Buongiorno avvocato, il 5 maggio 2014, mio padre decedeva. Nell'aprile del 2010, da un notaio istituiva un testamento pubblico, nel quale affermava le più grosse falsità; tipo, che la mia casa l'ha costruita lui con i suoi soldi, che io ho già avuto la mia parte e che lascia tutto agli altri eredi; moglie ed altri 5 figli. I miei rapporti con loro sono da tempo guastati. Domande: Show 1)ciò che un testamento afferma è "legge"? RISPOSTA Non è affatto legge … anzi è irrilevante ai fini del diritto alla quota di legittima del figlio. Art. 542 del codice civile. Concorso di coniuge e figli. Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Sono io che devo dimostrare che ciò è falso, o chi pretende di beneficiare di ciò che il testamento afferma? RISPOSTA Sei tu che devi con atto di citazione al tribunale civile, impugnare il testamento e chiedere la tua quota di legittima pari alla percentuale del 8,33%, a prescindere dalla verità o meno dei fatti narrati nel testamento. Per annullare il testamento, è sufficiente dimostrare la falsità in alcune parti? La saluto cordialmente RISPOSTA Per impugnare il testamento occorre presentare atto di citazione al tribunale civile competente in ragione dell'ultima residenza di tuo padre, e chiedere
l'applicazione dell'articolo 542 del codice civile, senza dover fare alcun riferimento a quanto dichiarato da tuo padre nel testamento. A disposizione per chiarimenti. Cordiali saluti. Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione legittima. REPUBBLICA ITALIANA composta dai seguenti Magistrati: DOTT.??? ERNESTO D?AMICO??????????????????????? PRESIDENTE REL. DOTT.??? STEFANIA ABBATE???????????????????????? GIUDICE DOTT.??? VIRGINIA MANFRONI???????????????????? GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA OGGETTO: CAUSE DI IMPUGNAZIONE DEI TESTAMENTI nella causa civile promossa con atto di citazione presso la Sezione Distaccata di Legnago (N.?? /2008) ritualmente notificato DA C. MARIA FRANCESCA nata a Verona, C. ELENA nata a Bovolone, C. ALBERTO nato a Bovolone, elettivamente domiciliati in Verona presso lo studio dell?Avv.to A. D. che li rappresenta e difende, come da mandato a margine dell?atto di citazione. ATTORI CONTRO Z. A., nata a Stanisesti (Romania); elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell?Avv.to V. R. che la rappresenta e difende come da mandato in calce all?atto di citazione notificato CONVENUTA CONCLUSIONI PARTE ATTRICE: 1 ) Accertato che il sig. C. Gianantonio ? deceduto il 10 ottobre 2008 lasciando, per testamento, tutti i propri beni alla convenuta Z. A.; 2) Accertato che gli attori, unici figli del defunto, sono legittimali pretermessi aventi diritto, ai sensi deH?art. 542 c.c., alla complessiva quota di met? del patrimonio relitto dal defunto: 3) Accertato, in via alternativa e gradata, 4) Operarsi la riduzione della donazione sino a determinazione, in concreto, della quota di legittima spettante agli attori accertandosi (costitutivamente) nei confronti della successione che li riguarda, l’ammontare della quota di riserva e quindi della lesione che ad essa hanno apportato le liberalit? del de cuius, attuandosi la reintegrazione della quota mediante condanna della convenuta alla corresponsione agli attori di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile. 5) Dichiararsi tenuta, se del caso, la signora Z. A., ai sensi dell’alt 737 c.c., a conferire ai coeredi quanto dalla stessa ricevuto dal sig. Gianantonio C. per donazione indiretta, procedendosi, poi, alla divisione della massa ereditaria secondo le quote di spettanza. 6) Vittoria di spese ed onorari di causa. PARTE CONVENUTA: Nel merito 1) Rigettarsi le domande di parte attrice, cos? come formulate, in quanto infondate in fatto e diritto. In via riconvenzionale: 2) Accertarsi e dichiararsi la validit? ed efficacia del testamento olografo pubblicato in data 25 ottobre 2007 e, nel caso venisse ritenuta sussistente una donazione di denaro, determinarsi le quote spettanti a ciascun erede, procedendosi quindi a divisione; 3) sempre previo accertamento e declaratoria della validit? ed efficacia del testamento olografo pubblicato in data 25 ottobre 2007, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta sussistente una donazione indiretta dell’immobile per cui ? causa, dichiararsi che la moglie Z. A. ? titolare dei diritti di uso e abitazione previsti dall’art-540 c.c. e che tali diritti gravano sulla quota disponibile, determinandosi successivamente le quote spettanti agli eredi di C. Giannantonio. 4) dichiararsi inoltre tenuti gli attori a corrispondere alla convenuta, ciascuno per la propria quota, le spese di acquisto dell alloggio (notarili, di mediazione ed accessorie, tasse ed oneri inclusi) e pari, per l’intero, ad Euro 6.000,00, compensandosi tali somme con quanto eventualmente loro dovuto dalla convenuta. 