Ricorso avverso avviso di accertamento imu fac simile

Tanti contribuenti si chiedono “come presentare un ricorso alla commissione tributaria nel 2021, 2022“. Tanti altri utenti si chiedono anche quando è il caso di presentarlo. Un altro dubbio può essere “quali sono i termini o le modalità di presentazione” del ricorso alla commissione tributaria. In questo articolo cercheremo di affrontare tutti questi dubbi. Il nostro consiglio, comunque, è quello di valutare il ricorso in commissione tributaria solo dopo avere presentato una richiesta di annullamento in autotutela. Spieghiamo meglio qui appresso.

Il ricorso in commissione tributaria o la richiesta di annullamento in autotutela scattano solo dopo avere ricevuto un accertamento IMU, TASI, TARI o altri tributi comunali o statali. Se ricevete un accertamento TARI, IMU, TASI, ecc.. il nostro consiglio è il seguente. Se ritenete che l’accertamento sia errato o infondato e che, quindi, la vostra posizione è corretta, presentate prima un ricorso in autotutela all’ente che vi ha inviato l’accertamento.

Il ricorso in autotutela potete presentarlo anche voi e senza l’aiuto di un tecnico (avvocato, dottore commercialista, ecc). E’ chiaro che se non siete capaci, dovete sempre rivolgervi ad un professionista. Se sarete voi a presentare il ricorso in autotutela, non avrete alcun costo. Detto ricorso può essere presentato in carta semplice all’ente (o Comune) che ha emesso l’accertamento. Con tale ricorso dovete chiedere soltanto l’annullamento dell’accertamento alla luce dei motivi che andrete a giustificare.

Per esempio, nel caso di pagamento già effettuato e non pervenuto all’ente oppure per altri motivi che spiegherete nella richiesta di annullamento in autotutela. Vi invitiamo a leggere un nostro dettagliato articolo su tale argomento cliccando sul seguente link: ricorso in autotutela. Se l’ente rigetta il vostro ricorso in autotutela, potete, senz’altro, valutare un ricorso in commissione tributaria per fare valere le vostre ragioni.

Quando è il caso di presentare un ricorso in commissione tributaria

Come detto nel precedente paragrafo, è sempre consigliabile, in prima battuta, contrastare un accertamento tramite un ricorso in autotutela. Tale ricorso non presenta costi in quanto si presenta, in carta semplice, presso l’ente che ha emesso l’accertamento. Nel caso di rigetto del ricorso in autotutela, potete, senz’altro, valutare la possibilità di chiedere l’annullamento dell’accertamento alla commissione tributaria provinciale.

Però, il ricorso alla commissione tributaria deve essere valutato con l’aiuto di un professionista. Infatti, è, senz’altro, ragionevole fare un’analisi dei costi necessari per affrontare il ricorso in commissione tributaria con l’importo richiesto dall’ente nell’accertamento. Facciamo un esempio banale. Se l’accertamento ha l’importo di € 100 + € 35 tra sanzioni ed interessi, è anti-economico procedere con il ricorso in commissione tributaria.

Infatti, detto ricorso presenta dei costi fissi oltre le competenze del professionista che dovrà seguirvi. In teoria, per contenziosi di importo fino a € 3.000 il contribuente può difendersi da solo (cosiddetta difesa personale, senza difensore o in proprio) senza avvocato o l’assistenza di un altro professionista (cioè legale, dottore commercialista iscritto all’albo, ragioniere e diverse altre categorie di difensori indicate dalla legge). Questo è quanto prevedere l’art. 12, comma 2, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Però, sono tanti i casi in cui l’utente, nonostante questa facoltà, si rivolge lo stesso ad un professionista. Infatti, per difendersi dinanzi alla commissione tributaria ci vuole un minimo di esperienza. Occorre sapere come impostare il ricorso o conoscere gli allegati da esibire oppure a chi va notificato il ricorso e con quali modalità. Proseguiamo con la trattazione del presente argomento “Come presentare un ricorso alla commissione tributaria nel 2021, 2022” passando al prossimo paragrafo.

Ricorso avverso avviso di accertamento imu fac simile
Avvocati, Commercialisti e altri professionisti abilitati per il ricorso commissione tributaria

I soggetti abilitati a difendere i contribuenti in un ricorso presso la commissione tributaria

I soggetti che possono assistere dei clienti in un ricorso in commissione tributaria sono indicati dall’art. 12 D. Lgs. 546/1992, comma 3. Qui sotto i soggetti.

