Valutazione dei rischi alla salute e sicurezza non neutrale

Genere e sesso incidono sui rischi di salute e sicurezza legati alla professione svolta. A che punto è la normativa in Italia e quali sono le difficoltà nella sua applicazione

A partire dagli anni ’70, la crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro ha evidenziato importanti differenze tra il lavoro maschile e il lavoro femminile, anche a parità di mansione o settore lavorativo. Queste differenze, insieme a problematiche prettamente socio-economiche, sono analizzate dalle principali istituzioni europee e mondiali che si occupano di disuguaglianze di genere. L'Unione Europea negli ultimi decenni ha promulgato disposizioni volte a favorire l'eguaglianza di genere nei settori riguardanti l'occupazione, ponendo particolare attenzione alle norme che regolano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In Italia, in recepimento delle normative europee, sono stati emanati diversi decreti legislativi relativi al mondo del lavoro, poi integrati nelle due principali leggi sulla sicurezza sul lavoro: il decreto legislativo 626 del 1994 seguito dal decreto legislativo 81 del 2008. Il D.Lgs 626/94 ha il merito di aver integrato le precedenti leggi italiane dando una forma organica e trasversale alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ma soprattutto, introduce l’obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare un’attenta e preliminare valutazione dei rischi per la salute presenti nelle attività produttive. La valutazione del rischio implica l’esistenza di una sorgente di pericolo e della possibilità che questa si trasformi in un danno in seguito all’esposizione a uno specifico agente - chimico, fisico, biologico - o alla presenza di strutture/impianti pericolosi che potrebbero dare origine ad infortuni.

La normativa prevede anche l’istituzione di un "servizio di protezione e prevenzione" che metta in atto dei programmi di intervento volti a eliminare i rischi e, qualora non sia possibile eliminarli, a gestire il rischio residuo in modo da evitare il verificarsi di infortuni sul lavoro o che vengano contratte malattie professionali. La valutazione del rischio ha quindi un ruolo fondamentale, precedendo e finalizzando le misure di prevenzione. Tuttavia la valutazione prevista dal D.Lgs 626/94 risulta essere “neutra”, prendendo in considerazione astratte caratteristiche dei lavoratori.

Con l’emanazione del D.Lgs. 81/08 si introduce una concezione nuova di salute e sicurezza sul lavoro, non più ”neutra” ma in grado di considerare le “differenze di genere” in relazione alla valutazione del rischio e alla predisposizione delle misure di prevenzione. Nella norma viene sottolineato come la probabilità che si produca un’alterazione dello stato di salute non dipende solamente dalla natura e dall'entità dell’esposizione ma anche dalle condizioni di reattività degli esposti. Vengono così individuate delle categorie di lavoratori che potrebbero essere maggiormente suscettibili ai rischi lavorativi in base ad alcuni fattori quali l’età, il sesso, l’origine etnica, la posizione contrattuale e le disabilità. Inoltre il D.Lgs. 81/08 - in ampliamento al D.Lgs 626/94 - prende in considerazione gli aspetti organizzativi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato. 

A fronte di una legge che stabilisce la tutela della salute nei luoghi di lavoro orientata al genere, le indicazioni richiamate nel D.Lgs 81 non sempre risultano di facile applicazione. La prima difficoltà nell’applicazione del D.Lgs 81 nasce dalla mancanza di metodi standardizzati che tengano conto dell’approccio di genere per valutare il rischio occupazionale - secondo il classico schema che prevede l’identificazione dei pericoli e le misure da adottare per prevenire il danno. 

L’approccio di genere qui considerato prende in considerazione diversi fattori che didatticamente vengono ripartiti in due gruppi, definiti “sesso” e “genere” (purtroppo la ridondanza del termine crea molta confusione). Il “sesso” si riferisce alle differenze biologiche (anatomiche, ormonali e fisiologiche) che contraddistinguono l’essere maschio o femmina. Il “genere” si riferisce alla costruzione sociale della mascolinità e della femminilità riferendosi a tutti i condizionamenti socio-culturali che portano a definire ruoli lavorativi, sociali e familiari diversi per uomini e donne. 

Come inserire i fattori inerenti al “sesso” e “genere” nella valutazione del rischio occupazionale? Alcune interessanti indicazioni vengono dalla medicina di genere che associa le diverse caratteristiche biologiche - maschili e femminili - agli effetti diversi osservati in lavoratori e lavoratrici, parimenti esposti ai rischi “specifici” - chimico, fisico, biologico, ergonomico, e di sovraccarico muscolo-scheletrico. Per esempio, tra uomini e donne esistono numerose differenze nell’assorbimento, nel metabolismo e nell’eliminazione degli agenti chimici che, a parità di esposizione, possono modificare il rapporto dose/effetto, diversamente conosciuto come “soglia di esposizione”. I limiti espositivi sono stati finora elaborati in modalità “neutra” e sebbene siano cautelativi - molto al di sotto della dose in grado di indurre danni - non rappresentano soglie universalmente valide, potendo variare in base al sesso, a fattori genetici e agli stili di vita. 

