Schemi e schede procedura penale pdf gratis

####### SCHEDE

####### STACCABILI

COLLANA SCHEMARI SIMONE

ES Studio Memorizzazione Ripasso

DI DIRITTO

PROCESSUALE

PENALE

Metodo schematico Simone

####### XIII EDIZIONE

7/

SIMONE

EDIZIONI GIURIDICHE

SIMONE

EDIZIONI GIURIDICHE

PREMESSA

Da oggi « Schemi & Schede », per distinguersi dalla concorrenza che

tende a confondere i nostri clienti, rientra nella nuova collana « Schemari

Simone ».

Questi originali volumi seguono i programmi tradizionali degli Atenei po-

nendosi come sussidio del manuale adottato per:

— delineare un quadro sistematico della materia;

— identificare, al pari delle « slides », i punti chiave e le linee generali della disciplina;

— dedicare maggiore attenzione agli argomenti «caldi» più frequente-

mente oggetto di domande d’esame; — facilitare la lettura , agevolare la memorizzazione , velocizzare il ripasso.

I volumi sono strutturati in pagine staccabili per essere facilmente inserite

negli schedari a fogli mobili utilizzati per prendere appunti durante le lezioni.

In particolare, gli Schemi & Schede di Diritto Processuale Penale , costituiscono, per quanti si apprestano ad affrontare questa complessa

disciplina, un utile supporto per la propria preparazione.

Il lavoro, strutturato in tavole sinottiche e schemi articolati , presuppone già una conoscenza di base della materia e se ne raccomanda la conte-

stuale (o successiva) consultazione del manuale istituzionale.

Questa XIII edizione si giova di una veste grafica più accattivante ed af- fianca agli schemi tre differenti rubriche :

osservazioni , che approfondisce aspetti rilevanti della disciplina; — differenze , che analizza aspetti particolari della materia, stimolando i

confronti e i paralleli fra i diversi istituti; — in sintesi , che offre un quadro riepilogativo degli argomenti affrontati.

L’edizione è aggiornata alle più recenti modifiche intervenute nel codice

di rito tra le quali il D. 1° marzo 2018, n. 21 ( Riserva di codice nella

materia penale ), il D. 6 febbraio 2018, n. 11 ( Giudizi di impugnazione ), la L. 11 gennaio 2018, n. 6 ( Protezione dei testimoni di giustizia ) e la L. 11

gennaio 2018, n. 4 ( Disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici ).

Aiuto...... Help......, SOS......

Questo volume mi ha aiutato molto, ma non trovo in commercio lo « Schemi & Schede » di un’altra disciplina che devo studiare**!**

Cosa devo fare?

È il momento di metterti in gioco e fare da te**!**

Ecco alcuni consigli...

Apri il libro di testo e consulta l’indice generale *****.

Ti renderai conto che esiste una partizione complessiva della materia

i cui argomenti principali ( che sono, di regola, i titoli dei Capitoli ) possono essere utilizzati per costruire i tuoi schemi.

Inizia a leggere capitolo per capitolo per dare una prima sistemazione

degli argomenti cardine partendo dalle «parole-sistema»: definizione, fondamento, oggetto, riferimenti normativi, funzioni, soggetti, applicazioni,

limiti, paralleli, differenze, eccezioni etc. cercando, istituto per istituto, di inserire e incasellare tutti i concetti in questo schema.

Così avrai costruito la scaletta......!

che ti consentirà, al momento dell’esame, riportando alla mente le « parole sistema », di ricordare con facilità, esporre con ordine e «navigare» sugli

istituti affini, contrari etc.

A completamento dello schema:

— se assisti alle lezioni potrai integrare il testo con gli appunti presi;

— se assisti agli esami potrai annotarti le domande più gettonate.

Ti consigliamo di acquistare uno schedario a fogli mobili per poter interval-

lare gli appunti presi dal vivo con i tuoi schemi riassuntivi ricavati dal testo.

Usa prevalentemente una matita o penne cancellabili a diversi colori

per integrare , sottolineare ed evidenziare i termini più importanti.

Lascia sempre un po’ di margine laterale ad ogni pagina per poter aggiun-

gere successivamente eventuali « glosse » o « arricchimenti ».

