In riferimento a quanto riportato nell’art. 50 del D.lgs. 81/08 l’RLS ha degli obblighi ben precisi a cui attenersi al fine di svolgere il proprio ruolo nel migliore dei modi. Show
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a). 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3. 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. 7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
La figura dell’RLSIl Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è un punto di riferimento, una figura a stretto contatto con i Lavoratori e le Organizzazioni Sindacali. Una figura cardine per la tutela dei diritti fondamentali dei Lavoratori: la salute e la sicurezza. La Salute e la Sicurezza sul Lavoro in Italia sono principalmente regolamentate dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, anche noto come “Testo unico” (T.U.) in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), tuttavia, nasce diversi anni prima del T.U., esattamente nel 1994 con la “celebre” Legge 626. Lo scopo della L. 626 fu quello di mettere l’Italia alla pari con gli altri paesi europei in materia di sicurezza sul lavoro ed ha introdotto elementi importanti, tra cui la figura dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e la figura del RLS (il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Inoltre, la L. 626 ha previsto la responsabilità del datore stesso nei confronti della sicurezza sul luogo di lavoro. La figura del RLS nasce da una specifica Direttiva Europea del 1989, la n. 391, emanata con lo scopo di allineare tutte le differenti leggi comunitarie entro 5 anni. Quindi in tutta l’Unione Europea, dai primi anni ’90 sono presenti RLS sotto varie definizioni, ma con le stesse prerogative, ovvero quelle di:
Alcuni Contratti Collettivi hanno ampliato le competenze del RLS anche con la parte ambientale. Da questa competenza aggiuntiva l’acronimo di riferimento è: RLSA. La prima funzione del RLS, dunque, è quella di rappresentare i lavoratori in tutto ciò che riguarda la prevenzione e tutela di Salute e Sicurezza. Tra i compiti e diritti che la stessa legge gli attribuisce, alcuni rivestono particolare importanza:
La figura dell’RLS è di fondamentale importanza per la tutela e sicurezza di tutto il personale e grazie alla sua funzione è un valore aggiunto per le stesse aziende. Pensare alla sicurezza , alla tutela della salute vuol dire rispettare le persone e dare dignità al lavoro sotto tutti i punti di vista. Un lavoro che non è sicuro, non può essere definito tale. Per maggiori informazioni rimandiamo al vademecum UIL. Redazione Zero Morti Qual è il ruolo del rappresentante dei lavoratori?L' R.L.S. è una persona (ovvero delle persone), che viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro (artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008).
Chi può essere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?Chi è? (
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
|