Il controricorso va notificato a tutte le parti

Con la sentenza n. 7454/2020, pubblicata il 19 marzo 2020, le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate in merito alla decorrenza del termine per la notifica del controricorso per cassazione da parte del resistente nel caso in cui il ricorso principale venga notificato alla stessa parte più volte, affermando che il suddetto termine decorre dalla prima notifica, salvo quest’ultima sia da considerarsi viziata da nullità.

Ricordiamo che secondo quanto disposto dall’art. 370 c.p.c., la parte che vuole contraddire ad un ricorso per Cassazione ad essa notificato deve a sua volta notificare alla controparte il controricorso entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso da parte del ricorrente. In pratica, la notifica del controricorso deve essere eseguita entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso principale, a prescindere dal fatto che il deposito di quest’ultimo avvenga prima della scadenza dei venti giorni dalla sua notifica.

IL CASO: La vicenda nasce dal giudizio promosso da un Comune che conveniva in giudizio innanzi al Tribunale ordinario una società al fine di ottenere la condanna di quest’ultima alla restituzione delle maggiori somme versate per errori nei calcoli nell’ambito di una procedura espropriativa finalizzata alla costruzione di un parco pubblico a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione relativa agli immobili di proprietà della convenuta. Quest’ultima, costituendosi in giudizio, oltre a richiedere il rigetto della domanda attorea, spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del comune al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima e per l’irreversibile trasformazione del fondo di sua proprietà non essendosi concluso nei termini fissati il procedimento di espropriazione.

Il Tribunale rigettava la domanda del Comune ed accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta, mentre la sentenza di primo grado veniva riformata in sede di gravame dalla Corte di Appello la quale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda riconvenzionale e condannava la società appellata alla restituzione in favore del Comune delle somme incassate.

Pertanto, la società, originariamente convenuta, interponeva ricorso per Cassazione che veniva notificato più volte al Comune. Quest’ultimo notificava il controricorso con ricorso incidentale.

Il procedimento, stante l’esistenza di motivi attinenti alla giurisdizione, veniva assegnato alle Sezioni Unite. La società ricorrente, eccepiva l’improcedibilità del controricorso e del ricorso incidentale proposta dal Comune per tardività.

LA DECISIONE: L’eccezione della ricorrente è stata accolta dalle Sezioni che hanno dichiarato l’improcedibilità del controricorso e del ricorso incidentale proposto dal Comune in quanto notificato tardivamente, evidenziando che ai fini di valutare la tempestività del ricorso incidentale non acquisisce rilevanza la circostanza che la parte ricorrente abbia proceduto alla notifica del ricorso principale più volte nei confronti della parte resistente, non potendosi ritenere che nel caso di reiterazione della notifica allo stesso soggetto intimato, il termine per la proposizione del controricorso e/o del ricorso incidentale decorre dall’ultima notifica.

Come affermato in altri arresti giurisprudenziali, hanno continuato le Sezioni Unite, “il termine, di complessivi quaranta giorni, di cui all’art. 369 c.p.c. e art. 370 cod. proc. civ., per la proposizione del controricorso decorre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, dalla data della prima notifica, a meno che detta notifica non debba considerarsi viziata da nullità, nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica” (Cass. 22 giugno 2006, n. 14456).

Di conseguenza, una volta che il procedimento notificatorio si sia già completato con una valida notifica, la reiterazione della notifica del ricorso per cassazione alla stessa parte, non fa decorrere il nuovo termine per la proposizione del controricorso.

Ciò, hanno concluso, è in piena sintonia con l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, nell’ipotesi di reiterazione della notifica del ricorso per cassazione alla stessa parte, il termine per il deposito dello stesso previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 1, c.p.c., decorre dalla prima notificazione validamente eseguita, essendo le altre superflue (cfr. Cass. n. 20543/2017, Cass. n. 4539/2009, Cass. n. 9967/2008).

Allegato:

Corte di Cassazione Sezione Unite Civile Sentenza 19 marzo 2020 n. 7454

Risorse correlate:

Sintesi: La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti deve ritenersi inesistente solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario.

Sintesi: La notifica che abbia avuto luogo nei confronti di procuratore diverso dal domiciliatario, ma con studio comune e comunque sito nello stesso immobile non è inesistente, ma nulla e, come tale, sanata con la costituzione del destinatario.

Estratto: «1. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione, sollevata dalla società resistente nel controricorso, di inesistenza della notifica del ricorso per cassazione in quanto eseguita nelle mani dell'avvocato A.M. anziché dell'avvocato M. A., che rappresentava la società nel giudizio di appello e la rappresenta anche in questo giudizio di cassazione. Osserva la società resistente che tra i due avvocati intercorrono solo legami familiari (padre-figlio) ma non di associazione professionale.L'eccezione non merita accoglimento. La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti deve ritenersi inesistente (cfr. tra molte: n. 6470/11; n. 17555/06) solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario: tale fattispecie non ricorre ove la notifica abbia avuto luogo nei confronti di procuratore diverso dal domiciliatario, ma con studio comune e comunque sito nello stesso immobile (nella specie, in Via della oMISSIS):cfr. sentenza d'appello e relata di notifica del ricorso). In tal caso, non di inesistenza ma di nullità della notifica si tratta: nullità sanata, ex art. 156 cod. proc. civ., a seguito del raggiungimento dello scopo dell'atto, vista la tempestiva costituzione in giudizio della società resistente, che ha spiegato ampiamente le proprie difese anche nel merito (cfr. n. 16759/11; n. 25350/09).»

Sintesi: La notifica ad alcune soltanto tra le autorità evocate nel giudizio di primo grado non comporta l'inammissibilità dell'appello.

Estratto: «4. Il Collegio deve quindi esaminare, stante la priorità logica, l’eccezione con la quale il Comune di Bari denuncia l’inammissibilità di ambedue gli appelli per non essere stati gli stessi notificati ad una autorità evocata nel giudizio di I grado (il Comitato misto paritetico Stato – Regione, costituito ex art. 3 l. n. 898/1976).L’eccezione non è tale da comportare la prospettata inammissibilità delle impugnazioni, posto che l’art. 95 C.p.a. espressamente dispone che “l’impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall’art. 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire” (co. 2), ponendosi in difetto un eventuale problema di integrazione del contraddittorio (co. 3).Allo stesso modo (e con riferimento alle cause inscindibili) provvede l’art. 331 c.p.c., richiamando in tale ipotesi la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio (Cass. civ., sez. lav., 16 aprile 2008 n. 9977).»

Sintesi: Ai controinteressati in primo grado non va necessariamente notificato l’appello contro una sentenza di accoglimento, essendo costoro soccombenti al pari dell’Amministrazione e quindi autonomamente interessati all’appello.

Estratto: «4.2. Va respinta anche l’ulteriore eccezione, con la quale l’appellato rileva l’incompletezza del contraddittorio per omessa notifica dell’appello della Regione Lombardia a una persona (signora Pinuccia Rumi) a suo tempo evocata in primo grado quale controinteressata, e pertanto chiede ordinarsi l’iintegrazione del contraddittorio e fissarsi nuova udienza per il prosieguo.Al riguardo, in disparte ogni approfondimento della questione se la persona suindicata effettivamente rivestisse in primo grado la qualità di controinteressato, va semplicemente osservato che, se anche così fosse, si applicherebbe il pacifico principio per cui ai controinteressati in primo grado non va necessariamente notificato l’appello contro una sentenza di accoglimento, essendo costoro soccombenti al pari dell’Amministrazione e quindi autonomamente interessati all’appello (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2010, nr. 6327; id., 23 novembre 2000, nr. 6227).»

Come si notifica il controricorso per cassazione?

Il controricorso in replica va notificato nel domicilio eletto dal ricorrente incidentale nel termine di 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso incidentale. Successivamente, e comunque entro 20 giorni dalla notifica, va depositato in cancelleria.

Come si deposita il controricorso?

Il Controricorso, anche al Ricorso incidentale, va depositato nella Cancelleria dove si trova l'atto principale secondo le modalità previste per il deposito del ricorso munendosi del relativo numero di ruolo che deve essere reperito presso gli sportelli dell'Ufficio URP della Corte.

Che cos'è il controricorso?

Che cosa significa "Controricorso"? Si tratta dell'atto processuale con cui la parte resistente in un giudizio in Cassazione chiede che sia rigettato il ricorso. Oltre alle mere difese, esso può contenere una impugnazione incidentale (art. 171 del c.p.c.).

Da quando decorrono i termini per il ricorso in Cassazione?

Le Impugnazioni nel Processo Civile Il ricorso in appello nel processo civile deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza o sei mesi dalla sua pubblicazione. Il ricorso per cassazione richiede invece sessanta giorni dalla notifica, e gli stessi mesi dalla pubblicazione della sentenza.