***** Anche l’ indice analitico è utile per identificare i principali argomenti di studio. In tal modo si completa la preparazione e si può affrontare con più sicurezza la prova d’esame.

     

Limiti

►limiti di efficacia nello spazio , in ossequio al principio di territorialità ►limiti di efficacia nel tempo , in conformità col principio di irretroattività

   

I parametri ed i valori cui si ispira il nostro codice di rito possono essere adeguatamen- te valutati e compresi solo avendo presente il quadro dei vari sistemi processuali vigen- ti nei diversi paesi. In linea teorica, i sistemi processuali sono tre: accusatorio , inquisitorio e misto , quest’ultimo caratterizzato dalla combinazione dei caratteri dell’accusatorio e dell’in- quisitorio.

Caratteri del modello accusatorio

► parità tra accusa e difesa ►giudice super partes ► distinzione fra giudice e P. ► principio dialettico ►formazione delle prove in dibattimento ► oralità dell’istruzione e pubblicità del processo ► presunzione di innocenza ► eccezionalità della custodia cautelare

Caratteri del modello inquisitorio

► preminenza dell’accusa sulla difesa ► giudice-inquisitore (giudice istruttore o P. con poteri inquisitori) ►fase di istruzione segreta e scritta ► precostituzione delle prove ►utilizzabilità delle prove in dibattimento ► presunzione di colpevolezza dell’inquisito ► carcerazione preventiva ampiamente ammessa

Caratteri del modello misto

► fase istruttoria di tipo inquisitorio

▻ giudice inquisitore ▻ predominio dell’accusa sulla difesa ▻ inquisizione scritta e segreta ▻ distinzione tra giudice e P.

► fase dibattimentale di tipo inquisitorio

▻ terzietà del giudice ▻ parità tra accusa e difesa ▻ udienza pubblica ▻ oralità delle prove



      

 

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Il vigente sistema italiano è di tipo misto tendenzialmente accusatorio. Il codice di rito previgente, approvato con R. 19-10-1930, n. 1399, nel periodo del re- gime dittatoriale fascista , era di impronta marcatamente inquisitoria , con limitati spa- zi accusatori nella sua fase dibattimentale, e tale rigida impronta fu successivamente attenuata solo dopo la conquista della democrazia, quando innumerevoli novelle le- gislative ed una serie di sentenze della Corte Costituzionale provvidero ad innestare nella sua originaria trama importanti aspetti accusatori. La svolta decisiva per il nostro modello processuale si è avuta con la legge 16-2-1987, n. 81 , che ha delegato il Governo ad emanare il nuovo codice di procedura penale se- condo un modello di tipo accusatorio, pur mantenendo taluni elementi inquisitori che, successivamente, con la cd. legislazione dell’emergenza, sono stati incrementati in funzione di una più incisiva lotta alla criminalità organizzata. Il nostro sistema processuale è così divenuto solo “prevalentemente” accusatorio, an- che se in tempi più recenti deve registrarsi una spinta alla valorizzazione dei principi accusatori attraverso la modifica dell’art. 111 Cost. , con la introduzione dei canoni del cd. giusto processo, e la nuova previsione codicistica delle indagini difensive.

Caratteri accusatori del sistema processuale italiano

► terzietà del giudice ► parità dialettica tra accusa e difesa ► centralità e oralità del dibattimento ►formazione della prova in contraddittorio tra le parti ► pubblicità ►giusto processo

    

Generalità

►è esercitata, per tutte le controversie da magistrati ordinari , istituiti e regolati secondo le norme dell’ordinamento giudiziario e soggetti am- ministrativamente al Consiglio Superiore della Magistratura (art. 102, c. 1, Cost.).

