Qualora vi sia una mancata istituzione aggiornamento e custodia della cartella sanitaria

La cartella sanitaria del lavoratore è un documento il cui contenuto è normato per legge, così come chi deve tenerla e chi vi può accedere.
Il D.Lgs 81/08 prevede che per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria venga redatta una cartella sanitaria da parte del medico competente. Il suo contenuto è definito per legge e riguarda le informazioni anagrafiche e sanitarie del lavoratore. La norma richiede inoltre chi deve tenere la cartella sanitaria e chi vi può accedere.

Il contenuto della cartella sanitaria del lavoratore

Il contenuto minimo della cartella sanitaria del lavoratore è definito con precisione dalla legge, nello specifico dall’Allegato 3A del D.Lgs 81/08. Questa deve quindi contenere:

  • Anagrafica del lavoratore: cognome e nome, sesso, luogo di nascita, data di nascita, domicilio, nazionalità e codice fiscale
  • Dati relativi all’azienda: ragione sociale o codice conto (nel caso di natanti), unità produttiva sede di lavoro / numero certificato unità navale, indirizzo unità produttiva, attività svolta
  • Visita preventiva
  • Reparto e mansione specifica di destinazione
  • Fattori di rischio
  • Anamnesi lavorativa
  • Anamnesi familiare
  • Anamnesi fisiologica
  • Anamnesi patologica remota
  • Anamnesi patologica prossima
  • Programma di sorveglianza sanitaria (protocollo sanitario)
  • Esame obiettivo (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
  • Accertamenti integrativi
  • Eventuali provvedimenti del medico competente
  • Giudizio di idoneità alla mansione specifica
  • Scadenza visita medica successiva
  • Data firma del medico competente
  • Visite successive
  • Reparto e mansione specifica
  • Fattori di rischio (se diversi o variati rispetto ai precedenti controlli)
  • Raccordo anamnestico
  • Variazioni del programma di sorveglianza sanitaria
  • Esame obiettivo (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
  • Accertamenti integrativi
  • Eventuali provvedimenti del medico competente
  • Giudizio di idoneità alla mansione specifica
  • Scadenza visita medica successiva
  • Data firma del medico competente

Il medico competente dovrà, inoltre, segnalare gli accertamenti effettuati indicandone in modo sintetico i risultati e allegando alla cartella i referti.

Chi deve tenere la cartella sanitaria del lavoratore

Il luogo di custodia della cartella sanitaria è definito al momento della nomina del medico competente. La cartella in formato cartaceo può essere quindi tenuta in azienda con la clausola di salvaguardare il segreto professionale, quindi in buste sigillate dal medico e in un archivio dedicato a cui solo quest’ultimo abbia accesso. In alternativa, è possibile conservare le cartelle dei lavoratori direttamente nello studio medico.
Nella caso si voglia optare per una cartella sanitaria del lavoratore informatizzata, questa dovrà essere gestita da un programma, del medico competente o del datore di lavoro, che garantisca il segreto professionale in accordo con quanto stabilito dall’Articolo 53 del D.Lgs 81/08.

Chi può accedere alla cartella sanitaria del lavoratore

Per quanto questo documento appartenga per legge al datore di lavoro, le uniche due figure che possono accedere alla cartella sanitaria del lavoratore sono il medico competente e il lavoratore stesso. Quindi, anche nel caso la cartella venga tenuta in azienda il datore di lavoro deve limitarsi a conservarla, senza poterla mai consultare.
Al termine del rapporto di lavoro del lavoratore il medico competente deve consegnare una copia della cartella sanitaria al lavoratore e l’originale al datore di lavoro che ne è proprietario. Questi dovrà conservarla fino a dopo 10 anni dalla conclusione del rapporto.

Qualora vi sia una mancata istituzione aggiornamento e custodia della cartella sanitaria

;”Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, la normativa prevede l’istituzione di una cartella sanitaria, ovvero di un sistema documentale di raccolta di tutti i dati sanitari che il medico competente, in occasione delle visite, ha archiviato nel processo finalizzato alla verifica dell’idoneità dei lavoratori allo svolgimento della mansione loro assegnata.
Una delle modifiche introdotte alla materia dal D.Lgs. 81/2008 riguarda l’obbligo della consegna, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio. Questa previsione normativa, è stata inserita per far sì che la cartella raccolga la storia intera del lavoratore dal punto di vista sanitario e permetta al medico in fase di visita preventiva, di dover ripartire da zero.
I riferimenti normativi riguardante questo obbligo prevedono:
Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
Art. 25 Obblighi del medico competente
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

Da quanto sopra, si evince che:
1) il datore di lavoro deve istituire una procedura che preveda la comunicazione al medico competente di tutte le cessazioni dei rapporti di lavoro;
2) il medico competente deve attrezzarsi per fare in modo che, al momento della cessazione del rapporto, possa effettuare una copia della cartella e consegnarla al lavoratore.

Si ricorda che, tra gli obblighi di cui all’art. 18 a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, vi è anche il controllo circa il rispetto delle norme da parte del medico competente.

Per quanto concerne le sanzioni:
Per il datore di lavoro e dirigente che non comunicano al medico la cessazione del rapporto di lavoro la sanzione amministrativa prevista va da 548,00 a 1.972.80 euro;
Per il medico competente che non fornisce al lavoratore, alla dimissione, copia della cartella sanitaria l’arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro;
Per il datore di lavoro che non si assicura che il medico adempia all’obbligo di consegna della cartella sanitaria, è prevista ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.

La verifica da parte del datore di lavoro circa l’adempimento dell’obbligo di consegna della cartella può avvenire, ad esempio, in occasione della riunione periodica mediante intervista del medico stesso e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.”

Quando è previsto l'obbligo della sorveglianza sanitaria?

Secondo il DL 81/2008 la Sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori che svolgono mansioni per le quali nel DVR dell'Azienda sono indicati dei rischi professionali.

Quanti anni si devono conservare le cartelle cliniche?

Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente, poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico-sanitario.

Quando ai sensi dell'art 25 del d lgs 81 2008 il medico competente consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso?

Secondo l'Art. 25, comma 1, lettera d) del D. Lgs 81/08 infatti, il Medico Competente, alla cessazione dell'incarico, ha l'obbligo di consegnare al datore di lavoro tutta la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto e nella salvaguardia del segreto professionale.

Che cosa è la cartella sanitaria e di rischio?

La cartella sanitaria e di rischio del lavoratore è un documento creato dal medico competente aziendale. La cartella sanitaria e di rischio è un documento medico contenente informazioni personali sul lavoratore.