Ben più difficile risulta valutare il rischio occupazionale in ottica di genere per gli aspetti organizzativi e sociali - a cui non è possibile attribuire caratteristiche riconoscibili e quantizzabili di pericolo. Un esempio in tal senso è quello relativo alla segregazione occupazionale che definisce l’occupazione non in base alle attitudini dell’individuo, bensì al sesso di appartenenza.

Sebbene questa situazione si stia lentamente modificando, ancora molti settori lavorativi presentano un’occupazione prevalentemente femminile o maschile - segregazione orizzontale - e, all’interno di uno stesso settore, spesso le mansioni affidate alle donne differiscono da quelle affidate agli uomini - segregazione verticale - con le donne maggiormente presenti in occupazioni precarie, ruoli subordinati e con retribuzione inferiore a quella maschile. Questo fenomeno, oltre ad essere socialmente iniquo, potrebbe modificare la valutazione del rischio occupazionale. Un esempio di procedura corretta è quella riportata nella figura 1 dove si applica un approccio di genere nella valutazione del rischio occupazionale, considerando le caratteristiche biologiche dei due sessi - che, come già visto, possono modificare il rapporto dose/effetto - in relazione all’esposizione dovuta alla specifica mansione. Purtroppo, ancora oggi, stereotipi sociali rallentano la consapevolezza riguardo la segregazione occupazionale, e limitano l’applicazione corretta del D.Lgs. 81/08.   

Valutazione dei rischi alla salute e sicurezza non neutrale

Altro aspetto organizzativo che dovrebbe essere considerato riguarda il lavoro domestico e di cura familiare, spesso sbilanciato tra il genere femminile e maschile, creando, soprattutto per le donne, un doppio carico lavorativo che, in Italia, sopperisce all’assenza di un idoneo sistema di welfare. Quando le richieste lavorative eccedono le capacità individuali di risoluzione, lo squilibrio avvertito dal lavoratore/lavoratrice può generare il cosiddetto “stress lavoro correlato” che può indurre uno stato di malattia sia psichico che fisio-patologico. Tuttavia, la non specificità delle patologie stress-correlate rende ancora difficile stabilire un nesso casuale tra lo “stress” e lo stato di malattia. 

Da quanto fin qui detto, risulta evidente che i presupposti metodologici in uso per promuovere la salute e la sicurezza occupazionale necessitino di un’ampia revisione critica per promuovere l’equità di genere. 

Riferimenti bibliografici

Giammarioli AM.,  Sorrentino E., "La valutazione del rischio in una prospettiva di genere. L’esperienza dell’Istituto Superiore di Sanità" in Salute e sicurezza di genere, Collana questioni di genere, Ed. Palinsesto, 2014

Sorrentino E., Vona R., Monterosso D., Giammarioli AM., Gender issues on occupational safety and health, Ann Ist Super Sanità Apr-Jun, 52(2), 2016, pp. 190-197

Gender issue in safety and health at work, European Agency for Safety and Health at Work, 2003

New risks and trends in the safety and health of women at work. European Risk Observatory. A summary of an Agency report, European Agency for Safety and Health at Work, 2014

Progetto Benchmarking: linee guida sul rischio di genere nel Sistema delle Agenzie AmbientaliIspra 58, 2010

Salute e Sicurezza sul lavoro, una questione anche di genere, Quaderno Tematico della Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, Volume 4, Inail, 2013, p.146

Leggi il dossier di inGenere sulla medicina di genere 

Qual è un rischio per la valutazione dei rischi di genere?

Le differenze di genere rientrano nella più ampia questione della valutazione e gestione dei rischi emergenti: invecchiamento; aggressioni sul lavoro; rischi psico-sociali (stress lavoro correlato, molestie e violenze).

Quali sono i fattori che devono essere considerati per la valutazione del rischio?

probabilità che il pericolo si verifichi; gravità degli effetti dopo che il pericolo si è verificato; frequenza e durata dell'esposizione al pericolo; popolazione, ossia il numero di persone esposte.

Cosa significa affinare la valutazione dei rischi in ottica di genere?

E con “valutazione dei rischi in ottica di genere” si intende quindi una valutazione che tenga conto “della specificità femminile, per differenza da quell'idea astratta di essere umano a cui ci si è riferiti nelle valutazioni dei rischi”.

In quale occasione il datore di lavoro ha l'obbligo di rivedere la valutazione dei rischi?

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di ...