I segnali uditivi sono una tipologia di segnaletica occasionale

SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, riferita ad una macchina/attrezzatura, ad una attività o ad una determinata situazione, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza e/o la salute sul luogo di lavoro ed utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l’attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:
o Vietare comportamenti pericolosi;
o Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
o Fornire indicazioni relativi alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
o Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza;
o Indicare ulteriore elementi di prevenzione e sicurezza.
Le modalità di utilizzo dei segnali, la propria intercambiabilità, la loro contestualizzazione sono disciplinate dal Testo Unico in due allegati appositi: Allegato XXIV  “Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza” e Allegato XXVPrescrizioni generali per i cartelli segnaletici”  del D.Lgs 81/08 come modificato dal D.Lgs.106/09

SEGNALAZIONE PERMANENTE
o quando si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo, o serve ad indicare l’ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere costituita da cartelli o quando è destinata ad indicare l’ubicazione, ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio o quando si riferisce a rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere costituita da cartelli o da un colore di sicurezza o quando  destinata ad indicare le vie di circolazione deve essere costituita da cartelli o da un colore di sicurezza o quando  destinata ad indicare le vie di circolazione deve essere costituita da un colore di sicurezza o quando è apposta su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto dalla legge
SEGNALAZIONE OCCASIONALE
o la segnaletica di pericolo, la chiamata di persone per un’azione specifica e lo sgombero urgente devono essere fatti tenendo conto del principio di intercambiabilità per mezzo di segnali luminosi, acustici o attraverso la comunicazione verbale o la guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali. La segnaletica per essere efficace deve dare un messaggio rapido e facilmente interpretabile e per questo motivo deve osservare oltre la normativa, anche alcune regole specifiche, quali:
o evitare la disposizione ravvicinata di un numero di cartelli eccessivo, al fine di favorire l’individuazione e la comprensione del messaggio
o non utilizzare contemporaneamente segnali che possono generare confusione tra di loro
o rendere visibile la segnaletica da tutte le posizioni ritenute critiche rispetto al messaggio che si vuole fornire
o effettuare la corretta manutenzione dei segnali e la regolare pulizia
o nel caso di segnalazioni che richiedono fonti di energia, assicurarsi che questa sia mantenuta anche in caso di guasto all’impianto elettrico
o in caso di cattiva illuminazione naturale utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale
o rimuovere il cartello quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.
SEGNALETICA GESTUALE
Il segnale gestuale è una particolare forma di comunicazione che usa braccia e mani per impartire istruzioni a distanza a persone che effettuano manovre. Il D.Lgs n. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) ha codificato alcuni segnali gestuali di uso comune in una serie di istruzioni ben precise. Questi segnali possono essere impiegati in ambito edile, industriale, agricolo e nei contesti più diversi perché rappresentano istruzioni di tipo generale (avanza, ferma, alza, abbassa, pericolo, ecc.).
La segnaletica gestuale è disciplinata dalle prescrizioni dell’ Allegato XXXII del D.Lgs 81/08.
Proprietà intrinseche
o Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale
o L’impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale
o I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno variare leggermente o essere più particolareggiati rispetto alle figurazioni prestabile, purché il significato e la comprensione siano per lo meno equivalenti.
Regole particolari d'impiego
o la persona che emette i segnali, detta "segnalatore", impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto "operatore"
o il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse
o il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze
o se non sono soddisfatte le condizioni suddette, occorrerà prevedere uno o più segnalatori ausiliari
o quando l’operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni
Accessori della segnalazione gestuale:
- il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall’operatore
- il segnalatore deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette
- gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore
L’ Allegato XXXII del D.Lgs 81/08 illustra graficamente una serie dei gesti convenzionali relativi a:
gesti generali (inizio, alt, fine)
movimenti verticali (sollevare, abbassare, distanza verticale)
movimenti orizzontali (avanzare, retrocedere, a destra, a sinistra, distanza orizzontale)
pericolo (pericolo, movimento rapido, movimento lento).
Gli addetti ai lavori devono essere adeguatamente formati e informati sul corretto utilizzo e sul significato dei segnali gestuali, in quanto le comunicazioni tramite segnali gestuali risultano efficaci se il segnalatore - ovvero colui che emette il segnale - e l’operatore - cioè chi riceve le istruzioni - conoscono perfettamente il significato operativo di ogni singolo comando.
DEFINIZIONI
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro:
una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una
indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a
seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un
segnale gestuale;
segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o
ai mezzi di soccorso o di salvataggio.
Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 28, risultano rischi che non
possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII.
Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle
norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.
Il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell’ALLEGATO XXVIII.
Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo
Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell’impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.
Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell’ostacolo o del punto pericoloso che s’intende segnalare.
Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un’inclinazione di circa 45° e dimensioni più o meno uguali fra loro.
Segnalazione delle vie di circolazione
Qualora l’uso e l’attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.
L’ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e i veicoli. Le vie permanenti situate all’esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate.
I cartelli vanno sistemati:
• Tenendo conto di eventuali ostacoli
• Ad un’altezza ed in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale
• All’ingresso della zona interessata in caso di rischio generico
• nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell’oggetto che si intende segnalare
• in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.
Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali postazioni
Il colore di identificazione è ROSSO la cui superficie dovrà avere un’ampiezza sufficiente per consentire un’agevole identificazione.
I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati riparati, e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento.
Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente a causa dell’uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.
I pittogrammi devono essere il più semplici possibili e il materiale dei cartelli deve essere il più possibile resistente agli urti ed alle intemperie. Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche devono essere tali da garantire una buona visibilità. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si devono consultare le norme di buona tecnica dell’UNI. In caso di cattiva illuminazione naturale è opportuno utilizzare cartelli con colori fosforescenti, materiali riflettenti o ricorrere all’illuminazione artificiale (di emergenza). Inoltre il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.

Quali tra i seguenti segnali rientrano nella categoria della segnaletica permanente?

Rientrano nella segnaletica permanente i segnali di divieto, di pericolo o avvertimento, i segnali di prescrizione, i segnali di salvataggio ed i segnali antincendio.

Come deve essere un segnale acustico?

Lgs 81/08. Un segnale acustico deve: o avere un livello sonoro superiore al rumore di fondo, tale da essere udibile senza essere eccessivo o fastidioso.

Quali sono i tipi di segnaletica di sicurezza?

In base allo scopo, le tipologie di segnaletica sono queste:.
Segnale di informazione..
Segnale di prescrizione..
Segnale di divieto..
Segnale di avvertimento..
Segnale antincendio..
Segnali di salvataggio..
Utilizzo della segnaletica..

Quale norma definisce i segnali di sicurezza?

La UNI EN ISO 7010:2020, entrata in vigore il 12 giugno 2020, prescrive i segnali di sicurezza per la prevenzione degli infortuni, la protezione dal fuoco, l'informazione sui pericoli alla salute e per le evacuazioni di emergenza.