Seconda o unica rata acconto irpef 2022

Il saldo IRPEF che risulta dal modello Redditi P.F. e l’eventuale prima rata di acconto per l’anno successivo devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione. Oppure entro i successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%. La seconda o unica rata di acconto scade entro il 30 novembre. Tutte le info nella nostra guida all’acconto IRPEF.

Uno degli adempimenti più odiati dai contribuenti è il momento del pagamento delle imposte sui redditi. Come ogni anno i contribuenti, sono chiamati a predisporre la propria dichiarazione dei redditi e provvedere al pagamento degli importi dovuto a saldo ed in acconto.

Se anche tu vuoi sapere se puoi rateizzare le imposte, e se sei obbligato a pagare gli acconti, allora in questo contributo troverai le risposte alle tue domande. L’obiettivo è quello di cercare di esserti d’aiuto nel capire quale sarà il tuo carico fiscale. In base a questo potrai effettuare in tranquillità i versamenti delle imposte, gestendo al meglio il tuo tax planning personale.

Prima di iniziare ad entrare nei farraginosi meccanismi fiscali che regolano la determinazione dell’acconto IRPEF (e delle relative addizionali), ti ricordo che dovrai effettuare i versamenti delle imposte utilizzando il modello F24. Questo se stai compilando il modello Redditi P.F.. Altrimenti, in caso di presentazione del modello 730, gli acconti sono trattenuti direttamente dal tuo sostituto di imposta.

Se sei pronto, iniziamo!

Indice degli Argomenti

  • Dichiarazione dei redditi: calendario delle scadenze
    • Scadenze per la presentazione del modello 730 2022
    • Scadenze del modello Redditi PF 2022
  • Il versamento dell’acconto IRPEF per l’annualità in corso
    • Come si calcola l’acconto IRPEF con il metodo storico?
    • Come si calcola l’acconto IRPEF con il metodo previsionale?
    • Metodo storico o analitico: come fare la scelta migliore?
  • Modalità e termini di versamento dell’acconto IRPEF
    • Modalità di versamento dell’acconto IRPEF
    • Acconto Addizionale Comunale all’IRPEF
    • Acconto cedolare secca
    • Date di versamento e rateazione
    • Scadenze e rateizzi degli acconti delle imposte sui redditi
  • Versamento acconto IRPEF: compensazione
    • Principali codici tributo versamento acconto IRPEF Cedolare Secca e addizionali
  • Acconto IRPEF, Cedolare Secca e Addizionali: consulenza

Dichiarazione dei redditi: calendario delle scadenze

Per iniziare questa analisi’ sulle modalità di versamento degli acconti delle imposte è di fondamentale importanza avere traccia delle varie scadenze. Mi riferisco alle scadenze relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare alla scadenza per la presentazione del modello 730 e della scadenza per la presentazione del modello Redditi PF.

Scadenze per la presentazione del modello 730 2022

I contribuenti che possono presentare il modello 730, ovvero lavoratori dipendenti o pensionati, possono presentare la dichiarazione dei redditi rispettando la seguente scadenza:

  • Dal 30 aprile e fino al 30 settembre il modello 730 (anche precompilato) deve essere trasmesso direttamente all’Agenzia delle entrate oppure dal Caf o dal professionista o dal sostituto d’imposta.

Scadenze del modello Redditi PF 2022

I contribuenti che sono tenuti alla presentazione del modello Redditi PF, ovvero coloro che non hanno percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione, o che sono dotati di partita IVA, sono tenuti a presentare la dichiarazione rispettando le seguenti scadenze:

  • Dal 2 maggio 2022 al 30 giugno 2022 – Nel caso in cui il modello Redditi debba essere presentato in forma cartacea tramite ufficio Postale. Questa possibilità è però riservata ai soli contribuenti autorizzati, ossia, per coloro che pur avendo i requisiti per utilizzare il modello 730 e non avendo un datore di lavoro o non essendo titolari di pensione, devono dichiarare redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva nei quadri del modello Redditi;
  • Entro il 30 novembre 2022 – Nel caso in cui il modello Redditi venga trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate utilizzando i servizi on line Fisconline ed Entratel dell’Agenzia previa registrazione e con PIN. Oppure, consegnando il modello tramite intermediari autorizzati.

In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Il versamento dell’acconto IRPEF per l’annualità in corso

Entrando nel vivo della questione, occorre ricordare preliminarmente il meccanismo di funzionamento del versamento delle imposte. A giugno di ogni anno il contribuente è chiamato a versare il saldo delle imposte sui redditi dell’anno dichiarativo. Quindi, ad esempio, quest’anno si versa il saldo delle imposte dello scorso anno. Assieme al versamento del saldo il contribuente è chiamato anche a versare gli acconti di imposta dell’anno corrette.