5) Dichiararsi in ogni caso tenuti gli attori a corrispondere alla convenuta, ciascuno per la propria quota, le spese funerarie e testamentarie, pari, per l?intero, ad Euro 7 051,00, compensandosi tali somme con quanto eventualmente dovuto dalla convenuta. 6) Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo. 7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rimb. forf. 12,5% spese generali di studio incluso. 8) Sentenza provvisoriamente esecutiva, per quanto di ragione. IN FATTO E IN DIRITTO Va innanzi tutto rilevato come, in base all’ articolo 556 Codice Civile, per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si devono compiere tre operazioni: formazione della massa dei beni relitti, detrazione dei debiti, riunione fittizia delle donazioni. Tali operazioni consentono evidentemente di comprendere se vi sia stata o meno la allegata lesione della quota riservata al legittimario, presupposto logico-giuridico per eventualmente procedere alla riduzione ex articolo 553 Codice Civile. Discende inoltre chiaramente dalla norma generale di cui all’articolo 2697 Codice Civile come il relativo onere probatorio sia a carico di chi, per l’appunto, agisce in riduzione. Orbene, nel caso di specie, non vi ? contestazione sul fatto che, deceduto il de cuius (10.10.2008), l’unico relictum fosse la somma di 214,88, rimasta sul di lui de. Quanto ai debiti, le spese funerarie e cimiteriali non sono documentate, essendo i docc. 3, 4 e 7 meri preventivi o dichiarazioni informi, non comprovanti l’esborso. Se pur comprovate le spese notarili di pubblicazione del testamento per ? 900 (v. doc. 5 di parte convenuta), le stesse non sono dovute, tenuto conto che la pubblicazione del testamento olografo ? atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione e, quindi, la relativa spesa ricadr? su colui il quale – avendo interesse a fare valere le disposizioni testamentarie – vi proceder?. Quanto alle spese di atto notarile (? 3.500) e di intermediatore (? 2.500), le stesse non sono dovute perch? estranee alla massa ereditaria (v. appresso). Quanto al donatum, si deve ritenere comprovato che:
Al di l? pertanto di cosa la convenuta abbia poi acquistato con tale somma, appare evidente come quest?ultima sia stata donata alla convenuta stessa dal de cuius (non vi ? traccia di allegazioni o prove, da parte della convenuta, circa l?esistenza di una provvista diversa da cui attingere, per l?effettuazione del versamento di cui sopra sub 2), da ci? derivando la necessit? di tenerne conto ai fini della azione di riduzione, il cui fondamento emerge chiaramente dall?aver incontestatamente il de cuius lasciato come unico erede testamentario la moglie odierna convenuta, pur in presenza degli odierni attori, figli legittimari con diritto alla quota di riserva. Ci? premesso, la massa ereditaria da suddividere tra le parti ex art. 542 II co. CC ? pari ad ? 74 214,88 (218,88 come relictum, zero come spese, 74.000 come donatum) e, quindi, tenendo conto della disponibile pari ad un quarto che spetter? comunque alla convenuta in base al testamento, a quest’ultima spetter? in concreto la met? (? 37.107,44) e l?ulteriore met? agli attori. Trattandosi di debito di valore, il suddetto importo andr? ad oggi rivalutato prudenzialmente in base agli indici Istat, cosi essendo pari ad ?40.125. Su tale importo saranno dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo. La reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese. Sentenza provvisoriamente esecutiva. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore domanda, eccezione e difesa respinta, cosi dispone:
Sentenza provvisoriamente esecutiva. Verona, 12.5.2015 Il Presidente est. Dott. Ernesto D’Amico Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti Come impugnare un testamento per lesione di legittima?Si dovrà rivolgere ad un Giudice, lamentando la lesione della legittima. Otterrà in tal modo la restituzione dei beni che le disposizioni del testamento o le donazioni hanno assegnato ad altri, in violazione della quota di riserva, e ciò con la cosiddetta azione di riduzione.
Quando un erede può impugnare un testamento?Il testamento, pubblico o olografo, può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, ossia chiunque possa vantare un diritto sull'eredità in oggetto.
Quando si impugna un testamento i beni vengono bloccati?Termini di prescrizione per impugnare testamento pubblico
Nel termine di 5 anni dalla pubblicazione, per incapacità Nel termine di 10 anni dalla pubblicazione, per lesione di legittima.
Quando si può impugnare la legittima?Quando la legittima è lesa dalle disposizioni del testatore, si può impugnare il testamento entro 10 anni dall'apertura della successione.
|