  • Consulenti del lavoro.
  • Avvocati.
  • Commercialisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
  • I soggetti indicati fcc--f-e-cea" rel="nofollow">nell’art. 63, comma 3, del D.P.R. 29/09/1973
  • I dipendenti CAF (centri di assistenza  fiscale) di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, a condizione che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o economia ed equipollenti. In alternativa è sufficiente il diploma di ragioneria con abilitazione professionale in relazione a controversie per i quali il CAF ha prestato assistenza ai contribuenti.
  • Soggetti che, alla data del 30 settembre 1993, risultavano essere già iscritti nei ruoli di periti ed esperti  tenuti dalle camere di  commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi. In tali casi, è necessaria la laurea in economia e commercio o equipollenti oppure in giurisprudenza. Sufficiente anche il diploma di ragioniere solo per le materie riguardanti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l’IVA, l’IRPEF, l’IRAP e l’IRES.
  • I funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, (art. 30, comma 3, cfe-ff---ca" rel="nofollow">D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).
  • I dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del  lavoro (C.N.E.L.). Inoltre, i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate (art. 2359 del c.c., comma 1, n. 1), per le controversie nelle quali sono parti gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia ed equipollenti. In alternativa anche sufficiente il diploma di ragioneria e relativa abilitazione professionale.

Su quali atti è possibile proporre ricorso presso la commissione tributaria

Solo su determinati atti il contribuente può presentare ricorso presso la commissione tributaria ed in questo articolo vi diremo anche come presentarlo. E’ chiaro che il contribuente, per impugnare un atto, deve averne la preventiva notifica da parte dell’ente (Comuni, amministrazione finanziaria). Qui appresso vi indichiamo tutte le tipologie di atti sui quali è possibile fare opposizione alla commissione tributaria. E’ l’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 che disciplina queste materie.

  • Avviso di accertamento di un tributo (per esempio IMU, TASI, TARI).
  • Avviso di liquidazione di un tributo.
  • Accertamento di un tributo sugli eredi.
  • Provvedimento con cui vengono irrogate le sanzioni.
  • Cartella esattoriale di pagamento e ruolo.
  • Avvisi di mora.
  • Iscrizione di ipoteca sugli immobili.
  • Apposizione fermo amministrativo autoveicoli.
  • Ricorsi su bollo auto.
  • Atti che hanno a che fare con operazioni catastali (per esempio, ricorsi su attribuzione rendite catasto).
  • Rifiuto su restituzione sanzioni pecuniarie, tributi oltre interessi o altri accessori non dovuti.
  • Diniego o revoca di agevolazioni.
  • Rigetto domande relative alla definizione agevolata di tributi vari.
  • Eventuali altri atti per il quale la legge prevede la possibilità di opposizione dinanzi alle commissioni tributarie (esempio ricorso su tributi non dovuti consorzio di bonifica potrebbe rientrare).

Andiamo avanti con l’argomento “Come presentare un ricorso alla commissione tributaria nel 2021, 2022“. Nel successivo paragrafo descriviamo la pronuncia della Corte di Cassazione sull’ampliamento degli atti impugnabili presso la commissione tributaria.

La pronuncia della Corte di Cassazione sugli atti opponibili presso la Commissione Tributaria

Gli atti impugnabili presso la commissione tributaria possono anche andare oltre quelli previsti dall’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992. Su questo argomento si è pronunciata la Corte di Cassazione. Tale importante organo ha decretato l’impugnabilità di altri atti non indicati dal predetto Decreto Legislativo. Per esempio, la Corte ha confermato la possibilità di fare ricorso presso la commissione tributaria per Comunicazioni di Irregolarità Fiscale.

Con la recente Ordinanza dell’11 febbraio 2021, n. 3466, la Suprema Corte ha stabilito che l’entità degli atti impugnabili, ai sensi dell’19 del D. Lgs. n. 546/1992, devono essere intesi in senso estensivo. Ciò sia in ottemperanza alle norme costituzionali di tutela del contribuente (articoli 24 e 53 dell Costituzione) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Costituzione) che per effetto dell’allargamento della giurisdizione tributaria intervenuto con la Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Tale sentenza, quindi, legittima il contribuente a ricorrere presso la commissione tributaria anche su atti che possono far supporre una futura pretesa tributaria. Pertanto, non è necessario il successivo ricevimento dell’avviso di accertamento per concretizzare il ricorso. Il ricorso alla commissione tributaria può essere fatto anche alla notizia degli atti preliminari al ricorso stesso. Andiamo avanti con la trattazione dell’argomento “come presentare un ricorso alla commissione tributaria 2021, 2022“.


