procedura descritta nella disposizione delle Poste italiane 93/2007). Altra soluzione è quella di spedire per mezzo raccomandata il documento all’indirizzo della propria sede.

Che cosa si intende nel decreto 81 2008 per valutazione dei rischi?

La valutazione dei rischi è definita dal decreto legislativo 81/08 come “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di ...

Quali articoli del d lgs 81 2008 trattano la valutazione dei rischi aziendali?

Si riportano poi i requisiti relativi all'articolo 28 del D. Lgs. 81/2008, segnalando ad esempio la necessità dichiarata di valutare i rischi correlati allo stress lavoro correlato e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Chi è obbligato a redigere il DVR ai sensi del D Lgs 81 08?

Deve essere il datore di lavoro a redigere il DVR. Per fare questo opera in stretta collaborazione con: l'RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) il medico competente.

Chi ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi?

E' il datore di lavoro che redige il DVR ed è un obbligo indelegabile. La redazione del DVR avviene in collaborazione con: l'RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) il medico competente.