Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la salute

In riferimento a quanto riportato nell’art. 50 del D.lgs. 81/08 l’RLS ha degli obblighi ben precisi a cui attenersi al fine di svolgere il proprio ruolo nel migliore dei modi.  


1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  3. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  4. è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  7. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  8. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  10. partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  11. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  12. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

  • Published in: News, Salute, Sicurezza
  • Settembre 21, 2021
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Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la salute

La figura dell’RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è un punto di riferimento, una figura a stretto contatto con i Lavoratori e le Organizzazioni Sindacali. Una figura cardine per la tutela dei diritti fondamentali dei Lavoratori: la salute e la sicurezza.

La Salute e la Sicurezza sul Lavoro in Italia sono principalmente regolamentate dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, anche noto come “Testo unico” (T.U.) in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), tuttavia, nasce diversi anni prima del T.U., esattamente nel 1994 con la “celebre” Legge 626.

Lo scopo della L. 626 fu quello di mettere l’Italia alla pari con gli altri paesi europei in materia di sicurezza sul lavoro ed ha introdotto elementi importanti, tra cui la figura dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e la figura del RLS (il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Inoltre, la L. 626 ha previsto la responsabilità del datore stesso nei confronti della sicurezza sul luogo di lavoro.

La figura del RLS nasce da una specifica Direttiva Europea del 1989, la n. 391, emanata con lo scopo di allineare tutte le differenti leggi comunitarie entro 5 anni.

Quindi in tutta l’Unione Europea, dai primi anni ’90 sono presenti RLS sotto varie definizioni, ma con le stesse prerogative, ovvero quelle di:

  • rappresentare i lavoratori al fine di tutelare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • fare proposte in termini di prevenzione
  • RLS Aziendale: per le Aziende sopra i 15 dipendenti deve essere eletto o designato nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali in Azienda;
  • RLS Territoriale: rappresenta i lavoratori nelle micro e piccole aziende, nelle quali può risultare difficile eleggere con adeguata tutela i Rappresentanti; figura diffusa soprattutto nel Settore Artigiano e nell’Edilizia;
  • RLS di Sito Produttivo o RLSSP: una figura che viene individuata in situazioni particolari ove sono presenti più aziende che insistono su uno stesso territorio (come ad esempio i Porti).

Alcuni Contratti Collettivi hanno ampliato le competenze del RLS anche con la parte ambientale.

Da questa competenza aggiuntiva l’acronimo di riferimento è: RLSA.
Nel CCNL chimico, inoltre, si fa esplicito riferimento a salute, sicurezza e ambiente, facendo così sviluppare l’acronimo in: RLSSA.

La prima funzione del RLS, dunque, è quella di rappresentare i lavoratori in tutto ciò che riguarda la prevenzione e tutela di Salute e Sicurezza.

Tra i compiti e diritti che la stessa legge gli attribuisce, alcuni rivestono particolare importanza:

  • promuovere iniziative per l’attuazione delle misure di prevenzione;
  • formulare osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  • avvertire il Datore di Lavoro dei rischi individuati e ricorrere agli Organi competenti qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza;
  • partecipare alla riunione periodica indetta almeno una volta l’anno. In
    quest’occasione, il RLS può chiedere di evidenziare la riserva di fare osservazioni ufficiali quando sarà in grado di mettere in evidenza situazioni modificabili o migliorabili relative al contenuto del Documento di Valutazione dei Rischi, procedure o modalità operative ad esso collegate.

La figura dell’RLS è di fondamentale importanza per la tutela e sicurezza di tutto il personale e grazie alla sua funzione è un valore aggiunto per le stesse aziende.

Pensare alla sicurezza , alla tutela della salute vuol dire rispettare le persone e dare dignità al lavoro sotto tutti i punti di vista. Un lavoro che non è sicuro, non può essere definito tale.

Per maggiori informazioni rimandiamo al vademecum UIL.

Redazione Zero Morti

Qual è il ruolo del rappresentante dei lavoratori?

L' R.L.S. è una persona (ovvero delle persone), che viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro (artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008).

Chi può essere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

Chi è? ( Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.