Quali documenti servono per sposarsi in comune con una straniera

Chi si sposa in Italia anche se straniero è soggetto alla legislazione Italiana in materia di diritto di famiglia, Art. 116 del codice civile e aggiornamento.

Per sposarsi in Italia con un cittadino italiano o con un cittadino extracomunitario, non è necessario avere il Permesso di soggiorno, ma è sufficiente un documento di identità in corso di validità, es. passaporto.

In buona sostanza, è necessario ed opportuno rivolgersi al Consolato o all’Ambasciata per richiedere il rilascio del nulla osta per le nozze ovvero una dichiarazione dalla quale si evince che non ci siano impedimenti per contrarre matrimonio, viste le leggi dello Stato d’origine. Una volta rilasciato il nulla osta, è importante esigere l’autenticazione della firma  apposta dall’Ambasciatore o dal Console, presso l’Ufficio legalizzazione della Prefettura.

In alcuni casi, può capitare che alcune Ambasciate o Consolati non rilascino il nulla osta se non si è in possesso di un regolare permesso di soggiorno e di un passaporto. In questo frangente, il cittadino straniero dovrà recarsi nel proprio paese per richiederlo presso gli uffici competenti.

Una volta in regola con la procedura, i coniugi si devono recare insieme, all’Ufficio Matrimoni dell’Anagrafe centrale del Comune di residenza consegnando l’apposita documentazione:

  • documento di identità in corso di validità;
  • certificato di nascita autenticato dall’Ambasciata del Paese di provenienza;
  • nulla-osta rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata;
  • autocertificazione di stato libero e residenza;

In seguito a questa documentazione presentata, verrà fissato il giorno del giuramento per scambiare pubblicamente la promessa di matrimonio dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile, assieme a due testimoni, uno per ciascuno. In caso di testimoni stranieri essi dovranno possedere un valido permesso di soggiorno. Su richiesta dei futuri sposi stranieri è possibile richiedere la presenza di un interprete.

Alla luce di quanto avvenuto, l’Ufficio provvederà poi alla pubblicazione, cioè esporrà nell’Albo pretorio del Comune un foglio con i nomi dei futuri sposi e il luogo in cui si sposeranno.

Trascorsi 8 giorni (comprendenti almeno 2 domeniche) dalla pubblicazione, l’Ufficio Matrimoni rilascerà il certificato di avvenuta pubblicazione.

Questo documento dovrà essere consegnato, entro il termine di 180 giorni, all’Ufficiale dello Stato civile presso il Comune di residenza per fissare la data del matrimonio.

Una volta contratto matrimonio con un cittadino italiano, il cittadino straniero ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche se prima del matrimonio era un cittadino clandestino o irregolare.

Se possiede un permesso di soggiorno per qualsiasi altro motivo potrà richiedere la conversione del proprio permesso  in un permesso per motivi familiari utilizzando il kit da spedire in Questura tramite gli uffici postali abilitati.

Se, invece, non possiede alcun permesso di soggiorno, il cittadino straniero non può essere espulso e può comunque chiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari recandosi direttamente in Questura, Ufficio Centrale, per richiedere il permesso.

Quali documenti servono per sposarsi in comune con una straniera

Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio o unione civile nel nostro Paese, secondo la legge italiana dinanzi all’ufficiale di stato civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.

Il cittadino straniero che sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio o unione civile e, pertanto, non devono sussistere gli impedimenti previsti dal codice civile o dalla norma sui matrimoni e unioni civili. Devono anche essere rispettati i limiti minimi di età.

Gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia dovranno richiedere di contrarre matrimonio o unione civile all’ufficiale di stato civile del comune di residenza o di domicilio.

Il nulla osta

Devono, inoltre, produrre una dichiarazione, rilasciata dall’autorità competente del proprio Paese (sono autorità competenti sia quelle situate all’estero ed individuate dalla legge dello stato in questione, sia il consolato straniero in Italia), dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio o all'unione civile secondo le leggi cui sono sottoposti.

Il nulla-osta, se non è prodotto in lingua italiana, deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia

Non sono cause di impedimento a contrarre il matrimonio o l'unione civile, l'obbligo richiesto dallo stato di provenienza che il coniuge debba convertirsi ad un determinato credo religioso, o per quanto riguarda l'unione civile, il divieto di contrarre matrimonio o unione tra persone dello stesso sesso. Tale impedimenti, al fine di consentire la celebrazione anche in mancanza del nulla osta, devono risultare da documenti prodotti dall'autorità diplomatica straniera.

