Articolo 23 parità tra uomini e donne

"I diritti delle donne sono una responsabilità di tutto il genere umano; lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un obbligo dell'umanità; il rafforzamento del potere di azione delle donne significa il progresso di tutta l'umanità" (Kofi Annan - Premio Nobel per la Pace - 2001)

La normativa europea definisce il principio di pari opportunità come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale e, in generale, contro "qualsiasi forma di discriminazione ...  vietata in tutta la Comunità Europea" (Art. 21, comma 1 - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - Nizza 2000) , poiché può pregiudicare il conseguimento di obiettivi, quali il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.

"La partità tra uomini e donne deve essre assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato" (Art. 23 - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - Nizza 2000).

Articolo 23 parità tra uomini e donne

Inizialmente rivolti alle donne, i principi di pari opportunità e pari dignità sono stati estesi, nel tempo, a diverse forme di discriminazione e, in generale, ogni forma di discriminazione basata sull'età, sull'etnia, sulla fede, che nega per principio a una categoria di persone quei diritti che sono garantiti a tutte le altre, soprattutto nel campo del lavoro e della giustizia.

Sin dalla sua creazione la Comunità Europea ha riconosciuto il principio della parità di retribuzione e, su questa base, ha sviluppato un insieme coerente di leggi mirate a garantire pari diritti in materia di accesso all'occupazione, di formazione professionale, di condizioni di lavoro e, in ampia misura, in materia di protezione sociale.

La moderna normativa sulle pari opportunità è anticipata, in Italia, dalla Costituzione, agli Artt. 2, 3, 37, 51 e 117.
Nel 1996 viene istituito l'Ufficio del Ministro per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente viene istituito il Dipartimento per le Pari Opportunità, che costituisce la struttura amministrativa e funzionale per la realizzazione delle politiche di parità governative ed assiste il Ministro per le Pari Opportunità.

I principi delle pari opportunità definiti nella normativa europea sono stati recepiti in Italia con il D. Lgs. 215/2003 e il D. Lgs. 2016/2003.

Nel 2006, con il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, vengono fissate le norme in materia di pari opportunità.

Nell'ambito dell'attuazione delle politiche di pari opportunità e non discriminazione, il Dipartimento per le Pari Opportunità promuove iniziative, protocolli d'intesa, progetti nazionali e internazionali volti alla realizzazione di azioni positive, allo scambio di informazioni e buone prassi tra gli attori locali e alla diffusione sul territorio dei valori rappresentati.

Trattato di Roma (1957) Istitutivo della Comunità Europea, il trattato riconosce, attraverso l’articolo 119, il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile.

Trattato di Maastricht (1992) Trattato sull’Unione Europea: regolamenta le pari opportunità tra uomini e donne relativamente al mercato del lavoro e al trattamento sui luoghi di lavoro. Vengono introdotte le azioni positive del FSE.

Trattato di Amsterdam (1997) Trattato che stabilisce l'impegno della Comunità Europea in termini di mainstreaming della dimensione di genere, ossia l'integrazione delle pari opportunità in tutte le politiche comunitarie e nelle azioni positive.

Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000) Ribadisce l'importanza della parità di diritti e opportunità tra uomini e donne, in particolare attraverso l’articolo 23.

Trattato di Nizza (2001) Nell'ambito del Consiglio europeo di Nizza è stata solennemente proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che però non è entrata a far parte del trattato.

Trattato di Lisbona (2007) Trattato che ufficializza la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (redatta per la prima volta tra il 1999 e il 2000). Essa contiene negli articoli 21 e 23 delle precise direttive sulle Pari Opportunità.  Allo scopo di attuare questi articoli in modo preciso e univoco, l'Unione Europea ha fondato l'Istituto per l'uguaglianza di genere.

Cosa dice la legge sull'uguaglianza di genere?

Ai sensi dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

Quali sono gli articoli della Costituzione relativi alla tutela dei diritti delle donne e della parita di genere?

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Come combattere la parità di genere?

Impegno strategico per la parità di genere aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e dell'indipendenza economica di donne e uomini. riduzione del divario in materia di retribuzioni, salari e pensioni, anche per combattere la povertà femminile.