Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza compiti

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Il Rappresentante per la sicurezza esplica, in ambito aziendale, la funzione di “garante” dei diritti dei lavoratori alla sicurezza, ed è eletto o designato dai lavoratori con modalità diverse a seconda del numero dei dipendenti dell’azienda.

Fino a 15 dipendenti può essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno ovvero scelto fra le rappresentanze sindacali in azienda, se presenti, o individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo;
con più di 15 dipendenti deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda e solo in assenza delle suddette rappresentanze è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

In sede di contrattazione collettiva40 (art. 18, commi 4 e 6) sono stabiliti:
il numero dei rappresentanti,
le modalità di designazione o di elezione,
il tempo di lavoro retribuito (permessi),
gli strumenti per l’espletamento delle funzioni.

In ogni caso il numero minimo dei Rappresentanti per la sicurezza è:
n. 1 aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
n. 3 aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
n. 6 in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

Il Rappresentante per la Sicurezza ha accesso ai posti ed ai luoghi di lavoro nonché ad ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla valutazione dei rischi, ecc.); è consultato preventivamente in ordine a qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza; riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; avverte il responsabile aziendale dei rischi individuati nel corso della sua attività, fa proposte in tema di prevenzione,formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli Organi di Vigilanza e partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza.

Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione in occasione di significative variazioni del ciclo produttivo e delle condizioni di esposizione al rischio.

Il Rappresentante può far ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e non può subire pregiudizio per lo svolgimento della propria attività disponendo altresì di tempo (permessi) e strumenti secondo le indicazioni contrattuali.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto a ricevere, durante l’orario di lavoro, una specifica formazione per i compiti a lui affidati, così come definito dal citato Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 che prevede un minimo di 32 ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva, modulate sui seguenti contenuti:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
c) principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una figura obbligatoria per le aziende e fa da portavoce per gli altri dipendenti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’RLS, per ricoprire tale ruolo, necessita non solo di una nomina da parte degli altri lavoratori (o delle rappresentanze sindacali aziendali) ma anche di una formazione specifica, accompagnata da corsi di aggiornamento annuali.

In questo articolo andremo ad approfondire alcuni aspetti legati alla figura del Rappresentante dei lavoratori, definendo nel dettaglio chi è e di cosa si occupa.

Chi è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

L’RLS, secondo la definizione dell’art.2 del D.Lgs. 81/08, è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Egli si assicura, dunque, che nell’azienda o nell’unità produttiva vengano rispettate le norme stabilite dal Testo Unico sulla sicurezza.

In quale ambito devono essere individuati i rappresentanti dei lavoratori? In realtà il parametro da prendere in considerazione non è tanto il settore di riferimento ma il numero di dipendenti. L’RLS è una figura obbligatoria per tutte le aziende con almeno un lavoratore e, a seconda delle dimensioni dell’impresa, vi può essere più di un rappresentante:

 - fino a 200 dipendenti: almeno un RLS;
 - da 201 a 1000 dipendenti: almeno 3 RLS;
 - oltre 1000 dipendenti: almeno 6 RLS.

Anche le modalità di nomina variano in base a quanti sono i dipendenti:

 - fino a 15 dipendenti: il rappresentante viene eletto dai lavoratori;
 - oltre 15 dipendenti: il rappresentante viene eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali; in assenza di tali rappresentanze viene eletto dai lavoratori.

Altre figure importanti all’interno delle rappresentanze dei lavoratori sono:

 - RLST: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o di comparto (per aziende e unità produttive del territorio o del comparto di competenza che sono prive di RLS interno);

 - RLSP: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo. Esempi di siti produttivi sono: porti che sono sedi di autorità portuale o marittima; centri intermodali di trasporto; impianti siderurgici; cantieri con almeno 30 mila uomini-giorno (somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori); contesti produttivi con problematiche legate a interferenze tra aziende (a causa di un numero elevato di addetti in opera simultaneamente).

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: i compiti

Di cosa si occupa, nello specifico, un Rappresentante dei lavoratori?

Tra i principali compiti di un RLS, secondo quanto stabilito dall’Art.50 del Testo Unico sulla sicurezza, egli ha facoltà di:

 - accedere ai locali aziendali in cui si svolgono i lavori;

 - essere consultato in modo preventivo e tempestivo riguardo a valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda;

 - essere consultato per designare il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;

 - essere consultato in merito all'organizzazione della formazione degli incaricati all'attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;

 - ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

 - formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle autorità competenti;

 - promuovere l'elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

 - fare proposte in merito all'attività di prevenzione;

 - avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati;

 - fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro (e i mezzi impiegati per attuarle) non siano idonee.

È bene sottolineare, inoltre, che il ruolo di RLS non è compatibile con quello di RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione): per ricoprire le rispettive figure sono necessarie due persone diverse.

RLS: corsi e aggiornamenti

Una volta eletto e designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è compito del datore di lavoro farsi carico delle spese necessarie a garantirgli la formazione obbligatoria.

La durata minima dei corsi di formazione per RLS è di 32 ore per quello iniziale, di cui 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda (e conseguenti misure di prevenzione e protezione).

Annualmente il Rappresentante dei lavoratori è tenuto a frequentare anche dei corsi di aggiornamento. Il monte ore prevede:

 - per aziende tra 15 e 50 dipendenti: minimo 4 ore all'anno;
 - per aziende con più di 50 dipendenti: minimo 8 ore all'anno.

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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza compiti
 


Scritto da: Ilenia Vasselai


Consulente specializzata in sicurezza sul lavoro e organizzazione corsi di formazione, amante di cucina e running.

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Quale di queste funzioni è incompatibile con il ruolo di RLS?

Chi non può fare il RLS L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (art. 50, comma 7, D. Lgs. 81/08).

Chi può fare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

L'RLS è una figura che viene eletta dai lavoratori e non nominata dal datore di lavoro. Nelle aziende fino a 15 unità, l'RLS viene designato dai lavoratori al proprio interno mentre in quelle con più di 15 addetti viene eletto tra le rappresentanze sindacali.