Per i DPI appartenenti alla prima categoria è necessario che essi siano accompagnati dalla dichiarazione di conformità del costruttore, abbiano il marchio CE seguito dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione e che sia presente la documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e disinfezione. Show Estratto da allegato VIII D. Lgs. 81/2008 Qui sotto riportiamo la tabella dei principali dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei rischi dai quali il dispositivo protegge Il datore di lavoro è il soggetto sul quale ricade l'obbligo di responsabilità nella scelta di un dispositivo di protezione - adeguato alle necessità riscontrate nella valutazione dei rischi. Il datore di lavoro quindi, al momento della scelta dei DPI dovrà operare:
Il datore di lavoro ha l'obbligo di coinvolgere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in merito alla scelta dei DPI. L'allegato II, del D. Lgs. 475/92 stabilisce che i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili dell'impiego per il quale sono destinati, il lavoratore possa svolgere normalmente la propria attività, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile. Sinteticamente i DPI devono quindi, possedere le seguenti caratteristiche:
I Dispositivi di protezione Individuale devono rispondere a norme di "buona tecnica", si riportano di seguito le principali norme UNI a cui devono rispondere i DPI. D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 Ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. 81/08, i lavoratori hanno l'obbligo di:
I DPI devono essere impiegati quando non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Il datore di lavoro individua le caratteristiche dei DPI in base all'entità del rischio dal quale devono proteggere (frequenza, esposizione, caratteristiche del posto di lavoro, prestazione dei DPI), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dai DPI stessi, ed ha l'obbligo di: L'art. 74 del D. Lgs. 81/08 definisce il dispositivo di protezione individuale (DPI) come una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. 4/12/1992 n.475, essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, poter essere adattati all'utilizzazione secondo le sue necessità. A CURA DI: Cesaroni, Chinni, Odone, Marchesotti, Zanardo, Spurio, Sossai, Fusilli, Doria FINALITA' E OBIETTIVI:
COSA DICE LA LEGGE:
Questi momenti possono essere sintetizzati in: 1. attribuzione (scelta dei DPI adatti ai rischi con cui si ha a che fare):si assiste,
normalmente ad una frammentazione del processo decisionale che governa l�acquisizione e la distribuzione dei DPI.
2. distribuzione (documentazione dell'avvenuta consegna e delle caratteristiche dei dispositivi, tramite scheda specifica, riportante le caratteristiche dei materiali distribuiti, le modalit� d�uso e le informazioni necessarie al corretto utilizzo); pu� succedere che DPI acquistati correttamente vengano distribuiti a lavoratori che �dimenticano� di averli ricevuti, e quindi non li usino. 3. gestione (verifica dell�effettivo impiego dei Dispositivi durante il lavoro, delle modalit� e dello stato d'uso) 4. mantenimento (verifiche programmate nel tempo fino all'eventuale sostituzione) 5. riconsegna ed eventuale sostituzione (sempre attraverso una documentazione dettagliata da controfirmare e da conservare) 6. smaltimento (sostituzione ed eliminazione dei materiali obsoleti e non pi� funzionali, quando non addirittura pericolosi, eliminazione da far rientrare in una corretta gestione dei rifiuti) CONTENUTI:
I DPI definiti dall�art.4 del D.LGS. 624/94 sono normalmente i seguenti:
Una corretta attribuzione ed un uso appropriato ( cosa utilizzare e chi utilizza cosa ) non pu� prescindere dalle specifiche attivit�, nelle quali ogni lavoratore
trover� la sua collocazione pi� idonea e conseguentemente i rischi ai quali comunemente viene sottoposto.