I versamenti in acconto delle imposte sui redditi, (IRPEF, IRAP, Cedolare Secca, o imposte sostitutive) non deve essere  necessariamente effettuato in due rate, da versare a giugno e settembre. Questo, infatti, può variare nei tempi e negli importi ricorrendo determinati presupposti che adesso andremo a verificare. In primo passo da effettuare è quello di calcolare l’importo totale che sei tenuto a versare in acconto, applicando uno dei due tipi di calcolo ammessi. Mi riferisco al metodo storico oppure al metodo previsionale.

Vediamoli.

Come si calcola l’acconto IRPEF con il metodo storico?

Per il versamento dell’acconto IRPEF secondo il metodo storico è necessario andare a vedere se la dichiarazione dei redditi che abbiamo presentato presenta un importo nel rigo RN33Differenza” del modello Redditi PF (oppure rigo 60 del prospetto di riepilogo del modello 730). Se questo importo non supera la soglia di 51,65 euro, non è dovuto acconto. In pratica l’acconto con il metodo storico presuppone che il versamento sia effettuato in base all’importo dell’imposta dovuta nell’anno precedente. In questo modo, in caso di redditi costanti nel tempo, il versamento degli acconti con il metodo storico consente al contribuente di non dover versare imposta a saldo.

Il metodo storico è particolarmente vantaggioso quando si hanno redditi crescenti rispetto all’anno precedente, e può essere svantaggioso quando nell’anno del versamento stiamo avendo redditi inferiori rispetto all’anno precedente. In questi casi l’utilizzo del metodo previsionale è preferibile, in quanto consente un risparmio nei versamenti da effettuare. Deve essere evidenziato, inoltre, che il metodo storico è il metodo ordinario di calcolo dell’acconto. Qualora si scelga un metodo di calcolo diverso, è possibile che possano esserci sanzioni nel caso in cui tali versamenti siano inferiori al 100% dell’imposta effettivamente dovuta (per il periodo di imposta oggetto di versamento dell’acconto). Per questo motivo occorre prestare la dovuta attenzione al metodo di calcolo prescelto.

Come si calcola l’acconto IRPEF con il metodo previsionale?

Il metodo previsionale per il calcolo dell’acconto IRPEF non ha come presupposto il reddito percepito nell’anno precedente, bensì il reddito che si prevede di raggiungere nell’anno in corso. In pratica, l’acconto si calcola presupponendo il reddito che si andrà a percepire nell’anno in corso. Determinato, teoricamente, questo reddito si calcola l’imposta dovuta e la si versa nei due acconti dovuti nell’anno (a giugno e novembre). Il vantaggio del metodo previsionale è quello di prescindere totalmente dall’andamento storico dei redditi, basando il calcolo esclusivamente sull’andamento dell’annualità in corso. Infatti, qualora si presuma di conseguire un reddito (quindi un’imposta), inferiore rispetto a quello dell’anno precedente il metodo previsionale consente di versare un acconto inferiore rispetto a quello che sarebbe stato dovuto con il metodo storico. Naturalmente, l’Agenzia delle Entrate sanziona i soggetti che versano acconti con il metodo previsionale quando l’acconto versato non raggiunge il 100% dell’imposta dovuta nell’anno. Questo, naturalmente, per evitare che ci siano versamenti di acconti troppo bassi o nulli.

Metodo storico o analitico: come fare la scelta migliore?

Ti starai chiedendo perché ho deciso di parlarti di questi principi generali, legati al versamento degli acconti. Molto semplicemente perché in alcune situazioni può essere conveniente sfruttare il metodo previsionale per risparmiare imposizione fiscale. Tutto sta nel capire quali sono i casi che possiamo utilizzare a nostro vantaggio. Non è possibile standardizzare quale sia il miglior metodo da utilizzare, in quanto molto dipende dalla situazione personale di ognuno. In generale, in caso di andamento reddituale in crescita è sicuramente conveniente calcolare l’acconto IRPEF con il metodo storico, mentre in caso di reddito decrescente è preferibile il metodo di calcolo previsionale.

Modalità e termini di versamento dell’acconto IRPEF

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 30 luglio 2022. I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2021 e prima rata di acconto per il 2022) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2022 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24. Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

Modalità di versamento dell’acconto IRPEF

L’acconto IRPEF determinato con uno dei metodi sopra descritti (metodo storico o previsionale), deve essere versato con una delle seguenti modalità:

  • In unica soluzione entro il 30 novembre se l’importo dovuto è inferiore ad 257,52 euro;
  • In due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad 257,52 euro, di cui:
    • La prima, nella misura del 40 per cento del rigo RN 33, entro il 30 giugno ovvero entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
    • La seconda, nella restante misura del 60 per cento del rigo RN 33, entro il 30 novembre.

Acconto Addizionale Comunale all’IRPEF

L’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF è dovuto nella misura del 30% dell’addizionale comunale. Il calcolo è ottenuto applicando al reddito imponibile relativo all’anno di imposta oggetto di dichiarazione l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la propria residenza alla data del 1° gennaio dell’anno oggetto di dichiarazione. Il versamento è previsto in un’unica rata rateizzabile, da versare insieme al saldo delle imposte dovute per l’anno precedente. Tuttavia, occorre verificare con estrema attenzione le istruzioni ministeriali e informarsi in ordine alle specifiche delibere comunali, in particolare per le eventuali soglie di esenzione e importo dell’aliquota.