Nozione

►La giurisdizione penale è competente per le violazioni di quelle norme ( penali ) che importano, come conseguenza, l’applicazione di una san- zione penale (reclusione, multa etc.). Essa è retta da alcuni principi fon- damentali

Caratteri

► strumentalità ► indipendenza ► imparzialità ► indeclinabilità

► identità :

▻ giurisdizione ordinaria ▻ giurisdizioni speciali





      

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Responsabilità dei magistrati

► civile

▻il mantenimento dell’attuale principio della responsabilità indiretta del magi- strato (l’azione risarcitoria rimane azio- nabile nei confronti dello Stato) ▻la limitazione della clausola di salvaguar- dia che esclude la responsabilità del ma- gistrato ▻la ridefinizione delle fattispecie di colpa grave ▻l’eliminazione del filtro endoprocessua- le di ammissibilità della domanda ▻una più stringente disciplina della rival- sa dello Stato verso il magistrato (L. 27- 2-2015, n. 18)

► amministrativa ▻come tutti gli impiegati dello Stato

note 

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Principi relativi agli organi giurisdizionali

► autonomia ed in- dipendenza della magistratura (art. 104 Cost.)

▻l’ indipendenza è garantita da una serie di principi, tra cui:

▸inamovibilità dei magistrati (art. 107) per garantire la per- manenza nella sede e nella fun- zione ▸accesso alla magistratura me- diante pubblico concorso (art. 106) per garantire una selezio- ne pubblica ed evitare qualsiasi forma di « cooptazione di casta » ▸limiti, imposti ai magistrati dal- la legge, al diritto di iscriversi ai partiti politici (anche se è loro consentito di candidarsi alle ele- zioni con il successivo divieto di proseguire la carriera nella cir- coscrizione dove si sono presen- tati) ▸soggezione del giudice alla sola legge ▸distinzioni fra i magistrati basa- te solo sulle funzioni e non sul grado ▸dipendenza funzionale (non ge- rarchica) della polizia giudizia- ria (art. 109)

Principi relativi all’imputato

► diritto di difesa (art. 24, c. 2, Cost.) ► presunzione di non colpevolezza (art. 27, c. 2, Cost.)

► diritto alla liber- tà personale (art. 13 Cost.)

▻ riserva assoluta di legge per la previsione dei casi in cui è ammessa la restrizione ▻ riserva all’autorità giudiziaria del potere di porre li- mitazioni ▻ eccezionalità dei casi in cui l’ autorità di polizia può adottare provvedimenti restrittivi ▻ obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti restrit- tivi ▻previsione di termini massimi di custodia cautelare

► Divieto di estra- dizione per reati politici , eccetto i delitti di genoci- dio (art. 26)

▻per reati politici si intendono quelli puniti per finali- tà di persecuzione politica ▻non vi rientrano i delitti manifestamente contrari ai principi fondamentali della Costituzione

     

 

Principi relativi al processo penale

► divieto per il giudice di procedere d’ufficio (art. 112 Cost.) ► principio della contestazione , per cui nessuno può essere condannato per un fatto per il quale non sia stato posto in condizioni di difendersi (art. 516) ► principio del contraddittorio , consistente nella partecipazione delle parti (P. ed imputato) alle fasi del processo dinanzi ad un giudice terzo od imparziale (art. 111 c. 2 Cost.) ► principio della lealtà processuale , consistente nel dovere di collaborare all’attuazione della volontà della legge (artt. 105, 358) ► principio del libero convincimento del giudice nella valutazione delle pro- ve (art. 192) ► principio della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost.) ► principio dell’ oralità e della concentrazione (art. 526) ► principio di pubblicità ► principio di parità fra accusa e difesa (art. 146 disp.) ► principio del favor rei , spettando all’ufficio dell’accusa provare la colpevo- lezza dell’imputato. Ulteriori espressioni di tale principio possono ritener- si quella del divieto di reformatio in peius (art. 597, c. 2 e 3) e quella dell’im- mediata declaratoria delle cause di non punibilità (art. 129) ► principio del favor libertatis , concernente la garanzia di tutela della sfera della libertà personale del reo ► principio del ne bis in idem (art. 649)

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La norma che consente l’ingresso di tali principi nel nostro ordinamento è l’art. 10, c. 1 e 2, Cost., in base al quale: «1. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. 2. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle nor- me e dei trattati internazionali».

I principi di diritto internazionale prevalgono sulle disposizioni codicistiche con essi contrastanti.

