Agenzia delle entrate Show 4 aprile 2022 Articolo 1 1. Il lavoro agile ha lo scopo di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, costituisce uno strumento di innovazione organizzativa e di modernizzazione dei processi, e ha il compito di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio
pubblico nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Articolo 2 1. Sono espletabili in modalità agile tutte le attività del personale in servizio presso le sedi centrali e periferiche dell’Agenzia, fatta eccezione per quelle ritenute, di norma, non espletabili in tale modalità, secondo quanto indicato nella Direttiva 5 agosto 2020 del Direttore dell’Agenzia e nel presente Regolamento, che potranno essere aggiornate anche in relazione al progredire delle soluzioni tecnologiche,
purché lo svolgimento della prestazione in modalità agile non pregiudichi o riduca in alcun modo la fruizione dei servizi a favore degli utenti. Articolo 3 1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentita a tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto
che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento. Articolo 4 1. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile
non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’Agenzia. Articolo 5 1. Il lavoratore distribuisce nelle giornate di lavoro agile l’orario di lavoro in maniera flessibile nell’ambito di una fascia oraria
che va dalle 7:30 alle 20:00. Articolo 6 1. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei
sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio responsabile. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino
al termine del proprio orario ordinario di lavoro. Articolo 7 1. Dovranno essere individuate fasce orarie, in cui il dipendente potrà essere contattato, sulla base delle attività assegnate e che tengano conto della necessità di assicurare un’efficace interazione con l’ufficio di
appartenenza, un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, nonché il monitoraggio da parte del responsabile diretto. Tali fasce orarie dovranno essere concordate con il responsabile della struttura di appartenenza e individuano l’arco temporale durante il quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Articolo 8 1. Nell’ambito delle attività del piano di formazione saranno previste specifiche iniziative formative per il personale ammesso al lavoro agile, con l’obiettivo di diffondere la cultura del lavoro flessibile e in autonomia, nonché la collaborazione e la condivisione delle informazioni. Articolo 9 1.
Al fine di prevenire eventuali forme di isolamento rispetto alla dimensione ordinaria della vita lavorativa e nell'ottica di promuovere il benessere organizzativo, l’Agenzia si impegna a favorire ogni iniziativa utile al mantenimento delle migliori condizioni e relazioni di lavoro. Le iniziative intraprese saranno oggetto di monitoraggio allo scopo di individuare e diffondere le migliori pratiche. Articolo 10 1. Fermi restando i divieti
previsti dalla normativa di settore (per esempio contenuti nella legge n. 300/1970), il responsabile dell’ufficio verifica periodicamente l’andamento delle attività svolte in lavoro agile. Articolo 11 1.
L’Agenzia mette in atto ogni adempimento al fine di fornire ai dipendenti in lavoro agile apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta, restando responsabile della adeguatezza e del buon funzionamento di tali dispositivi. Laddove il dipendente dovesse riscontrarne il cattivo funzionamento, dovrà informarne senza indugio l’Agenzia. Articolo 12 1. Durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile il lavoratore è tenuto è tenuto a garantire
la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui proceda al trattamento, persistendo il divieto di farne uso e/o comunicazione al di fuori delle proprie mansioni. A tal fine ed in considerazione dello svolgimento delle prestazioni al di fuori della sede dell’Agenzia, assume l’impegno ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni trattate in occasione della prestazione lavorativa e ad evitare che terzi possano
accedere, produrre o copiare tali dati ed informazioni. Articolo 13 1. La tutela assicurativa del lavoratore agile non differisce da quella normalmente prevista per il lavoro svolto nella sede di servizio; pertanto, il lavoratore continuerà ad essere assicurato contro gli infortuni con copertura INAIL,
anche nel tragitto dall’abitazione al luogo prescelto di svolgimento dell’attività in lavoro agile. Articolo 14 1. Il presente Regolamento viene adottato in applicazione della disciplina
legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia di lavoro agile. Allegato 1 ISTANZA DI ADESIONE LAVORO AGILE Allegato 2 BOZZA DI ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE Allegato 3 INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017 Quando termina lo smart working 2022?24/2022, spostando al 31 dicembre 2022 la data precedentemente fissata al 31 agosto. Ad essere ritoccato è quindi il termine relativo allo smart working semplificato nel settore privato, regolato dalle disposizioni emergenziali previste dall'articolo 90 Decreto Rilancio n.
Quando finisce lo smart working per gli statali?Smart working per lavoratori fragili e genitori con figli under 14: proroga per il 2022. Dopo tanti annunci, è in arrivo anche la proroga dello smart working per i lavoratori fragili, privati e della pubblica amministrazione, oltre a quello previsto per i genitori che hanno figli under 14 fino al 31 dicembre 2022.
Chi può rimanere in smart working?Accordo smart working: come fare dopo il 31 agosto 2022
Questo significa che a partire dal prossimo 1° settembre 2022 tutti i dipendenti privati potranno svolgere la prestazione lavorativa secondo le modalità “da remoto” previa stipula di un accordo individuale, in forma scritta, con il datore di lavoro.
Quanto continuerà lo smart working?L'ultima proroga delle regole emergenziali di Smart Working/lavoro agile previste dal DL Rilancio 2020 sono arrivate con il DL Riaperture che aveva fissato al 31 agosto 2022 il termine ultimo per lo smart working facilitato per tutti i dipendenti del settore privato, anticipando invece al 30 giugno 2022 e al 31 luglio ...
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