Acconto cedolare secca

Dal 2011 l’articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011 ha introdotto la così detta “cedolare secca” (con aliquote del 10% o 21%) applicabile da parte delle persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili ad uso abitativo. Per la cedolare secca l’acconto è determinato nella misura del 95% dell’imposta versata per l’anno precedente: se l’importo dovuto è inferiore ad 257,52 euro si paga in unica soluzione a novembre. Mentre se tale importo è superiore si paga in 2 rate il 40% a giugno ed il 60% al 30 novembre. Nell’ambito della cedolare secca è importante ricordare l’importanza dell’utilizzo del metodo previsionale. Pensate al caso dei soggetti che utilizzano la cedolare come metodo di tassazione dei contratti di locazione turistica (c.d, “locazioni brevi“). Per questi contratti è impossibile che ogni anno i redditi percepiti dall’attività di locazione siano simili. Per questo motivo l’utilizzo del metodo previsionale vi consentirà di effettuare il versamento degli acconti in base a valori più simili a quelli reali, migliorando il tuo tax planning.

Seconda o unica rata acconto irpef 2022

Date di versamento e rateazione

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Questo ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. Vediamo adesso quali sono le scadenze naturali del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi e delle relative imposte sostitutive e addizionali.

  • 1° rata senza maggiorazione30 giugno;
  • 1° rata con maggiorazione 0,40%: 30 luglio;

Nella tabella seguente, invece, proponiamo le scadenze da rispettare, per i versamenti rateizzati. 

Scadenze e rateizzi degli acconti delle imposte sui redditi

Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente. I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 22 agosto 2022 (il 30 luglio 2022 cade di sabato) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

RATASoggetti non titolari di partita IvaSoggetti titolari di partita Iva
1 30 giugno 30 giugno
2 22 agosto 18 luglio
3 31 agosto 22 agosto
4 30 settembre 16 settembre
5 31 ottobre 17 ottobre
6 30 novembre 16 novembre

In caso di versamento nel maggior termine dei 30 giorni successivi al 30 giugno sono i seguenti:

RATASoggetti non titolari di partita IvaSoggetti titolari di partita Iva
1 22 agosto 22 agosto
2 31 agosto 22 agosto
3 30 settembre 16 settembre
4 31 ottobre 17 ottobre
5 30 novembre 16 novembre

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale). Ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa. I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo. Da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.

Versamento acconto IRPEF: compensazione

Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.

Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. I crediti che risultano dal Modello Redditi possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:

  • Il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
  • Il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 (articolo 3 del D.L. n. 50 del 2017) è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574). Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali. Tuttavia, con riferimento a quest’ultima tipologia di crediti d’imposta, non è necessario il visto di conformità per l’utilizzo del credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, sempre che non siano maturati e utilizzati crediti nuovi di importo superiore al limite oltre il quale è richiesto il visto di conformità. Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 700.000, per ciascun anno solare. Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo. È importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 700.000, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24. I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate. A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24a saldo zero” esclusivamente attraverso i predetti servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lett. a), del D.L. n. 66/14 (risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).

Per maggiori info: F24 Editabile: istruzioni di compilazione.

Principali codici tributo versamento acconto IRPEF Cedolare Secca e addizionali

  • 4001: Irpef – Saldo
  • 4033: Irpef – Acconto prima rata
  • 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
  • 3801: Addizionale regionale
  • 3844: Addizionale comunale – Saldo
  • 3843: Addizionale comunale – Acconto
  • 1792: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Saldo
  • 1790: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto prima rata
  • 1791: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo
  • 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
  • 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione

Acconto IRPEF, Cedolare Secca e Addizionali: consulenza

In questa guida ho cercato di fornirti tutte le informazioni di cui potresti avere bisogno per effettuare in autonomia il versamento delle imposte sui redditi. Se ti sei accorto di non essere in grado di effettuare il tutto in autonomia, contattaci. Ti offriremo il nostro aiuto per pianificare al meglio la tua pianificazione fiscale.

Che cos'è il secondo acconto Irpef?

due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno dell'anno di imposta (insieme al saldo dell'anno precedente), la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre dello stesso anno.

Cosa succede se non si paga il secondo acconto Irpef?

I contribuenti che non effettuano nei termini il versamento degli acconti imposte o li hanno effettuati in maniera insufficiente sono soggetti a sanzione del 30% dell'imposta evasa, che può essere ridotta se viene utilizzato il ravvedimento operoso.

Quando il secondo acconto non è dovuto?

L'acconto non è dovuto se l'importo evidenziato al rigo IR21 “Totale imposta” del mod. IRAP 2021, per il periodo d'imposta 2020, è: € 51,65 per le persone fisiche; € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).

Quando si paga la seconda rata della dichiarazione dei redditi?

due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% - entro il 30 novembre.