Principi di diritto internazionale

► presunzione di innocenza ►diritto ad un processo pubblico ►diritto ad un giudizio in tempi ragionevoli ►diritto dell’imputato all’ uso di una lingua a lui nota ►diritto alla piena e pronta conoscenza della imputazione ►diritto ad un procedimento corretto e leale ►diritto ad essere giudicato da un Tribunale corretto ed imparziale ►diritto al giusto processo



     

 

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Il vigente sistema di diritto processuale penale, impostato secondo il modello accusa- torio , contempla una netta separazione tra la fase, non giurisdizionale, delle indagini preliminari , svolte dalla P. sotto la direzione del P. o da quest’ultimo personalmen- te e finalizzata all’accertamento della notitia criminis ed all’eventuale promozione dell’azione penale, e la fase del processo , di natura giurisdizionale, celebrata innanzi ad un giudice nel contraddittorio tra P. ed imputato, finalizzata alla pronuncia nel me- rito della imputazione e, quindi, deputata alla raccolta ed alla formazione della prova. A tale differenza funzionale tra le «fasi» indicate corrisponde altresì una differenza con- cettuale tra i termini, spesso adoperati come sinonimi, «procedimento» e «processo». Procedimento è propriamente la fase che inizia con l’acquisizione della notizia di rea- to e che giunge all’esercizio dell’azione penale. Processo sta, invece, ad indicare quel- la fase del procedimento penale che si svolge davanti al giudice e che consegue all’eser- cizio dell’azione penale.

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Oltre ad indicare tecnicamente la fase pre-processuale dell’attività di indagine, il ter- mine procedimento sta a significare altresì l’insieme delle attività e degli atti cronolo- gicamente ordinati in funzione di una decisione finale. In questo senso il processo è ri- compreso e racchiuso nel procedimento, di cui costituisce una fase solo eventuale ; esso può definirsi come lo stadio giurisdizionale del procedimento.

Sebbene i termini procedimento e processo siano spesso utilizzati come sinonimi, oc- corre precisare che mentre il procedimento ha inizio con l’acquisizione della notizia di reato e si conclude con la richiesta di archiviazione o con l’esercizio dell’azione pena- le (art. 405), il processo inizia laddove termina il procedimento, con la formulazione dell’imputazione, ossia con l’esercizio dell’azione penale. Dunque, l’esercizio dell’azione penale segna il passaggio dalla fase del procedimento a quella del processo ed un soggetto viene definito indagato nella fase del procedi- mento, imputato nel processo. Tuttavia, il termine procedimento viene utilizzato nel codice anche per denotare il tipo di procedu ra da rispettare, ossia la regola da seguire (modus procedendi). Secondo questa diversa accezione del termine procedimento, nell’ambito del proces- so si parla di procedimento in camera di consiglio (art. 127); si definisce procedimento di esecuzione quello rela tivo alle sentenze irrevocabili o comunque esecutive (art. 666); procedimento di sorve glianza quello in tema misure di sicurezza, grazia, liberazione condizionale, riabili tazione e rinvio dell’esecuzione di pene o sanzioni sostitutive (artt. 677-684); si parla di procedimento per il riconoscimento in Italia di sentenze penali stra- niere o per l’esecuzione all’estero di sentenze penali italiane (artt. 742-746 c.p.) ed anche in materia di rogatorie internazionali passive e di estradizione per l’estero si usa il termine proce dimento (artt. 723-729 e 697-719).





Sebbene i termini procedimento e processo siano spesso utilizzati come sinonimi, oc- corre precisare che mentre il procedimento ha inizio con l’acquisizione della notizia di reato e si conclude con la richiesta di archiviazione o con l’esercizio dell’azione pena- le (art. 405), il processo inizia laddove termina il procedimento, con la formulazione dell’imputazione, ossia con l’esercizio dell’azione penale. Dunque, l’esercizio dell’azione penale segna il passaggio dalla fase del procedimento a quella del processo ed un soggetto viene definito indagato nella fase del procedi- mento, imputato nel processo. Tuttavia, il termine procedimento viene utilizzato nel codice anche per denotare il tipo di procedura da rispettare, ossia la regola da seguire(modus procedendi). Secondo questa diversa accezione del termine procedimento, nell’ambito del proces- so si parla di procedimento in camera di consiglio (art. 127); si definisce procedimento di esecuzione quello relativo alle sentenze irrevocabili o comunque esecutive (art. 666); procedimento di sorveglianza quello in tema misure di sicurezza, grazia, liberazione condizionale, riabilitazione e rinvio dell’esecuzione di pene o sanzioni sostitutive (artt. 677-684); si parla di procedimento per il riconoscimento in Italia di sentenze penali stra- niere o per l’esecuzione all’estero di sentenze penali italiane (artt. 742-746 c.p.) ed anche in materia di rogatorie internazionali passive e di estradizione per l’estero si usa il termine procedimento (artt. 723-729 e 697-719).