Le modalità di proposizione del ricorso in commissione tributaria

Il ricorso in commissione tributaria deve essere presentato con marca da bollo presso la relativa sede provinciale della stessa commissione. Dopo il ricorrente deve notificare detto ricorso (ex art. 20 D. Lgs. n. 546/92), presso l’ente interessato dal contenzioso. Per esempio, se il ricorso riguarda un accertamento IMU, TASI o TARI (oppure se presentato avverso una ingiunzione di pagamento) deve essere notificato al Comune. Tale notifica del ricorso in commissione tributaria può essere effettuata in uno dei seguenti modi.

  • Notifica tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento (senza busta). Con tale forma di spedizione, il ricorso si intende notificato, dal ricorrente, al momento della spedizione. In questo caso fa fede il timbro dell’Ufficio postale che riceve la raccomandata.
  • Notifica per mezzo dell’Ufficiale Giudiziario. In tale caso il ricorso si intende notificato (ai sensi dell’art. 137 c.p.c.) con la consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario. Il ricorrente presenta all’Ufficiale giudiziario la copia originale ed una copia conforme del ricorso. L’Ufficiale Giudiziario, dovrà consegnare alla parte resistente la copia e restituirà al ricorrente l’originale sul quale riporterà la relata di avvenuta notifica.
  • Consegna al protocollo dell’ente. In tale caso l’impiegato addetto rilascerà una ricevuta di notifica sulla quale saranno riportati data e numero di protocollo.

I termini per la presentazione del ricorso in commissione tributaria

Il ricorso in commissione tributaria deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto che si andrà ad impugnare (per esempio accertamento IMU). Tale termine è perentorio ed a pena di inammissibilità. Questo è quanto prevede l’art. 21 del D. Lgs. n. 546/92. Il termine di sessanta giorni va computato secondo quanto disposto dall’articolo 2963 del codice civile e dall’articolo 155 del codice dio procedura penale.

Ai sensi di tali e predette disposizioni, i sessanta giorni si conteggiano escludendo il giorno iniziale (cioè quello in cui è stato notificato il provvedimento da contestare). Deve essere, invece, compreso il giorno finale. Però, se il giorno finale (cioè il sessantesimo giorno) cade in un giorno festivo (oppure di sabato), la scadenza si intende prorogata al primo giorno feriale successivo. 

In estate, nel periodo delle ferie, vi è la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il giorno 1 Agosto ed il 15 Settembre. Di conseguenza, ogni termine, in tale arco temporale, si blocca. Ciò è previsto dalla Legge n. 742/1969. Ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche l’effetto di un reclamo.

In tal caso, può contenere una proposta di mediazione con la revisione dell’importo dell’accertamento. L’eventuale procedura di reclamo-mediazione (se condivisa dalle parti) deve essere portata a termine entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notifica del ricorso alla commissione tributaria. L’istituto della mediazione fino al 31 dicembre 2015 è stata applicato solo per gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate. A partire dal 1° gennaio 2016, la mediazione è stata estesa anche controversie relative agli enti locali, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’agente e ai concessionari della riscossione.

Impugnazione della sentenza della commissione tributaria

La sentenza della commissione tributaria può essere impugnata dal ricorrente entro 60 giorni dalla sua notificazione ad istanza di parte. L’appello può essere presentato innanzi alla Commissione regionale competente per territorio (cosiddetta competenza territoriale). Per le Province autonome di Bolzano e Trento, il giudice competente ai fini dell’appello è la commissione tributaria di 2° grado che ha sede nel capoluogo della relativa provincia.

Termini e modalità nel caso di proposta di mediazione

Prima di rendere ufficiale l’impugnazione, occorre valutare se la controversia abbia un valore superiore o inferiore a € 50.000. Se inferiore alla predetta cifra, il ricorso può essere preceduto da un reclamo. Ciò al fine di iniziare un procedimento di mediazione che potrebbe portare ad una soluzione stragiudiziale, cioè, al di fuori dal contenzioso ufficiale ( art. 17-bis D. Lgs. n. 546/1992).