L’ufficiale di stato civile, una volta ricevuto il nulla osta, procede con le formalità previste per i cittadini italiani.

Interprete per persone che non comprendono la lingua italiana

Se coloro che devono contrarre matrimonio o unione civile, i testimoni o solo uno di essi non comprendessero la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall’art. 13 e 66 del d.P.R. n.396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.

L’eventuale interprete dovrà presentarsi all’ufficiale di stato civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta e sottoscrivendo un'apposita dichiarazione.

Il nome e i dati anagrafici dell'interprete devono essere inseriti nel corpo dell'atto di matrimonio, che dovrà essere firmato anche dall'interprete stesso. 

Validità del matrimonio degli stranieri in Italia

Secondo la Convenzione dell’Aja del 12 giugno 1902, il matrimonio o l'unione civile del cittadino straniero in Italia può ritenersi valido, se la disciplina dello Stato ove viene svolto nulla contesti in proposito.

Per quanto concerne il matrimonio celebrato dinanzi all’autorità consolare, questo viene ritenuto valido, quanto alla forma, purché almeno uno degli sposi sia cittadino dello Stato cui l’autorità consolare appartiene e purché gli sposi non appartengano allo Stato nel cui territorio si celebra il matrimonio. Laddove esistano specifiche convenzioni in materia, il matrimonio celebrato davanti ad un’autorità consolare può essere trascritto nei registri di stato civile.

Gli stranieri possono contrarre matrimonio dinanzi ai ministri di culto acattolici ammessi in Italia con effetti civili.

Ai cittadini stranieri che intendono contrarre matrimonio o unione civile in Italia

Chi può presentare

I diretti interessati

Come si fa

E' necessario rivolgersi all'uffiico di stato civile del Comune di residenza o domicilio

Cosa si ottiene

Le pubblicazioni di matrimonio o l'autorizzaione a poter contrarre unione civile

Costi

Nessuno

Stati Uniti e Australia

Fanno eccezione ai precedenti adempimenti due Stati: U.S.A. e Australia. Per questi due Paesi, vista l’assenza di autorità competenti a rilasciare il nulla osta, l’Italia ha scambiato con questi Paesi delle note, approvate con legge successiva, secondo le quali il cittadino statunitense o l’australiano che non riesce a produrre la documentazione prevista dal nostro Codice Civile, presenti all’ufficiale di stato civile competente i seguenti documenti:

  • una dichiarazione giurata resa davanti alla competente autorità consolare da cui risulti che nulla osta al matrimonio;
  • i documenti rilasciati dalle autorità statunitensi o australiane dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alle leggi cui il richiedente è soggetto, nulla osta al matrimonio.

Rifugiati politici e apolidi

Possono sposarsi in Italia anche i rifugiati politici o gli apolidi (ossia le persone prive di qualunque cittadinanza). In tal caso non sono tenuti a produrre il nulla osta per le pubblicazioni ma è sufficiente che presentino la certificazione attestante la condizione di rifugiato politico rilasciata dell’Alto Commissariato per i rifugiati o la certificazione attestante l’apolidia.

Modalità di avvio

A richiesta degli interessati

Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

30 gg. dalla richiesta di parte, salvo un termine superiore concordato con i nubendi

Tempo medio

La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verificche da parte dell'ufficio di stato civile

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale

No

Provvedimento finale

Redazione del verbale di pubblicazione di matrimonio o del processo verbale di richiesta di unione civile

Responsabile del procedimento

Domiziano Battaglia

Dirigente

Luca Bisi

Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
Codice civile: artt. da 93 a 101
Convenzione dell’Aja del 12 giugno 1902

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 14:08

Come ci si sposa con uno straniero?

Per potersi sposare nel territorio italiano con un cittadino straniero non serve avere un permesso di soggiorno, infatti basta la carta d'identità oppure un altro valido documento che certifichi l'identità della persona (come, ad esempio, il passaporto).

Cosa serve per sposarsi in Comune 2022?

Documenti per matrimonio civile.
Documento di identità valido;.
Stato di famiglia;.
Codice fiscale;.
Marca da bollo;.
Autocertificazione da compilare presso l'Ufficio di Stato Civile..

Quando il matrimonio e tra un cittadino italiano e uno straniero?

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.

Come sposare una straniera in Italia?

Il cittadino extracomunitario che vuole sposarsi in Italia deve richiedere presso il Consolato o l'Ambasciata del suo Paese in Italia il nulla-osta alle nozze. Il nulla osta è una dichiarazione dalla quale risulta che, in base alle leggi del proprio Stato, non esistono impedimenti al matrimonio.