Differenze



   

     

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Lo stato indica, nella dimensione dinamica del procedimento, il momento nel quale esso è giunto, il che assume rilevanza soprattutto in rapporto al maturarsi delle preclu- sioni processuali (ad es. il giudizio abbreviato può essere richiesto nell’udienza preli- minare, non in uno stato successivo). Per grado del procedimento deve, invece, intendersi il suo eventuale sviluppo vertica- le , che può articolarsi, dopo un primo grado, in un successivo giudizio in ordine alla medesima res judicanda. Il numero dei gradi varia a seconda del tipo di procedimento.

Procedimento di cognizione (relativo all’azione penale tipica)

►giudizio di primo grado ►giudizio di appello ►giudizio di cassazione

Il giudizio di secondo e di terzo grado riguardano dunque il grado dell’appello e del ri- corso per cassazione, che costituiscono mezzi ordinari di gravame e che si risolvono, di norma, nella celebrazione di una udienza dibattimentale pubblica od in camera di con- siglio. Mezzo straordinario di gravame è invece la revisione, eccezionalmente prevista per le sentenze già divenute irrevocabili.

** * +  **

Iter del procedimento

►fase delle indagini preli- minari

▻acquisizione della notizia criminis ▻assunzione delle fonti di prova ▻eventuale adozione di misure cautelari

►fase di chiusura delle indagini preliminari

▻richiesta di archiviazione ▻richiesta di rinvio a giudizio

►eventuale udienza preliminare con richiesta di rinvio a giudizio. Inizia il processo ► udienza dibattimentale nel rito ordinario (collegiale o monocratico) ►alternativa dei riti speciali in udienza preliminare o in dibattimento





note 

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Categorie

► Persone che non sono soggetti nel procedimento (consulenti tecnici del P., periti del giudice e/o delle parti, personale di cancelleria e segrete- ria, uffici giudiziari, custodi giudiziari integrati, testimoni etc.) ► Soggetti (giudice, pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato dan- neggiato dal reato, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pe- cuniaria, offeso dal reato, difensore)

► Parti processuali

▻P., imputato e il suo difensore ( parti necessarie ) ▻parte civile, responsabile civile, civilmente obbli- gato per la pena pecuniaria ( parti eventuali )

► Soggetti ma non parti (giudice, polizia giudiziaria, persona offesa dal re- ato o gli enti esponenziali di interessi lesi dal reato)

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Nozione

►Il giudice può essere definito, con MANZINI, come « il rappresentante mono- cratico o collegiale dell’organo giurisdizionale dello Stato, chiamato ad esercita- re con funzioni di terzietà la giurisdizione in un determinato processo penale ».

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Riguardo alla composizione dell’organo giudicante

► giudici monocratici (esercitano da soli la giurisdizione)

▻ Giudice di Pace (D. 274/2000) ▻ Tribunale monocratico (art. 33ter) ▻ G.I. (giudice per le indagini preliminari) (art. 328) ▻ G.U. (giudice dell’udienza preliminare) ▻ Magistrato di sorveglianza

► giudici collegiali (la giurisdizione è esercitata da un collegio)

▻ Tribunale collegiale (composto da tre magistrati) (art. 33bis) ▻ Tribunale per i minorenni (composto da quattro giudici: 2 giudici togati e 2 giudici onorari) ▻ Corte d’Assise (composta da otto giudici: un consi- gliere di Corte d’Appello, come Presidente, un ma- gistrato di Tribunale e sei giudici popolari) (art. 5) ▻ Corte d’Appello (composta da tre magistrati) (art. 593) ▻ Corte di Cassazione (composta da cinque magistrati a sezione singola e da nove a sezioni unite) (art. 606 ss.) ▻ G.U. (presso Tribunale per minorenni) (d.P. 448/1998) ▻ Tribunale di sorveglianza







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