I DPI devono essere conformi alle norme tecniche (D. LGS. 475/92 e D.M. 2 maggio 2001); inoltre devono:
- Art. 41:
In presenza di un pericolo, la cui natura ed entit� sono state valutate nel corso della Valutazione del Rischio, il Datore di Lavoro ha l'obbligo di tentare una serie interventi: 1. eliminazione del rischio: si cerca di eliminare radicalmente dai luoghi di lavoro la
situazione che determina il pericolo; ad esempio modificando le attivit� per eliminare una fase particolarmente gravosa, o eliminando le materie prime pericolose. 2. riduzione del rischio: le condizioni di pericolo possono essere connaturate alle attivit� in modo tale da non essere eliminabili, in questo caso � ancora possibile ridurre il rischio, ad esempio sostituendo sostanze chimiche con altre meno pericolose. (ad esempio, sostituendo un solvente come il Benzene con Toluene, un solvente che, pur essendo etichettato come sostanza pericolosa, non presenta l'effetto cancerogeno del primo); Figura 4 3. riduzione degli esposti: quando nessuno dei primi due interventi � possibile, come nel caso delle sorgenti radioattive, � ancora possibile ridurre il numero di lavoratori esposti, riservando solo a determinate persone la possibilit� di accesso e di manipolazione delle sostanze radioattive; 4. protezione collettiva: in sostituzione o in aggiunta alla riduzione degli esposti, possono essere adottati sistemi di protezione collettiva, come le cappe aspiranti o i sistemi di ricambio dell'aria nelle Sale Operatorie, che, impedendo la diffusione di agenti nocivi nell'ambiente di lavoro, proteggono tutti i lavoratori dagli agenti pericolosi; 5. protezione individuale: quando nessuno degli interventi precedenti � realizzabile, non raggiunge un grado soddisfacente di protezione, oppure si voglia incrementare ulteriormente la protezione dei lavoratori, si possono utilizzare speciali dispositivi individuali per evitare l'esposizione a determinati agenti nocivi. Come specificato, pertanto, tale percorso viene indicato come contenimento del rischio residuo, cio� limitazione del rischio ineliminabile: in questi casi viene previsto l�utilizzo dei DPI, quale ultimo mezzo di contenimento finale e di protezione dei lavoratori.
La tecnologia ha prodotto Dispositivi di Protezione per ogni tipo di aggressione verso l'organismo umano, e si pu� affermare che non vi sia agente nocivo che non possa essere bloccato da un dispositivo appropriato e che ogni parte del corpo pu� trovare in ogni situazione una valida difesa. A dispetto dell'ottimismo di quanto appena detto, occorre per� tenere presente che l'utilizzo dei DPI comporta sotto almeno tre aspetti difficolt� da non sottovalutare:
Le indicazioni delle Norme Tecniche e dei Decreti specifici forniscono un valido orientamento nella scelta del DPI giusto:
L�allegato III del D. L.g.s. 626/94suggerisce uno schema indicativo per l�inventario dei rischi ai fini dell�impiego di attrezzature di dispositivi di protezione individuale (DPI).
La protezione, proprio perch� costituisce una barriera tra il corpo e l'ambiente esterno, comporta delle limitazioni nella capacit� di interazione del lavoratore con lo spazio che lo circonda. In sintesi una serie di operazioni ed il coinvolgimento di tutti gli operatori dei diversi livelli nella scala gerarchica dell�Ente garantisce l�uso ottimale dei Dispositivi di Protezione individuale,diminuisce il numero degli incidenti e favorisce una maggiore consapevolezza degli operatori: non ultimo contribuisce ad un risparmio complessivo, sia in termini strettamente economici, sia al fine di raggiungere e mantenere un maggior benessere degli operatori.
Chi può modificare i DPI?I lavoratori possono modificare i DPI di propria iniziativa? La risposta é no. I lavoratori, nel momento in cui dovessero ravvisare delle problematiche, delle condizioni di pericolo o delle deficienze dei DPI, devono immediatamente segnalare la situazione al datore di lavoro o al proprio responsabile preposto.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in materia di DPI?I DPI sono dunque forniti obbligatoriamente dal Datore di Lavoro a titolo gratuito, che ne provvede la consegna adempiendo agli obblighi in informazione, formazione e addestramento dei lavoratori circa le modalità del corretto impiego a cui il lavoratore non può sottrarsi (art. 78 d. lgs.
Chi viene sanzionato in caso di modifica dei DPI?chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di cui all'articolo 17 del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
Quando il datore di lavoro deve fornire i DPI?75 - Obbligo di uso. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
|