Agenzia delle entrate fatturazione elettronica e conservazione

Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente:  quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate offre un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche e, per recepire le indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è stato previsto che il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” fosse reso disponibile anche ai consumatori finali solo in presenza di una espressa adesione al servizio.

L’adesione può essere effettuata esclusivamente dal consumatore finale (senza la possibilità di delegare alcun intermediario), a partire dal 1° luglio 2019 e fino al 30 settembre 2021 (periodo transitorio) nella stessa area riservata dove accede alla sua dichiarazione precompilata.

I consumatori che aderiranno all’accordo entro il 30 settembre 2021 vedranno le proprie fatture ricevute emesse nei loro confronti dal 1 gennaio 2019, a meno di revoca.

Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, il consumatore finale non potrà più consultare o scaricare i file delle fatture.

Ovviamente sarà possibile aderire anche dopo il 30 settembre 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata.

E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

A seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, a partire dal mese di luglio 2019 sarà possibile aderire al servizio di consultazione mediante apposita funzionalità resa disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi. La consultazione e il download delle fatture elettroniche all’interno del portale sarà possibile, a regime, solo se l’utente – o un suo intermediario specificatamente delegato – avrà aderito al servizio.

Questa novità è stata introdotta con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018 che, oltre a modificare il provvedimento del 30 aprile 2018, ha modificato anche il provvedimento del 5 novembre 2018 e il relativo modello di conferimento delle deleghe ai servizi del portale Fatture e Corrispettivi.

Conseguentemente, le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

No. L’esempio in argomento sembra descrivere un ambiente di consultazione delle fatture elettroniche esclusivamente privato e non quello messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pertanto varranno le previsioni contrattuali tra le parti.

I controlli incrociati previsti dal decreto ministeriale del 4 agosto 2016 potranno essere eseguiti soltanto in caso di adesione al servizio di consultazione che, come si legge al punto g) del provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018, dovrà essere esercitata dai contribuenti o dai loro intermediari, attraverso una apposita funzionalità del sito web delle Entrate a decorrere dal 1 luglio 2019. In assenza di adesione a tale servizio l'Agenzia delle entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche memorizzando esclusivamente i dati aventi rilevanza fiscale. Tali cancellazioni inibiranno i controlli incrociati finalizzati a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del dm 4 agosto 2016 il cui oggetto è costituito infatti dai dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il sistema di interscambio? Conseguentemente è vero che vi sarà una disparità di trattamento tra i contribuenti che aderiranno alla Conservazione AdE rispetto a quelli che utilizzeranno servizi a pagamento?

L’AE effettuerà i controlli incrociati con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica.
L’adesione al servizio di “Consultazione” garantisce all’utente di ritrovare in qualsiasi momento (nei limiti temporali previsti dal provvedimento AE del 30.04.18) le sue fatture emesse e ricevute all’interno del portale Fatture e Corrispettivi nonché rendere i rapporti con l’Amministrazione finanziaria più trasparenti e collaborativi. La mancata adesione al servizio di “Consultazione” non rappresenterà di per se un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dall’Agenzia delle Entrate

Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche sarà reso disponibile dal 1° marzo 2020, previa adesione dell’utente, come previsto dal provvedimento del Direttore AE del 30.04.18 e successive modifiche.  In merito all’efficacia probatoria della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale, si rimanda alle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate (area tematica “Fatture elettroniche e Corrispettivi telematici”).   
 

A seguito del confronto avuto tra l’Agenzia delle Entrate e il Garante privacy è stato previsto che non è possibile delegare un soggetto terzo (anche art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98) al servizio di consultazione dei dati dei consumatori finali persone fisiche.

Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentono agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari - delegati al servizio prima del 21 dicembre 2018 - acquisiscano nuovamente la delega.

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° luglio 2019. In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione. In assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura.

L'utente Persona Fisica (PF), purché in possesso di credenziali Entratel / Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale SPID o CNS, può effettuare l'adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute tramite accedendo all’area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.
L’utente persona fisica che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2021, può consultare, a partire dal 1° marzo 2020, la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.
In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l’utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento.
Se l’adesione viene effettuata dopo tale termine l’utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.

Gli Enti non commerciali (ONLUS, Condomini, Soggetti PNF che non esercitano attività IVA) non in possesso di Partita IVA possono effettuare l'adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute, direttamente o tramite rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Fisconline/Entratel rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale Spid o CNS, accedendo all’area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.
L’utente che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2021, può consultare la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.
In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l’utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento. Se l’adesione viene effettuata dopo tale termine l’utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.

L’adesione può essere effettuata dagli operatori IVA/loro delegati (intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998) nel portale Fatture e Corrispettivi, in prima battuta, dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2021. L’Agenzia fino al 30 settembre 2021 memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute e nel periodo “transitorio” rende disponibili i file delle fatture in consultazione agli operatori IVA (e ai loro delegati).
Al terminedi questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l’Agenzia, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella la fattura elettronica e conserva e rende disponibili per la consultazione esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati di cui all’allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell’operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque memorizzate dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.
Sarà possibile aderire anche dopo il 30 settembre 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. L'adesione richiesta vale per tutte le Partite IVA collegate al codice fiscale del richiedente.
E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.
Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari - delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 - acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

L’adesione può essere effettuata, in prima battuta, dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2021. L’Agenzia fino al 30 settembre 2021comunque memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo “transitorio”.
Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l’Agenzia cancella i file delle fatture elettroniche e conserva esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati di cui all’allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell’operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque conservate dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.
È possibile aderire anche dopo il 30 settembre 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici entro il termine del 30 settembre 2021comporta la cancellazione dei file memorizzati . È possibile aderire anche dopo il 30 settembre 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

Come si conserva una fattura elettronica?

Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica e tale obbligo di conservazione ricade sia sull'emittente della fattura che sul destinatario della stessa. Attenzione va prestata al fatto che qualora sia emessa una fattura elettronica per scelta del venditore / prestatore (es.

Quanto dura la conservazione delle fatture elettroniche in Agenzia Entrate?

Il termine ultimo per la conservazione a norma delle fatture elettroniche coincide con i tre mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta di riferimento.

Come mettere in conservazione fatture Agenzia Entrate?

Selezionando il link “Fatturazione elettronica” nella home page del portale “Fatture e Corrispettivi” è possibile attivare il servizio gratuito di conservazione elettronica.

Quando scade la conservazione delle fatture elettroniche 2021?

Dal momento che per l'anno 2020 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto il 30 novembre 2021, la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell'anno 2020 deve essere effettuata entro la data del 28 febbraio 2022.