Il reclamo deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto che si ritiene di impugnare (per esempio accertamento IMU). Dopo aver presentato il reclamo, inizia a decorrere un periodo di 90 giorni all’interno del quale la mediazione può concludersi o meno. In questo periodo l’ente sospende le riscossioni relative al contenzioso in atto.

Se il contribuente riesce a concludere, con esito positivo, la mediazione con l’ente, potrà contare su un abbattimento delle sanzioni al 35% sugli importi minimi previsti per legge. In tale circostanza verrà sottoscritto un accordo di mediazione tra contribuente – ricorrente ricorrente e l’ente. Nell’ipotesi in cui non vi sia l’accordo tra le parti, il ricorrente può accettare la decisione della controparte oppure può decidere di costituirsi in giudizio dinanzi al giudice tributario.

La costituzione in giudizio deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni previsti per la definizione della procedura di reclamo-mediazione. Ciò anche se il provvedimento di rigetto del reclamo-mediazione è notificato al contribuente prima dei predetti 90 giorni (aca-ed--aa-cdcee" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014 dell’Agenzia delle Entrate: sito esterno banca dati CERDEF).

Non caso in cui non venga presentato il reclamo, il contribuente può presentare il ricorso in commissione tributaria. Anche in questo caso il termine è di 60 giorni (tenendo in considerazione l’eventuale sospensione feriale dei termini). E’ chiaro che il mancato rispetto del termine di 60 giorni, lo stesso verrà dichiarato inammissibile.

Cosa deve contenere un ricorso alla commissione tributaria

Il ricorso, per essere considerato valido, deve riportare un serie di dati che indichiamo qui sotto.

  • Bisogna indicare i riferimenti dell’atto che si ritiene di impugnare.
  • L’ufficio contro il quale si presenta il ricorso.
  • Le motivazioni per cui viene presentato il ricorso.
  • L’indicazione della Commissione tributaria alla quale il ricorso è diretto.
  • Il Codice Fiscale di chi presenta il ricorso (ricorrente).
  • Il nome del legale rappresentante del ricorrente e il relativo suo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
  • Mancanza di sottoscrizione da parte del ricorrente.

Nel caso in cui una delle predette indicazioni non vengono inserite (o siano incerte) nel ricorso alla commissione tributaria, il ricorso viene ritenuto “inammissibile”. Fanno eccezione l’indicazione della PEC e del codice fiscale.

Dal 1 Luglio 2019 obbligatorio il PTT (Processo Tributario Telematico)

Dal 1 Luglio 2019 per le opposizioni presso le Commissioni Tributarie Provinciali, riguardanti gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, bisogna avvalersi del Processo Tributario Telematico. Utilizzando questa procedura, la notifica e il deposito degli atti processuali vengono eseguiti in forma digitale (artt. 16 e 16-bis D. Lgs. n. 546/1992). Al fine di poter utilizzare questa forma di notifica telematica, bisogna registrarsi sull’applicazione PTT del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT).

Per registrarsi sul Sigit bisogna visitare il sito Giustizia Tributaria e seguire quanto viene spiegato. Al fine di intraprendere il contenzioso online, occorre una firma digitale valida ed il possesso di una PEC (indirizzo di posta elettronica certificata). Con tale tipi di ricorso, le parti potranno depositare gli atti processuali, presso le Commissioni Tributarie, con modalità telematiche. Possono anche consultare, in forma telematica, tutti i provvedimenti prodotti da tutte le parti. Nel prossimo paragrafo sull’argomento “come presentare un ricorso alla commissione tributaria” andiamo a trattare i costi da sostenere per un ricorso in commissione tributaria.

Ricorso avverso avviso di accertamento imu fac simile
Ricorso in commissione tributaria: Chi deve sostenere le spese

I costi da sostenere per un ricorso in commissione tributaria

E’ chiaro che opporsi ad un accertamento presentando un ricorso in commissione tributaria, comporta dei costi (spese). Occorre pagare il professionista (se la controversia rientra nei 3000 Euro). Ma, come dicevamo in un precedente paragrafo, capita spesso di chiedere l’assistenza di un legale, commercialista o altro tecnico anche nei casi di procedure all’interno dei 3000 €. Vi è il costo relativo al contributo unificato. Qui sotto i costi che dipendono dal valore della controversia.

  • 30 € per controversie fino a 2.582,28 €.
  • 60 € per controversie con valore tra 2.582,28 e 5.000 .€
  • 120 € per controversie per le quali non è facile determinarne il valore e per quelle comprese tra 5.000 € e 25.000 €.
  • 250 € per controversie da 25.000 € e 75.000 €.
  • 500 € per liti tra 75.000 € e 200.000 €.
  • 1.500 € per importi che vanno otre 200.000 €.

Le parti devono dichiarare il valore della controversia proprio per quantificare l’importo del contributo unificato. Nell’importo, si deve considerare l’imposta di base dell’accertamento e non le sanzioni ed interessi. Se l’oggetto del contendere è costituito da sanzioni (per esempio multe) sono queste ultime a rappresentare il valore della controversia.

Quando le parti si costituiscono presso la commissione tributaria, devono presentare anche la nota di iscrizione a ruolo. In tale nota devono indicare il valore della controversia (detta anche valore della lite), la materia del contendere, l’atto impugnato e la data di notifica del ricorso. Devono essere inseriti nella nota i nomi delle parti e del difensore che si costituisce. Il contributo unificato può essere pagato in una tabaccheria o anche presso un rivenditori di valori bollati. E’ anche possibile pagarlo con modello F23. In quest’ultimo caso, il codice tributo da indicare è 171T. La ricevuta di pagamento del contributo unificato deve essere allegata al ricorso.

La sospensione dell’esecuzione degli atti oggetto di ricorso in commissione tributaria

Chi propone il ricorso (quindi, il ricorrente) se ritiene che dall’atto impugnato può conseguire un danno irreparabile o grave, può chiedere alla commissione tributaria la sospensione degli effetti del provvedimento. La richiesta di sospensione può essere indicata nello stesso ricorso oppure con separata istanza. In tale caso il Presidente della commissione tributaria con decreto fissa la trattazione dell’udienza con cui decidere l’eventuale sospensione.

In caso di urgenza eccezionale, il presidente, con decreto motivato, può disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino a che il collegio di pronunci. L’istanza di sospensione deve essere valutata entro 180 giorni dalla data di presentazione. Durante il periodo di sospensione cautelare maturano gli interessi sull’atto al tasso previsto dalle leggi vigenti. Continua la nostra trattazione sull’argomento “Come presentare un ricorso alla commissione tributaria 2021, 2022

La fase della discussione e sentenza del ricorso in commissione tributaria

Il ricorso in commissione tributaria viene discusso in camera di consiglio. Le parti, cioè, non sono presenti. Viene discusso in udienza pubblica solo se ne viene fatta espressa richiesta. Tale richiesta può anche essere presentata al’interno dello stesso ricorso in commissione tributaria. La fissazione della data dell’udienza, nella quale si andrà a discutere il ricorso verrà resa nota dalla segreteria della Commissione Tributaria Provinciale alle parti costituite almeno 30 giorni prima della data stabilita.

Si pone in evidenza che sia il ricorrente sia l’ente possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di fissazione dell’udienza. Invece, fino a 10 giorni liberi prima le parti possono presentare memorie difensive illustrative. Nel caso in cui il contenzioso si discuta in camera di consiglio, possono essere presentate deduzioni brevi anche fino a 5 giorni liberi prima della data della trattazione.

Nel caso di udienza pubblica, il giudice relatore espone al Collegio i fatti del ricorso. Il Presidente, poi, da la possibilità di esporre le proprie posizioni. Ad udienza ultimata, la Commissione Tributaria Provinciale delibera la decisione in camera di consiglio. La commissione tributaria, nell’emettere la sentenza, addebita le spese di giudizio alla parte soccombente.

Considerando l’addebito complessivo delle spese di giudizio si consiglia di chiamare in causa la commissione tributaria solo quando si ritiene di avere ampie possibilità di spuntarla. Ciò in quanto si rischia di pagare imposta di base, sanzioni, interessi e spese integrali di giudizio. Prima della riforma era rimessa alla commissione tributaria la decisione di caricare le spese di giudizio alla parte soccombente oppure compensarle tra le parti. E’ stato di uso frequente, prima delle riforma, la compensazione delle spese.

Fac simile modello di ricorso alla commissione tributaria per agenzia entrate, comuni, ecc.

Con questo paragrafo vogliamo darvi la possibilità di scaricare dei modelli editabili di ricorso in commissione tributaria. E’ ovvio che questi modelli sono dei fac simile. Quindi dovete personalizzarli in base alla vostra situazione o quella del vostro cliente (s siete dei professionisti). I fac simile di ricorsi alla commissione tributaria sono in formato word. Per scaricarli basta cliccare sul modello di vostro interesse. Vi sono due modelli fac simile. Uno per ricorsi agenzia delle entrate e l’altro per ricorsi presso altri enti (per esempio Comuni o altri enti locali). Sono stati estratti dal sito documentiutili.com

La prescrizione di una sentenza della commissione tributaria

La sentenza di un giudice tributario diventa irrevocabile col suo passaggio in giudicato. Una sentenza passa in giudicato quando non può più essere impugnata. Col predetto passaggio in giudicato la sentenza costituisce un titolo giuridico per la pretesa tributaria. E’ chiaro, però, che la riscossione di un relativo credito susseguente ad una sentenza tributaria segue un regime di prescrizione decennale. Ciò è quanto previsto dall’art. 2953 del codice civile.

Cosa potrebbe succedere ? Può succedere che dopo una sentenza di condanna tributaria (per esempio della commissione tributaria) l’utente non paga. A tal punto, se l’ente, per oltre 10 anni, non invia solleciti o intimazioni di pagamento per oltre dieci anni, interviene la prescrizione. A chiarire ciò è stata una sentenza della commissione tributaria della Regione Molise (sentenza n. 240/2 del 28/07/2020).

Nel caso di specie i giudici molisani, rifacendosi ad una sentenza della Suprema Corte (la n. 21623 del 2015) hanno confermato il termine di prescrizione decennale. In tal caso, quindi, non opera il termine di decadenza previsto per l’esecuzione degli atti amministrativi ma il termine di 10 anni previsto dall’art. 2953 c.c. La considerazione di questa redazione è che bisogna rispettare i propri doveri tributari e soprattutto le sentenze. Però, se l’ente che è uscito vincente da un ricorso, non sollecita il pagamento all’utente per oltre 10 anni, perde ogni diritto alla riscossione delle somme.


I consigli della nostra redazione di TributiComunali.it

In questo articolo abbiamo trattato, in modo dettagliato, l’argomento “come presentare un ricorso alla commissione tributaria“. L’argomento è stato descritto da vari punti di vista. Qui sotto, invece, indichiamo diversi articoli del nostro blog senz’altro importanti e da leggere.

  • La riscossione coattiva dei tributi locali.
  • Elenco dei codici tributo più ricorrenti.
  • A cosa corrisponde il codice tributo 3924.
  • Il Nuovo calcolo IMU gratis di TributiComunali.it. Provalo adesso.
  • Come vendere un immobile (fabbricato o terreno) con ipoteca.
  • Abolito aggio di riscossione sulle cartelle esattoriali dal 2022.
  • Legge Finanziaria 2022: ridotta IRPEF ed eliminata IRAP per ditte individuali e liberi professionisti.
  • Immobili in corso di costruzione F3.
  • Notifica avviso di accertamento IMU TASI.

Come impugnare avviso di accertamento IMU?

Ricorso contro l'avviso di accertamento Il contribuente che ritenga l'avviso di accertamento illegittimo o infondato può rivolgersi al Giudice tributario, rappresentato dalla Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso dovrà essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento (art. 21, D.

Come fare ricorso per l'IMU?

Ricorso contro avviso di accertamento IMU Una volta notificato l'avviso di accertamento IMU, il Sig. Rossi ha a disposizione 60 giorni per espletare un ricorso e chiedere l'annullamento del provvedimento. In particolare egli può presentare un'istanza di autotutela direttamente all'Ufficio Tributi del Comune.

Quando va in prescrizione l'IMU del 2016?

Per cui in caso di accertamento per omesso o parziale versamento il termine di decadenza della prescrizione per l'emissione dell'avviso IMU 2016 è fissata il 26/03/2022. Detta scadenza fa riferimento a tutti i tributi locali dovuti relativi all'anno 2016.

Quanto costa fare un ricorso alla commissione tributaria?

Contributo unificato tributario (CUT).