Quando non serve asseverazione e visto di conformità

Quando serve presentare il visto di conformità e l'asseverazione per i bonus edilizi, tra cui il superbonus o il bonus ristrutturazione, nel caso in cui si scelga la cessione del credito o lo sconto in fattura? A dirlo è la legge di Bilancio 2022, che ha modificato le novità introdotte dal decreto antifrode.

Visto di conformità e asseverazione

Prima di tutto vediamo qual è la differenza tra visto di conformità e asseverazione tecnica. ll visto di conformità èquel documento elaborato da un professionista abilitato necessario per verificare la regolarità delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte per ottenere i bonus edilizi.

L'asseverazione tecnica viene rilasciata da un tecnico abilitato, come un geometra, un ingegnere o un architetto. Con l'asseverazione tecnica si dimostra di possedere tutti i requisiti tecnici per accedere ai bonus e la congruità delle spese sostenute.

Visto di conformità e cessione del credito

Per combattere le frodi nell'ambito dei bonus edilizi, il decreto legge anti frodi ha esteso l'obbligo di presentare il visto di conformità e l'asseverazione tecnica per la congruità delle spese, già prevista in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per il superbonus 110, anche per gli altri bonus edilizi.In particolare si tratta di bonus facciate, bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Quando non serve il visto di conformità?

Il visto di conformità e l'asseverazione tecnica erano previsti per tutti i casi in cui il contribuente avesse deciso di optare, invece che per la detrazione in dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

In risposta alle numerose critiche per la complessità della procedura, il governo con un emendamento alla legge di Bilancio 2022 ha però introdotto un'importante novità. 

Non serve presentare il visto di conformità, e l'asseverazione tecnica,

  • per gli interventi di edilizia libera
  • per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro.

Nello specifico la norma prevede che: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Visto di conformità bonus facciate

La semplificazione ha però un'eccezione. Il visto di conformità e l'asseverazione sono obbligatori, senza limiti di spesa, per i lavori del bonus facciate. Si tratta della detrazione del 60% (era il 90% nel 2021) per i lavori di rifacimento delle facciate esterne degli edifici unifamiliari e condominiali.

Agenzia delle Entrate: l’obbligo di richiedere il visto di conformità è escluso nel caso in cui il contribuente sceglie di usufruire della detrazione del 110% nella dichiarazione dei redditi e presenta quest’ultima direttamente al Fisco (attraverso il modello 730 o il modello Redditi persone fisiche), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).


Ultimamente ci si focalizza molto sulla cessione del credito dopo la Manovra 2022 e il DL Sostegni-Ter e le nuove scadenze per le cessioni multiple frutto sempre del DL 4/2022 combinato col recente provvedimento del 4 febbraio 2022 del Fisco, che ha concesso 10 giorni in più prima del paletto "UNA TANTUM".

Una particolarità interessante del sistema bonus edilizi è rappresentata dal visto di conformità, che è un documento - prodotto da precisi soggetti abilitati (commercialisti e affini, NON professionisti tecnici che invece sono adibiti al rilascio delle asseverazioni) - attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Visti di conformità per i bonus edilizi: le novità della Manovra

Al netto delle novità sopracitate 'figlie' del DL Sostegni-Ter, sappiamo che, come abbiamo avuto modo di approfondire ampiamente, la legge di bilancio 2022 ha prorogato, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, la facoltà di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto in fattura”.

Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 121 del DL Rilancio (34/2020), modificato dalla Manovra, prevede quindi ora l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%. Parliamo di questi:

  • recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica (quindi Ristrutturazioni ed Ecobonus);
  • adozione di misure antisismiche (quindi Sismabonus);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus Facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (comma 2 dell’articolo 121)

Si è trattato quindi dell'estensione dell'obbligo, già previsto per gli interventi rientranti nel c.d. Superbonus 110%, di dotarsi del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, fatti salvi gli interventi minori (comunque diversi da quelli rientranti nel Bonus facciate), intendendosi per tali gli interventi classificati come attività di edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus 110%, l’obbligo del visto e dell’asseverazione è stato infine previsto anche in caso di cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell'anno 2020, il cui accordo di cessione sia stato perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.


Chi rilascia il visto di conformità?

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi delle regole previste dall'art.35 del decreto legislativo 241/1997. Sono abilitati al rilascio:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • i responsabili dei Centri di assistenza fiscale – CAF.

Visto di conformità: a volte non serve! Ecco quando

L'obbligo di richiedere il visto di conformità viene escluso dall'art. 119 comma 11 del DL Rilancio nel caso in cui il contribuente scelga di usufruire della detrazione del 110% nella dichiarazione dei redditi e presenti quest’ultima direttamente all’Agenzia delle entrate (attraverso il modello 730 o il modello Redditi persone fisiche), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

Visto di conformità "assorbito" dalla dichiarazione: è detraibile al 110% anche il relativo onorario professionale?

Una nuova specifica FAQ dell'Agenzia delle Entrate risolve un altro quesito molto gettonato.

Si chiede se, "considerando che il visto di conformità sull’intero modello Redditi assorbe quello specifico per il super bonus del 110%", sia detraibile al 110% anche il relativo onorario professionale, indipendentemente dall’importo del credito generato dal Superbonus rispetto agli altri.

Detto dello specifico caso in cui il visto di conformità non serve (per i bonus edilizi), le Entrate sottolineano che in ogni caso il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti: si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui la dichiarazione modello 730 sia presentata a un Centro di assistenza fiscale (CAF) o a un professionista abilitato oppure all’ipotesi prevista dall’art.1 comma 574 della legge 147/2013, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell’art.17 del d.lgs. 241/1997, utilizzino in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In tali casi, infatti, il visto sull’intera dichiarazione assorbe il sopra descritto obbligo previsto dall’art.1, comma 28, lett. h) della legge di bilancio 2022.

Considerato che, ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del DL 34/2020 «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio […] del visto di conformità di cui al comma 11», il Fisco ritiene che siano detraibili le spese sostenute per l’apposizione di tale visto anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Le spese per il visto del Superbonus devono essere indicate a parte

Pertanto, qualora l’apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime spese sono detraibili.

Quando non serve visto conformità?

Il contribuente che modifica i dati relativi alle spese ammesse al superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenta direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità.

Quando non serve l asseverazione dei prezzi?

Limite di 10.000 € Ad eccezione del bonus facciate, nel caso di cessione del credito o sconto in fattura, non è necessario il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese per gli interventi ricadenti in edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 euro.

Chi è esonerato dal visto di conformità?

3.1 L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno di imposta 2022, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per ...

Quali lavori senza asseverazione?

Lavori senza visto e asseverazione, quali sono nel 2022 In termini pratici sono soprattutto le opere di manutenzione ordinaria. Ma rientrano anche l'eliminazione barriere architettoniche e l'installazione pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici.